CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari il 12 luglio 2022, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Oristano il 14 luglio 2021 lo ha riconosciuto responsabile dei reati di "fuga" (capo A) e di omissione di soccorso stradale (capo B), di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 7 dell'art. 189 del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285, fatti commessi in unità di tempo e di azione il 10 giugno 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2.11 ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di motivazione, quanto: al tema del motivo di appello concernente la dedotta insussistenza dell'elemento sia oggettivo che soggettivo della fattispecie di cui all'art. 189, comma 6, del d. 1gs. n. 285 del 1992; e alla ritenuta insussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 189, comma 7, del codice della strada. 3.11 ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull'an della penale responsabilità in relazione ad entrambi gli illeciti. Rispetto alla decisione impugnata il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (alle pp. 3-7 della sentenza di appello) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il