CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 31281/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni depositate in data 9.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe, la Corte d’appello diTorino, ha confermato la sentenza del 22 maggio 2024 del Tribunale di Torino che,all’esito di giudizio ordinario: a) aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità diamministratore delegato e, in successione, di Presidente del CDA della societàMucca [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita in data 12 aprile 2019, responsabiledei fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di causazione del dissestomediante operazioni dolose ascrittigli rispettivamente ai capi 2) e 3); b)riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestateaggravanti, aveva condannato il medesimo alla pena di anni due di reclusione,oltre al pagamento delle spese processuali; c) aveva dichiarato l’imputatoinabilitato a esercitare un'impresa commerciale e incapace ad esercitare ufficidirettivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni due.2. Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputatoa mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi diseguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penalein riferimento all'art. 216, primo comma, n. 2, l. fall., nonché mancanza econtraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta disponibilità, in capoal ricorrente, delle scritture contabili non consegnate al curatore.Deduce che: a) la sentenza impugnata aveva rigettato il motivo difensivosecondo cui la contabilità della società era stata trattenuta dalla commercialistacome documentato da email; b) la motivazione era contraddittoria laddoveassumeva infondata l’allegazione, pur ammettendo che la commercialista nonaveva restituito la documentazione; c) era illogica laddove aveva reputatoimplausibile l’allegazione stessa per il fatto che il ricorrente non avesse reagito aciò con una denuncia.2.2. Con il secondo motivo prospetta erronea applicazione della leggepenale in riferimento agli artt. 216, primo comma, n. 2, l. fall., e 43 cod. pen.,nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenutasussistenza del dolo specifico richiesto per la piena integrazione del delitto didistruzione e/o di occultamento delle scritture contabili. Deduce che: a) lamotivazione, dovendo replicare al motivo di appello secondo cui lo scopo dellasottrazione delle scritture non poteva essere quello di celare il debito fiscale cheera ricostruibile dai documenti dell’Agenzia delle Entrate, aveva prospettato che,comunque, il dolo specifico fosse ravvisabile nell’impedire al curatore di ricostruiregli assetti patrimoniali e nell’occultamento delle risorse provenienti dall’evasione;b) la motivazione era per la prima parte apparente e per la seconda incoerente alfatto che non constava la disponibilità di risorse da occultare.2.3. Con il terzo motivo si duole dell’erronea applicazione della leggepenale in riferimento gli artt. 216, 223, secondo comma, n. 2, l. fall. e 43 cod.pen., nonché della mancanza della motivazione in relazione alla ritenutasussistenza del dolo di bancarotta per operazioni dolose. Deduce che la sentenzanon aveva accertato la volontarietà degli inadempimenti fiscali, contraddetta dalleiniziative di dilazione.2.4. Con il quarto motivo censura l’erronea applicazione della legge penalein riferimento agli artt. 20-bis, 133 cod. pen. e 53, 56-bis, 58, 59 legge 689 del1981 e 545-bis, cod. proc. pen. nonché la mancanza e contraddittorietà dellamotivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per lasostituzione della pena della reclusione con quella del lavoro di pubblica utilitàsostitutivo. Deduce che: a) a prescindere dalle apparenti riserve implicite, eraammissibile la richiesta di sostituzione avanzata in appello; b) la motivazioneaveva basato il rigetto apoditticamente sulla esistenza di precedenti risalenti e icui effetti erano estinti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. È fondato il quarto motivo, mentre devono essere rigettati gli altri.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Nel quadro che registrava pacificamente il fatto che l’imputato nonaveva consegnato le scritture al curatore, la sentenza impugnata ha ritenuto chenon fosse fondata l’allegazione difensiva secondo cui la mancata consegna inoggetto fosse dipesa dalla mancata restituzione delle medesime scritture da partedella commercialista Borsa, in quanto nemmeno constava che il ricorrente neavesse fatto richiesta e, tantomeno, avesse inoltrato una richiesta “rinforzata” dauna diffida. Motivazione, questa, di cui la difesa contesta la contraddittorietà e laillogicità nei termini sopra sintetizzati.2.2. Secondo consolidati indirizzi della giurisprudenza di legittimità, tra idoveri dell'amministratore di società, il cui inadempimento è penalmentesanzionato a norma dell'art. 223 l. fall., rientra anche il diretto e personale obbligodi diritto di tenere e conservare le scritture. Premessa sostanziale, questa, che,sul piano della dimostrazione processuale, fonda l’assunto secondo cui, in materiadi