CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 40621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado con la qual3 l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 114 cod. pen., è precluso poiché non proposto in appello; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il riconoscimento dell'aggravante della destrezza, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che la doglianza è manifestamente infondata giacché, in tema di furto, tale circostanza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratte-izzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggio 2022 Il consigtitre esténsore [OSCURATO:PERSONA]