CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 29267/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36477-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2137/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] chiese al Giudice di Pace di Sorrento emettersi decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi professionali in relazione all'attività svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA]; - il Gargiulo propose opposizione a decreto ingiuntivo; l'opposizione fu parzialmente accolta dal Giudice di Pace, che rideterminò i compensi nella minor somma di C 1455,90; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l'appello proposto dal Gargiulo; - per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; - il relatore ha proposto l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbimento del secondo, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine al motivo d'appello con cui era stata dedotta la mancata iscrizione all'albo dell'Ascione e la sua conseguente carenza di legittimazione attiva; il motivo è fondato; dall'esame degli atti processuali, e, segnatamente dall'atto d'appello del Gargiulo, risulta che il Tribunale, quale giudice d'appello, non si è pronunciato sul primo motivo - che era stato posto anche a fondamento dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo- relativo Ric. 2019 n. 36477 sez. M2 - id. 13-05-2021 -2- alla carenza di legittimazione attiva del ragioniere [OSCURATO:PERSONA] per mancata iscrizione all'albo professionale; - sussiste pertanto la dedotta violazione dell'art.112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo d'appello; con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., l'omesso esame delle dichiarazioni del CTU, che avrebbe riconosciuto, in sede di chiarimenti, profili di negligenza in capo all'Ascione con motivazione apparente; - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art.132, n.4 c.p.c. perché priva di motivazione in ordine alla domanda riconvenzionale; - i motivi, che per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente sono inammissibili; a seguito della nuova formulazione dell'art.360 comma 1 n.5 c.p.c., introdotto dalla L. 134/2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; - nel caso di specie, il Tribunale, nell'ambito del suo apprezzamento, ha ritenuto la correttezza dell'operato del professionista sulla base delle conclusioni svolte dal CTU, rilevando la genericità delle affermazioni, rese in Ric. 2019 n. 36477 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -3- sede di chiarimenti dal perito, in ordine a presunte negligenze dell'Ascione, del tutto prive di riferimenti specifici; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di altro magistrato; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -2, in data 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 11_, [OSCURATO:PERSONA] .2,1, [OSCURATO:PERSONA]