CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MASSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di MASSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa, indicata in epigrafe, con la quale si dichiara non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 590, commi 1 e 2, cod. pen., commesso in Massa il 13 febbraio 2018, per intervenuta remissione di querela, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. 2. Il Procuratore ricorrente svolge due motivi di ricorso: - erronea applicazione dell'art. 152 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla remissione di querela, posto che il giudice, nel valutare l'assenza del querelante quale remissione di querela, ha applicato alla persona offesa un parametro proprio dell'istituto giuridico dell'impedimento a comparire, ritenendo inidonea la documentazione inviata dal querelante a giustificazione del proprio impedimento a comparire; - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta omessa manifestazione della permanente volontà di procedere penalmente da parte della persona offesa, non avendo il giudice spiegato quali siano le norme di riferimento in base alle quali il querelante debba manifestare il permanere della volontà punitiva, gravandolo di un onere processuale non previsto da alcuna disposizione di legge. La condotta omissiva della persona offesa, sostiene il procuratore ricorrente, può essere interpretata come remissione tacita solo quando costituisca un comportamento univocamente incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione. Il giudice di pace ha, al contrario, ritenuto che fosse necessaria una univoca manifestazione del persistere della volontà punitiva, anziché limitarsi ad appurare l'assenza di indicatori extraprocessuali di segno contrario, indipendentemente dalla loro valenza processuale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. Il ricorso, correttamente proposto ai sensi dell'art.36, comma 2, d. Igs. 28 agosto 2000, n.274, è fondato. 4.1. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il querelante, ritualmente avvisato che la sua protratta assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela, ha fatto pervenire all'Ufficio giudiziario documentazione indicativa delle ragioni giustificative dell'assenza. Dall'esame del verbale di udienza si può, inoltre, evincere che la documentazione è stata depositata in udienza dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che «chiede di depositare l'impedimento a comparire della parte offesa che si trova in Sicilia». 4.2. Il giudice di pace ha comunque ritenuto che l'assenza potesse interpretarsi come remissione tacita di querela per l'assenza di una richiesta di rinvio o differimento dell'udienza, non sussistendo valida prova dell'impedimento del querelante a comparire all'udienza. 4.3. La disposizione dell'art. 152, comma 2, cod. pen. come interpretata dalla Corte di legittimità con pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016 [OSCURATO:PERSONA]. 26723901), consente al giudice di valutare il comportamento concludente della persona offesa, ancorchè il luogo in cui viene apprezzato sia il processo, alla stregua di una remissione extraprocessuale tacita; comportamento che non è «collegato alla mera mancata comparizione del querelante davanti al giudice ma alla combinazione di tale condotta omissiva con il previo formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito». Va, tuttavia, considerato che il principio secondo il quale può attribuirsi valenza di comportamento concludente alla mancata comparizione in udienza della persona offesa non possa prescindere da un'analisi degli atti compiuti dal querelante che sia completa e coerente con tutti gli atti del processo, dovendo il giudice dare conto del percorso motivazionale che ha condotto al giudizio di «incompatibilità» della condotta con la volontà di persistere nella querela. 5. Nel caso in esame, avendo la persona offesa fatto pervenire la documentazione comprovante una prenotazione di volo aereo per e dalla Sicilia in concomitanza con la data di udienza, la carente valutazione dell'incompatibilità di cui sopra incide sulla correttezza giuridica e sulla congruità della motivazione del provvedimento impugnato. 6. Ne deriva l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Massa per l'ulteriore corso (Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278791 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Giudice di Pace di Massa in diversa composizione. Così deciso .1 10 g