CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00856/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza assunta in data 14 Luglio 2020, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione custodiale in carcere sofferta dalla data del 20.2.2010 al 1.6.2010, in relazione a ipotesi di tentato omicidio volontario in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] Kamal, ai danni di connazionale [OSCURATO:PERSONA] con il quale il familiare aveva avuto un diverbio alcuni giorni prima del fatto. Fatto per il quale veniva definitivamente assolto dalla Corte di Appello di Firenze a seguito della valutazione di investigazioni difensive dalle quali risultava la ritrattazione di una delle persone offese e alcune rilevanti precisazioni di altre persone informate sui fatti in relazione alla circostanza dell'asserito possesso da parte del ricorrente di un coltello in occasione dell'episodio di cui in imputazione. 2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, assumeva che ricorreva condizione impeditiva alla riparazione in quanto il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta connivente e omertosa, laddove alla stregua degli elementi a disposizione della pubblica accusa risultava che lo stesso, a prescindere dal contenuto accusatorio delle persone offese e di alcuni testimoni, aveva certamente accompagnato il fratello nei pressi del bar ove si trovava la persona offesa nella consapevolezza che il familiare intendeva vendicarsi di qualche torto asseritamente subito e che era motivato da ragioni di astio e di rivalsa e che, sebbene il fratello avesse estratto ed utilizzato il machete che aveva portato con sé, non aveva di fatto compiuto alcun intervento per evitare l'aggressione, né aveva richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine, dovendosi ravvisare in tale comportamento di connivenza passiva una grave ed inescusabile leggerezza idonea a precludere la riparazione. Sotto altro profilo assumeva come ragione di colpa grave anche la mancata risposta all'interrogatorio di garanzia laddove in detta sede avrebbe potuto fornire fondamentali chiarimenti sulle ragioni del suo intervento in occasione della violenta spedizione del fratello. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale ESSBAI Abdellatif deducendo violazione di legge e contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla esclusione della riparazione per la ingiusta detenzione per colpa grave. Quanto al profilo del silenzio serbato in sede di interrogatorio di garanzia assumeva che la scelta non era dipesa da una strategia difensiva bensì dall'avvicendamento nella difesa tecnica e quindi dalla necessità di attendere un consulto con il proprio difensore. Evidenziava comunque che, a fronte del portato delle propalazioni delle persone offese di nessun reale contributo avrebbero potuto essere i chiarimenti dell'imputato ricorrente che, in termini del tutto calunniatori, era indicato come partecipe della condotta illecita- Sotto diverso profilo escludeva ricorressero i presupposti per una connivenza passiva, laddove il ricorrente aveva accompagnato il fratello in una prospettiva di garanzia e di controllo ma che non era stato possibile impedire lo scontro con la persona offesa in ragione della rapidità dell'attacco. Assumeva pertanto che l'adozione della misura cautelare nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] era dipesa dalla calunnia delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese, poi ritrattate e non già dalla condotta del ricorrente, tesa com'era a proteggere il fratello e ad impedire lo scontro con il rivale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, 2 1)( indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637) . Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606). 3. 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.IV, 23.4.2015 n.33830). 4. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto conformato tali principi, con una motivazione assolutamente resistente alle censure mosse dal ricorrente. Coerentemente ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 I comma ultima parte c.p.p., tutti gli aspetti della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] che si era accompagnato al fratello animato da sentimenti di rivalsa e di vendetta contro un connazionale poi ferito con un machete, del connazionale LIN e aveva sostanzialmente assistito all'aggressione senza alcun utile intervento preventivo, senza poi fornire alcuna plausibile spiegazione del proprio comportamento in sede di interrogatorio di garanzia. . Si verte poi in ipotesi in cui l'interessato, esclusivo portatore di una conoscenza idonea a chiarire le ragioni di una condotta diversamente indiziante, ha l'onere di fornire con assoluta tempestività le spiegazioni del caso e che la mancanza di un tale contegno processuale, pure riconosciuto legittimo dal legislatore in quanto intervenuto nell'esercizio del diritto di difesa, possa comunque essere valutato, sulla base del diverso piano prognostico che sovraintende il procedimento di cui all'art.314 e ss. c.p.p., quale fattore impeditivo del diritto alla riparazione della ingiusta detenzione e pertanto quale comportamento valutabile, come nel caso in specie, come sintomo di colpa grave a fini riparativi, quando esso si inserisca in termini contributivi alla tenuta del quadro indiziario (sez.3, 2.4.2014 n. 29967, Bertuccini; sez.4, 9.11.2011 n.44090, Messina; 18.11.2008 n.47047, Marzola; 12.11.2008 n.47041, Calzetta e altri). 6 Si verte poi in ipotesi di colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, come giustamente indicato dalla Corte di Appello, stante un atteggiamento di connivenza passiva, integrato dalla conoscenza delle ragioni della spedizione punitiva del fratello e dell'intenzione di questi di vendicarsi per un torto subito, pertanto in un ambito di vicinanza e di colleganza con l'azione delittuosa, che si era protratta nel tempo e nello spazio alla ricerca della persona offesa (dentro e fuori i locale), senza alcun concreto intervento volto a impedire il fatto di sangue. Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218). La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può pertanto ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [cfr. sez. 4 n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139; sez. 4 n. 6878 del 17/11/2011 C. (dep. 21/02/2012), Rv. 252725; sez. 4 n. 2659 del 03/12/2008 Cc. (dep. 21/01/2009), Rv. 242538]. Nella specie la corte di appello ha fornito adeguata evidenza delle ragioni del proprio convincimento evidenziando da un lato che il ricorrente, anche se si fosse assunto una posizione di garanzia e di protezione nei confronti del fratello, accompagnandolo sul luogo del delitto, stazionando fuori e dentro il locale ove si trovava la persona offesa, di fatto non aveva svolto alcuna concreta attività di pacificatore o di dissuasore, pure rivestendo una posizione di garanzia che gli derivava dal rapporto parentale e dall'assunzione di un obbligo di protezione, finendo pertanto, sebbene inconsapevolmente a rafforzare il proposito criminoso, omettendo altresì di di chiamare le forze dell'ordine, pure quando il familiare aveva estratto il machete. 4. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione appare del tutto coerente con i principi di diritto sopra richiamati 6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato alle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero della Economia e delle Finanze le cui argomentazioni sono risultate fondate e pertinenti: spese che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente, liquidate in mille euro. Così de