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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 236/1988

ECLI:IT:COST:1988:236
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto riapprovata il 21 marzo 1978 recante "Trattamento economico del personale assunto per concorso o in applicazione della legge 2 aprile 1968 n. 482" (assunzioni obbligatorie), per violazione degli artt. 3, 97 Cost., nonché per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953 n. 62; La legge impugnata estende al personale indicato nel suo stesso titolo alcuni benefici previsti nella normativa regionale per il personale di primo impianto, consistenti nel conseguimento di un parametro più alto dopo un anno di servizio e di una progressione articolata in quattro classi di stipendio ed aumenti periodici biennali; Secondo il ricorrente, tale estensione contrasterebbe con i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltreché con il divieto di corrispondere al personale regionale un trattamento superiore a quello del personale statale (art. 117 Cost.); Secondo la Regione Veneto, invece, il ricorso sarebbe inammissibile e infondato; Inammissibile perché, a fronte di una riapprovazione della legge in esame con modifiche marginali e a maggioranza assoluta, il Governo aveva deliberato un secondo rinvio invece di proporre ricorso a questa Corte.

Infondato, perché l'estensione ad altro personale dei benefici previsti per il personale di primo impianto risponderebbe ad esigenze di perequazione; Poiché con legge successiva a quella impugnata (L.R. 24 agosto 1979 n. 62: "Recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1978) sono state approvate, per tutto il personale e con decorrenza 1° ottobre 1978, nuove retribuzioni con una diversa progressione economica, all'udienza pubblica le parti hanno concordemente richiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere; Tale richiesta va accolta poiché la materia disciplinata dalla legge impugnata è stata diversamente disciplinata dalla successiva legge regionale n. 62 del 1979;

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto riapprovata il 21 marzo 1978 recante "Trattamento economico del personale assunto per concorso o in applicazione della legge 2 aprile 1968 n. 482" (assunzioni obbligatorie), per violazione degli artt. 3, 97 Cost., nonché per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953 n. 62; La legge impugnata estende al personale indicato nel suo stesso titolo alcuni benefici previsti nella normativa regionale per il personale di primo impianto, consistenti nel conseguimento di un parametro più alto dopo un anno di servizio e di una progressione articolata in quattro classi di stipendio ed aumenti periodici biennali; Secondo il ricorrente, tale estensione contrasterebbe con i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltreché con il divieto di corrispondere al personale regionale un trattamento superiore a quello del personale statale (art. 117 Cost.); Secondo la Regione Veneto, invece, il ricorso sarebbe inammissibile e infondato; Inammissibile perché, a fronte di una riapprovazione della legge in esame con modifiche marginali e a maggioranza assoluta, il Governo aveva deliberato un secondo rinvio invece di proporre ricorso a questa Corte. Infondato, perché l'estensione ad altro personale dei benefici previsti per il personale di primo impianto risponderebbe ad esigenze di perequazione; Poiché con legge successiva a quella impugnata (L.R. 24 agosto 1979 n. 62: "Recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1978) sono state approvate, per tutto il personale e con decorrenza 1° ottobre 1978, nuove retribuzioni con una diversa progressione economica, all'udienza pubblica le parti hanno concordemente richiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere; Tale richiesta va accolta poiché la materia disciplinata dalla legge impugnata è stata diversamente disciplinata dalla successiva legge regionale n. 62 del 1979; P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI