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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 16796/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 81 cpv. cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte territoriale, in accoglimento dell'unico motivo di appello, sensibilmente ridotto la pena inflitta con riferimento sia alla pena base, sia all'aumento per la continuazione, pena evidentemente stimata congrua anche in relazione ai plurimi precedenti penali riportati dall'imputato (per violazione della normativa sugli stupefacenti, rapina, lesioni, resistenza a p.u.), e dovendosi altresì censurare la genericità del motivo, che non individua elementi presenti nel caso concreto che, ove valutati, avrebbe condotto all'irrogazione di una pena ancora più mite; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23/02/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 81 cpv. cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte territoriale, in accoglimento dell'unico motivo di appello, sensibilmente ridotto la pena inflitta con riferimento sia alla pena base, sia all'aumento per la continuazione, pena evidentemente stimata congrua anche in relazione ai plurimi precedenti penali riportati dall'imputato (per violazione della normativa sugli stupefacenti, rapina, lesioni, resistenza a p.u.), e dovendosi altresì censurare la genericità del motivo, che non individua elementi presenti nel caso concreto che, ove valutati, avrebbe condotto all'irrogazione di una pena ancora più mite; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024
Sentenza Cassazione n. 16796/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris