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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 07269/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056L6UW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOfikAo=comii~41arpaiete; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 13 giugno 2023, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 6 ottobre 2022 del Tribunale di Torino, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3092e ha rideterminato la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 688,00 di multa.

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo la carenza motivazionale della sentenza impugnata, mentre con il secondo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 613 comma 1 cod. proc. pen..

Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile in quanto proposto personalmente, e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., così come modificato dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103.

In proposito,~ la legge 103 cit., modificando l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., ha stabilito che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, ed è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti - come in specie -successivamente all'entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

In relazione poi alla prospettata questione di costituzionalità, _ LcsImpliateera, questa Corte ha già osservato - nella sua composizione più autorevole,Tnveres-neppu - che è manifestamente infondata la relativa questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cit. per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)(Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Il rilievo formale è invero assorbente e va ribadito, e non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056L6UW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOfikAo=comii~41arpaiete; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 13 giugno 2023, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 6 ottobre 2022 del Tribunale di Torino, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3092e ha rideterminato la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 688,00 di multa. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo la carenza motivazionale della sentenza impugnata, mentre con il secondo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 613 comma 1 cod. proc. pen.. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile in quanto proposto personalmente, e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., così come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103. In proposito,~ la legge 103 cit., modificando l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., ha stabilito che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, ed è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti - come in specie -successivamente all'entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). In relazione poi alla prospettata questione di costituzionalità, _ LcsImpliateera, questa Corte ha già osservato - nella sua composizione più autorevole,Tnveres-neppu - che è manifestamente infondata la relativa questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cit. per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Il rilievo formale è invero assorbente e va ribadito, e non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensor
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