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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 423/2019

ECLI:EU:T:2019:374
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015TJ0433_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 giugno 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑433/15) «Responsabilità extracontrattuale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Congelamento dei fondi – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive di cui trattasi – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 40, 41)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Margine di discrezionalità dell’istituzione dell’Unione ridotto o inesistente al momento dell’adozione dell’atto – Necessità di prendere in considerazione elementi contestuali (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 48, 49, 53‑56, 62, 73)

3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Valutazione della legittimità del comportamento delle istituzioni – Misure di congelamento dei capitali – Ricorso per risarcimento danni di un operatore economico colpito da una misura restrittiva individuale – Criteri – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune (Art. 21 TUE; art. 215, § 2, TFUE) (v. punti 50, 51)

4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli – Modalità di prova – Annullamento di uno o più atti del Consiglio che sono all’origine del danno invocato dal ricorrente, ivi compreso l’annullamento deciso da una sentenza del Tribunale pronunciata anteriormente alla proposizione del ricorso per risarcimento danni – Mancanza di prova inconfutabile (v. punto 52)

5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Condizioni relative all’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Inclusione [Art. 340, comma 2, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 7, § 2, n. 961/2010, art. 16, § 2, b) e n. 267/2012, art. 23, § 2, a)] (v. punti 60, 61)

6. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Violazione, da parte del Consiglio, dell’obbligo stabilito dalla giurisprudenza di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive adottate nei confronti di persone fisiche o giuridiche – Insussistenza (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 63‑68, 74) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 268 TFUE diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente a causa dell’inclusione del suo nome nell’elenco delle persone ed entità designate che compaiono nel regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( GU 2007, L 103, pag. 1 ), nel regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 ( GU 2010, L 281, pag. 1 ), e nel regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 ( GU 2012, L 88, pag. 1 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] plc sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0433_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 giugno 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑433/15) «Responsabilità extracontrattuale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Congelamento dei fondi – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive di cui trattasi – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli» 1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 40, 41) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Margine di discrezionalità dell’istituzione dell’Unione ridotto o inesistente al momento dell’adozione dell’atto – Necessità di prendere in considerazione elementi contestuali (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 48, 49, 53‑56, 62, 73) 3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Valutazione della legittimità del comportamento delle istituzioni – Misure di congelamento dei capitali – Ricorso per risarcimento danni di un operatore economico colpito da una misura restrittiva individuale – Criteri – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune (Art. 21 TUE; art. 215, § 2, TFUE) (v. punti 50, 51) 4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli – Modalità di prova – Annullamento di uno o più atti del Consiglio che sono all’origine del danno invocato dal ricorrente, ivi compreso l’annullamento deciso da una sentenza del Tribunale pronunciata anteriormente alla proposizione del ricorso per risarcimento danni – Mancanza di prova inconfutabile (v. punto 52) 5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Condizioni relative all’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Inclusione [Art. 340, comma 2, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 7, § 2, n. 961/2010, art. 16, § 2, b) e n. 267/2012, art. 23, § 2, a)] (v. punti 60, 61) 6. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Violazione, da parte del Consiglio, dell’obbligo stabilito dalla giurisprudenza di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive adottate nei confronti di persone fisiche o giuridiche – Insussistenza (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 63‑68, 74) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 268 TFUE diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente a causa dell’inclusione del suo nome nell’elenco delle persone ed entità designate che compaiono nel regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( GU 2007, L 103, pag. 1 ), nel regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 ( GU 2010, L 281, pag. 1 ), e nel regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 ( GU 2012, L 88, pag. 1 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] plc sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.