Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09789/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato - dichiarando la intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. - confermando per il resto la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 19 aprile 2018, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione in relazione al quale ha di conseguenza rideterminato la pena elidendo quella inflitta, in aumento, per il reato estinto; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha deciso in termini coerenti all'unanime orientamento della Suprema Corte (tra le tante Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492, secondo cui l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato - dichiarando la intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. - confermando per il resto la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 19 aprile 2018, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione in relazione al quale ha di conseguenza rideterminato la pena elidendo quella inflitta, in aumento, per il reato estinto; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha deciso in termini coerenti all'unanime orientamento della Suprema Corte (tra le tante Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492, secondo cui l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 09789/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris