CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 dicembre 2023
Cassazione n. 42186/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che, in riforma della decisione del Tribunale di Terni, lo aveva riconosciuto colpe- Lt vole del reato di lesioni stradali ai sensi dell'art.590 bis>e lo aveva condannato, alla pena di mesi quattro di reclusione. 2. Assume difetto di motivazione in punto di accertamento della responsabi- lità penale mediante una erronea valutazione della testimonianza dell'agente di PG che aveva eseguito i rilievi stradali (di cui era stata rinnovata la testimonianza in appello); con una seconda articolazione lamenta violazione di legge per avere il giudice distrettuale omesso di valutare la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. laddove, tenuto conto dell'assenza di querela e la mancata costituzione di parte civile, il giudice di appello avrebbe dovuto prospet- tarsi anche di ufficio la eventualità di una tale pronuncia assolutoria. Con motivi aggiunti il ricorrente deduce che alla stregua della nuova formula- zione dell'art.590 bis cod.pen., a seguito della introduzione della riforma Cartabia„ il reato non è più procedibile di ufficio a partire dal 30 Dicembre 2023, con la conseguenza che anche in sede di legittimità il giudice è tenuto a pronunciare la relativa causa di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomen- tare logico giuridico. Il motivo di ricorso concernente l'affermazione di responsa- bilità dell'imputato risulta in fatto e non si confronta con la motivazione della sen- tenza impugnata che ha dato conto, con logica e non contraddittoria motivazione, dei profili di colpa ravvisati in capo al conducente, in particolare per non avere tenuto una condotta di guida particolarmente accorta approssimandosi ad una in- tersezione stradale e in area presidiata da attraversamento pedonale (sez.4, n.47204 del 14/11/2019, Sapienza, Rv.277703), escludendo la ricorrenza di un fattore imprevedibile in presenza di attraversamento non improvviso e prossimo all'area di incrocio. 3.1 Manifestamente infondata è la censura rellativa all'applicazione dell'art.131 t • - _j_52/e± e bis cod.pen. Sotto un primo profilo va rilevato che 'et ésOkisione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione„ se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previ- sione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sez.2, n.21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv.275782) né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (sez.5, n.4835 del 28/10/2021, Ponilo, Rv.282773). 3.1.1 Sotto diverso profilo la doglianza è aspecifica poichè, a fronte di condotta del conducente improntata a gravi profili di colpa, che ha determinato nella per- sona offesa lesioni personali consistite in trauma del torace e fratture varie, giu- dicate guaribili in un periodo superiore a gg.80, non vengono evidenziati neppure i presupposti legittimanti che il giudice distrettuale avrebbe omesso di considerare al fine di riconoscere, ex officio, la causa di non punibilità (sez.6, n.5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282773). 3.2 Parimenti inammissibile è il motivo aggiunto concernente la mancanza ori- ginaria della condizione di procedibilità della querela, in ragione di una disciplina normativa sopravvenuta alla commissione del fatto reato. Invero nei giudizi pen- denti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversa- mente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (sez.U, n.40150 del 21/06/2018, Salatino; sez. 5, n.22461 del 21/04/2023, P, Rv.284749.01; n.11229 del 10/01/2023, Popa, Rv.284542.01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Sett