CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 07682/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte d'appello di Bari; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16.4.2024, il Tribunale di Foggia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di estorsione consumata e tentata commessi in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena complessiva di anni 7 di reclusione ed euro 1.400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, applicando altresì le pene accessorie conseguenti all'entità di quella principale; 2. la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza impugnata, che ha confermato nel resto, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. stimata prevalente sulla contestata recidiva, rideterminando così la pena finale in quella di anni 5 di reclusione ed euro 1.000 di multa; 3. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando difetto di motivazione della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato: l'art.613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01). Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non sussistendo profili di esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente PIERLUIGI/[OSCURATO:PERSONA] B [OSCURATO:PERSONA]