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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33078/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Caltanissetta ha riformato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. dello stesso Tribunale, sostituendo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari e confermando il giudizio di gravità indiziaria in relazione alle estorsioni contestate ai capi 8, 11 e 12), aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod .pen.

Deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod.proc.pen., con riferimento alla ritenuta perpetrazione dei delitti di cui ai capi 8, 11 e 12, con le relative aggravanti.Secondo il ricorrente "l'ordinanza impugnata è connotata da genericità e carenza di motivazione, esprimendo in termini del tutto generici il coinvolgimento" di Morgana nei fatti contestatigli.

Aggiunge che il tribunale ha fatto illegittimo ricorso alla motivazione per relationem, non avendo dato risposta alle doglianze esposte dalla difesa in sede di riesame.

A sostegno dell'assunto vengono illustrate le censure difensive esposte con riguardo ai fatti contestati e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod.pen., al fine di evidenziare la contraddittorietà delle motivazioni espresse dall'ordinanza impugnata.

1.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, cod.proc.pen.

In questo caso si assume che "il Tribunale non ha fornito una congrua e idonea motivazione sui motivi in forza dei quali ha ritenuto che nel caso de quo non vi fossero elementi di segno positivo idonei a far venire meno la presunzione relativa di legge stabilita dal citato art. 275, c.p.p.", in assenza di recenti condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, la lontananza nel tempo dei fatti, l'interruzione dei rapporti lavorativi con Sanfilippo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. I giudici del riesame hanno affrontato e risolto i temi opposti con l'istanza di riesame, osservando che i gravi indizi di colpevolezza per il capo 8) si appuntavano sulle s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA], sulle intercettazioni telefoniche del 10/01/2018, sull'intercettazione ambientale del 9/2/2018; che i gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 11 si basavano sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], sulla circostanze delle rimessione di querela dello stesso Santagati (effettuata presso i Carabinieri accompagnato proprio da Morgana), sulle ulteriori dichiarazioni rese da Santagati il 9/2/2018; che i gravi indizi di colpevolezza con riguardo al capo 12) erano fondati sulla conversazione intercettata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al progressivo n. 1747, sulla conversazione intercettata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al progressivo n. 1751, sulle s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla conversazione informale intercorsa tra Aprile e il [OSCURATO:PERSONA], nel 2019; che sussistevano gli elementi richiesti per ritenere configurate tutte le aggravanti contestate; che -in punto di esigenze cautelari- sussisteva la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. e che non risultavano acquisiti agli atti, né prodotti dalla difesa elementi utili a superarli, tanto più al cospetto della recentissima operatività e dinamismo del clan mafioso, con condotte contestate fino al 2018, mentre l'assenza di ulteriori condotte non era 2 .9..42,v...\in N__0 sintomatica della sua dissociazione, avendo riguardo alla sua personalità dimostrata per i reati per cui aveva riportato precedenti condanne e stante la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio emerso in ragione delle condotte in danno di Santagati.

Soltanto la giovane età di Morgana induceva il tribunale a commutare la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari.

1.2. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, va rimarcata la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione sollevata dalla difesa.

A tal riguardo, deve osservarsi che la deduzione circa l'omessa motivazione sulle circostanze dedotte dalla difesa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella del Tribunale, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva.

Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto).

1.3. Va in effetti rilevato come il ricorso, sia in punto di gravi indizi di colpevolezza, sia in punto di esigenze cautelari, oppone argomentazioni che non sono riconducibili ai vizi scrutinabili in sede di legittimità, in quanto offrono una lettura di merito e fattuale delle emergenze procedimentali, così sollevando questioni non consentite in sede di legittimità.

Va, infatti, ribadito che «in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Caltanissetta ha riformato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. dello stesso Tribunale, sostituendo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari e confermando il giudizio di gravità indiziaria in relazione alle estorsioni contestate ai capi 8, 11 e 12), aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod .pen. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod.proc.pen., con riferimento alla ritenuta perpetrazione dei delitti di cui ai capi 8, 11 e 12, con le relative aggravanti.Secondo il ricorrente "l'ordinanza impugnata è connotata da genericità e carenza di motivazione, esprimendo in termini del tutto generici il coinvolgimento" di Morgana nei fatti contestatigli. Aggiunge che il tribunale ha fatto illegittimo ricorso alla motivazione per relationem, non avendo dato risposta alle doglianze esposte dalla difesa in sede di riesame. A sostegno dell'assunto vengono illustrate le censure difensive esposte con riguardo ai fatti contestati e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod.pen., al fine di evidenziare la contraddittorietà delle motivazioni espresse dall'ordinanza impugnata. 1.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, cod.proc.pen. In questo caso si assume che "il Tribunale non ha fornito una congrua e idonea motivazione sui motivi in forza dei quali ha ritenuto che nel caso de quo non vi fossero elementi di segno positivo idonei a far venire meno la presunzione relativa di legge stabilita dal citato art. 275, c.p.p.", in assenza di recenti condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, la lontananza nel tempo dei fatti, l'interruzione dei rapporti lavorativi con Sanfilippo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. I giudici del riesame hanno affrontato e risolto i temi opposti con l'istanza di riesame, osservando che i gravi indizi di colpevolezza per il capo 8) si appuntavano sulle s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA], sulle intercettazioni telefoniche del 10/01/2018, sull'intercettazione ambientale del 9/2/2018; che i gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 11 si basavano sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], sulla circostanze delle rimessione di querela dello stesso Santagati (effettuata presso i Carabinieri accompagnato proprio da Morgana), sulle ulteriori dichiarazioni rese da Santagati il 9/2/2018; che i gravi indizi di colpevolezza con riguardo al capo 12) erano fondati sulla conversazione intercettata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al progressivo n. 1747, sulla conversazione intercettata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al progressivo n. 1751, sulle s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla conversazione informale intercorsa tra Aprile e il [OSCURATO:PERSONA], nel 2019; che sussistevano gli elementi richiesti per ritenere configurate tutte le aggravanti contestate; che -in punto di esigenze cautelari- sussisteva la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. e che non risultavano acquisiti agli atti, né prodotti dalla difesa elementi utili a superarli, tanto più al cospetto della recentissima operatività e dinamismo del clan mafioso, con condotte contestate fino al 2018, mentre l'assenza di ulteriori condotte non era 2 .9..42,v...\in N__0 sintomatica della sua dissociazione, avendo riguardo alla sua personalità dimostrata per i reati per cui aveva riportato precedenti condanne e stante la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio emerso in ragione delle condotte in danno di Santagati. Soltanto la giovane età di Morgana induceva il tribunale a commutare la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. 1.2. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, va rimarcata la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione sollevata dalla difesa. A tal riguardo, deve osservarsi che la deduzione circa l'omessa motivazione sulle circostanze dedotte dalla difesa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella del Tribunale, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto). 1.3. Va in effetti rilevato come il ricorso, sia in punto di gravi indizi di colpevolezza, sia in punto di esigenze cautelari, oppone argomentazioni che non sono riconducibili ai vizi scrutinabili in sede di legittimità, in quanto offrono una lettura di merito e fattuale delle emergenze procedimentali, così sollevando questioni non consentite in sede di legittimità. Va, infatti, ribadito che «in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.