CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 33109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31413-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 286/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 07/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 31413 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- N. 31413/2021 [OSCURATO:PERSONA]: -con sentenza n. 286 del 2021, la Corte d'appello di Messina, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli previo annullamento della nota dell'[OSCURATO:PERSONA] che aveva richiesto la restituzione della somma percepita a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2012; in particolare, la Corte, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione ed ha condannato il controricorrente alla rifusione delle spese reputando inapplicabile il disposto di cui all'art. 152 disp. att. cod. civ.; per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un motivo; resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; è stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente disattesa la richiesta di rimessione in pubblica udienza del procedimento, avanzata nella memoria presentata ai sensi dell'art 380 bis cod. proc. civ., non ricorrendo profili nomofilattici nella vicenda considerata; - con l'unico motivo di censura si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; - allega, in particolare, parte ricorrente l'assimilabilità della fattispecie oggetto del giudizio, nella quale è stata formulata istanza di esenzione dalle spese - allegandosi documentazione in tal senso - alla generalità delle fattispecie attinenti all'assistenza ed alla previdenza nelle quali può essere disposta l'esenzione; - come affermato da questa Corte (cfr., Cass. n. 16676 del 2020), il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento; -nella specie considerata in sede di legittimità è stato, quindi, escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli; - nel caso che qui ne occupa, del tutto sovrapponibile, l'accertamento verteva sulla ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione ed era volto ad ottenere l'annullamento della nota di recupero di indebito redatta dall'[OSCURATO:PERSONA] per le somme erogate al ricorrente; - corretto deve, pertanto, considerarsi l'iter decisorio del giudice di secondo grado che, in accoglimento dell'impugnazione dell'Istituto, ha condannato l'appellato alla rifusione delle spese di lite; - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1200,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza c