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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1225/2022

ECLI:EU:T:2022:799
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014TJ0586(02)_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 dicembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] PV Products (Anhui) [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑586/14 [OSCURATO:PERSONA]) «Dumping – Importazioni di vetro solare originario della Cina – Articolo 2, paragrafi da 8 a 10, articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 2, paragrafi da 8 a 10, articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2016/1036] – Diritto di accesso a documenti riservati – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Scelta del metodo di calcolo – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 8‑10, 19 e 20; regolamento del Consiglio n. 1225/2009) (v. punto 36)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Adeguamenti nell’ambito della costruzione del prezzo all’esportazione – Adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 – Adeguamenti che perseguono finalità diverse – Applicazione degli adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 in assenza di applicazione preliminare di adeguamenti nell’ambito della costruzione del prezzo all’esportazione – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i)] (v. punti 37, 39)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Funzioni svolte dall’operatore commerciale analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Elementi da prendere in considerazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i)] (v. punti 51‑57)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate – Portata – Diniego di divulgazione di informazioni riservate – Obbligo di valutare l’opportunità di detto diniego alla luce delle circostanze del caso di specie e della situazione specifica della parte interessata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994)), art. 6.5; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 19, §§ 1 e 5, e 20, §§ 2 e 4] (v. punti 75‑81, 100, 103) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] PV Products (Anhui) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La GMB [OSCURATO:PERSONA] GmbH sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TJ0586(02)_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 dicembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] PV Products (Anhui) [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑586/14 [OSCURATO:PERSONA]) «Dumping – Importazioni di vetro solare originario della Cina – Articolo 2, paragrafi da 8 a 10, articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 2, paragrafi da 8 a 10, articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2016/1036] – Diritto di accesso a documenti riservati – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Scelta del metodo di calcolo – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 8‑10, 19 e 20; regolamento del Consiglio n. 1225/2009) (v. punto 36) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Adeguamenti nell’ambito della costruzione del prezzo all’esportazione – Adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 – Adeguamenti che perseguono finalità diverse – Applicazione degli adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 in assenza di applicazione preliminare di adeguamenti nell’ambito della costruzione del prezzo all’esportazione – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i)] (v. punti 37, 39) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Funzioni svolte dall’operatore commerciale analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Elementi da prendere in considerazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i)] (v. punti 51‑57) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate – Portata – Diniego di divulgazione di informazioni riservate – Obbligo di valutare l’opportunità di detto diniego alla luce delle circostanze del caso di specie e della situazione specifica della parte interessata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994)), art. 6.5; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 19, §§ 1 e 5, e 20, §§ 2 e 4] (v. punti 75‑81, 100, 103) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] PV Products (Anhui) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La GMB [OSCURATO:PERSONA] GmbH sopporterà le proprie spese.
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