CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 17060/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tik [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata prevalenza delle attenuanti e sull'entità della pena, tratta prolissamente del trattamento sanzionatorio, con enunciazioni di principio e richiami giurisprudenziali scollegati dal caso concreto, risultando pertanto, per tale aspetto, generico ed inconferente; per altro verso, laddove (pg. 9) si riferisce alla ammissione di responsabilità, non considera che il rigetto della richiesta di più benevolo trattamento sanzionatorio ha fatto riferimento anche all'età dell'imputato, confutando l'assunto difensivo della giovinezza di costui come fattore di favore; ritenuto che con tale aspetto il ricorso non si sia affatto confrontato, né che esso abbia adeguatamente contestato il giudizio di congruità della pena espresso dalla Corte, che aveva escluso che l'ammissione di responsabilità potesse essere ulteriormente valorizzabile; evidenziato inoltre che la comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere Estensore Il