CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37666/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello de L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria I Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello del L'Aquila confermava la pronuncia di primo grado del 7 ottobre 2020 con la quale il Tribunale di Pescara aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 341- bis cod. pen., per avere, il 25 gennaio 2019, all'interno della casa circondariale di Pescara ove si trovava detenuto, offeso l'onore e la reputazione del medico di turno, alla presenza di più persone. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 341-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale confermato la condanna di primo grado, benché le condotte contestate fossero state tenute in una infermeria del carcere che non può essere considerato luogo aperto al pubblico. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale negato l'applicazione della causa di non punibilità prevista dal predetto articolo, pur riconoscendo il fatto come di particolare tenuità e !imitandosi a richiamare i precedenti penali del ricorrente. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità dì cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, sia pur nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato. La decisione della Corte di appello si pone in linea con il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non luogo di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto. E ciò perché, ai fini della qualificazione dell'ambiente come luogo aperto al pubblico, è essenziale la sua destinazione alla fruizione di un numero indeterminato di soggetti che, in presenza di determinate condizioni, hanno la possibilità pratica e giuridica di accedervi, essendo, invece, irrilevante che l'accesso dei detenuti sia coattivo e volto a soddisfare un interesse pubblico (così, tra le tante, Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D.R., Rv. 273417). 3. Il secondo motivo è fondato. Questa Corte di cassazione ha avuto modo di puntualizzare che il mero richiamo dei precedenti penali di cui un imputato sia gravato non giustifica ex se la mancata applicazione della •causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod. pen., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (così, tra le altre, Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095). Di tale criterio interpretativo la Corte di appello de L'Aquila non ha fatto buon governo, essendosi limitata, pur dopo aver riconosciuto il fatto accertato come oggettivamente di lieve entità, a rigettare la richiesta difensiva richiamando i precedenti penali dell'odierno ricorrente, considerato così "non meritevole" della menzionata causa di non punibilità: dunque, senza effettuare quella valutazione - oggi da compiere anche in base alla nuova formulazione dell'art. 131-bis cod. pen. - sulla occasionalità della condotta, che va necessariamente verificata ponendo in collegamento l'indole dei reati per i quali l'interessato ha già riportato condanna con il reato oggetto del nuovo giudizio. 4. Segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Perugia che, nel nuovo giudizio sul punto, si uniformerà all'indicato principio di diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiar