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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 25675/2026

Testo disponibile della fonte

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ella medesima città che,rigettata l’eccezione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639del 1970, come novellato dall’art. 38, lett. d), n. 1, del d.l. n.98 del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011, accoglieva ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] di riliquidazione della pensione ingodimento – gestione commercianti - in relazione ai rateimaturati nel triennio antecedente alla proposizione delladomanda giudiziaria, con applicazione della rivalutazionecontributiva prevista dall’art. 7, comma 12, della l. n. 638/1983.2.

Propone ricorso per cassazione con un solo motivo l’INPS.3.

Resiste con controricorso il pensionato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’INPS denunziala violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639 del1970, come novellato dall’art. 38, lett. d), n. 1 del d.l. n. 98 del2011, conv. con la l. n. 111 del 2011, nonché dell’art. 252 disp.166 del 1991, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., peraver la sentenza di appello escluso l’applicazione delladecadenza per i ratei maturati nel triennio antecedente laproposizione della domanda giudiziale.Richiamando anche l’art. 252 disp. att. c.c., l’INPS insistenell’applicazione retroattiva della disposizione innanzirichiamata e sostiene che, ai sensi del citato art. 38, che hanovellato l’art. 47 cit., la domanda giudiziale di riliquidazione,proposta decorsi tre anni dal riconoscimento parziale èinammissibile, di modo che non è possibile disporre alcunariliquidazione, estinto il diritto.1.1.

La questione sollevata dall’Inps con il presente ricorsoN uèm egroià re gistro generale 13833/2020Numero sezionale 3477/2026stata oggetto di esame nella recente pronunzia di questNau mCeoror dti era ccolta generale 25675/2026n. 27116/2025, nella quale è stato affermato che: Data pubblicazione 22/09/2026“La decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l.n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla legge n. 111 del 2011,si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionisticigià in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore deld.l. citato, ossia dal 6 luglio 2011”, ma, in caso di domandagiudiziale di “adeguamento o ricalcolo di prestazionipensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenzatriennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, comemodificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011,conv., con modif., dalla legge n. 111 del 2011, si applica soloalle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalladomanda giudiziale”.Alla motivazione della sopraindicata ordinanza il Collegio siriporta, facendo ad essa integrale rinvio anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., non essendo emersa alcuna ragione dirimeditazione.2.

Conseguentemente, venendo nel caso di specie in rilievo unadomanda di ricalcolo della prestazione pensionistica per i soliratei relativi al triennio antecedente la proposizione delladomanda giudiziale, il ricorso dell’Inps va rigettato.3.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.4.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento ad opera della parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stessNou maerrot r.e gistro generale 13833/2020Numero sezionale 3477/202613, se dovuto.

Numero di raccolta generale 25675/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’INPS al pagamento infavore del controricorrente delle spese liquidate in € 3.000 percompensi, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori come perlegge, con attribuzione in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMarco Doria.Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002,il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.9.2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella medesima città che,rigettata l’eccezione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639del 1970, come novellato dall’art. 38, lett. d), n. 1, del d.l. n.98 del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011, accoglieva ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] di riliquidazione della pensione ingodimento – gestione commercianti - in relazione ai rateimaturati nel triennio antecedente alla proposizione delladomanda giudiziaria, con applicazione della rivalutazionecontributiva prevista dall’art. 7, comma 12, della l. n. 638/1983.2. Propone ricorso per cassazione con un solo motivo l’INPS.3. Resiste con controricorso il pensionato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’INPS denunziala violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639 del1970, come novellato dall’art. 38, lett. d), n. 1 del d.l. n. 98 del2011, conv. con la l. n. 111 del 2011, nonché dell’art. 252 disp.166 del 1991, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., peraver la sentenza di appello escluso l’applicazione delladecadenza per i ratei maturati nel triennio antecedente laproposizione della domanda giudiziale.Richiamando anche l’art. 252 disp. att. c.c., l’INPS insistenell’applicazione retroattiva della disposizione innanzirichiamata e sostiene che, ai sensi del citato art. 38, che hanovellato l’art. 47 cit., la domanda giudiziale di riliquidazione,proposta decorsi tre anni dal riconoscimento parziale èinammissibile, di modo che non è possibile disporre alcunariliquidazione, estinto il diritto.1.1. La questione sollevata dall’Inps con il presente ricorsoN uèm egroià re gistro generale 13833/2020Numero sezionale 3477/2026stata oggetto di esame nella recente pronunzia di questNau mCeoror dti era ccolta generale 25675/2026n. 27116/2025, nella quale è stato affermato che: Data pubblicazione 22/09/2026“La decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l.n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla legge n. 111 del 2011,si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionisticigià in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore deld.l. citato, ossia dal 6 luglio 2011”, ma, in caso di domandagiudiziale di “adeguamento o ricalcolo di prestazionipensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenzatriennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, comemodificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011,conv., con modif., dalla legge n. 111 del 2011, si applica soloalle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalladomanda giudiziale”.Alla motivazione della sopraindicata ordinanza il Collegio siriporta, facendo ad essa integrale rinvio anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., non essendo emersa alcuna ragione dirimeditazione.2. Conseguentemente, venendo nel caso di specie in rilievo unadomanda di ricalcolo della prestazione pensionistica per i soliratei relativi al triennio antecedente la proposizione delladomanda giudiziale, il ricorso dell’Inps va rigettato.3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento ad opera della parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stessNou maerrot r.e gistro generale 13833/2020Numero sezionale 3477/202613, se dovuto. Numero di raccolta generale 25675/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’INPS al pagamento infavore del controricorrente delle spese liquidate in € 3.000 percompensi, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori come perlegge, con attribuzione in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMarco Doria.Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002,il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.9.2026.La PresidenteRossana Mancino