bancarotta documentale specifica, la pubblica accusa ha regolarmente assoltoal proprio onere probatorio una volta che abbia dimostrato il mancatorinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui il ricorrente svolgevapacificamente le funzioni di amministratore (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 55740 del25/09/2017 , Rv. 271839 – 01, in motivazione). Di rimando, ricade nell’oneredell’amministratore dimostrare le sorti della contabilità e gli eventi che ne abbiano,in ipotesi, impedito la consegna all’amministratore. In applicazione di siffattapremessa, ad esempio, è stato affermato che «in tema di bancarotta fraudolentadocumentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale siaprovata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo incui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili alnuovo amministratore subentrante» (Sez. 5, Sentenza n. 55740 del 25/09/2017 ,Rv. 271839 – 01. Cfr. anche Sez. 5, 07/07/2023, n. 42856, n.m.).2.3. Nel caso di specie, avendo l’accusa assolto il proprio onere dimostrandola mancata consegna delle scritture al curatore, la sentenza impugnata hacoerentemente osservato che la difesa non aveva assolto il suo. Ciò in quanto loscambio di email, ove pure idoneo a significare che la commercialista non avevarestituito la contabilità all’atto di conclusione dello scambio stesso, non valeva peròa dimostrare che: a) la restituzione non fosse avvenuta successivamente, inquanto nemmeno constava un rifiuto alla riconsegna da parte della professionista;b) la restituzione fosse impedita dal rifiuto, posto che non constava che l’imputatoavesse svolto gli adempimenti necessari, a cominciare da una formale diffida, pervincere una eventuale resistenza (nemmeno dimostrata) della professionista allarestituzione delle scritture. In altri termini, l’allegazione difensiva non era idoneaa provare un oggettivo impedimento alla restituzione delle scritture che costituivaoggetto dell’onere probatorio difensivo. D’altro canto, che le circostanze allegatenon assumessero il significato liberatorio prospettato dalla difesa eraconcretamente specificato già dalla sentenza del Tribunale che aveva rimarcatocome tra le poche scritture consegnate dal [OSCURATO:PERSONA] fossero compresi «proprio ilibri contabili relativi all'annualità 2015, della redazione del cui bilancio, in baseallo scambio di email, poc'anzi menzionato, la medesima [OSCURATO:PERSONA] stata incaricata».Le conclusioni della sentenza impugnata sono poi rinforzate dal rilievo chel’allegazione difensiva nemmeno ipoteticamente fornisce reale spiegazione dellacarenza delle scritture successive a quelle che, in tesi, erano state trattenute dallaprofessionista. In particolare, gli eventi che rendano difficoltosa la (conservazioneo ricostruzione della) continuità contabile non valgono ad esonerare alcuno dallaprosecuzione della tenuta della contabilità, mediante la sollecitazione degliadempimenti tecnici previsti dalla specifica disciplina professionale.3. Il secondo motivo è infondato.3.1. La sentenza di appello, sul tema specifico oggetto di censura, haargomentato che la sparizione delle scritture era volta a celare, oltre al contenutodel debito erariale, anche «la gestione economica, a cominciare dalla destinazionedelle ben cospicue somme sottratte all’Erario a seguito della vistosa evasione e dicui, viceversa, non era stato possibile ricostruire l'impiego fatto». Motivazionerispetto alla quale il ricorso ha dedotto, come sopra meglio dettagliato, i vizi diapparenza ed incoerenza.3.2. Discende pacificamente dalla richiamata confezione letterale dell’art.216, primo comma, n. 2), prima ipotesi, l. fall. (che contempla il fattodell’imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, conlo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi aicreditori, i libri o le altre scritture contabili »), l’affermazione che la bancarottafraudolenta documentale specifica, distinta come sopra da quella «generale»prevista dalla seconda ipotesi, richiede il dolo specifico di profitto o di danno (cfr.da ultimo Sez. 5, n. 29/01/2025, n. 13296 n.m.; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023,Rv. 284304 – 01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179 -01). Il dolo specifico, quindi, rileva qui quale elemento costitutivo che assume,altresì, rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarotta documentale semplicedi cui all'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, è naturalmentesuscettibile di prova indiretta.È stato così affermato, in tema di bancarotta fraudolenta documentale peromessa tenuta della contabilità interna, che lo scopo di recare danno ai creditoriimpedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali (Sez. 5 - , n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01. Cfr.anche Sez. 5, Sentenza, 20/03/2025, n. 15987).Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recarepregiudizio ai creditori o dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altriingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente,può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massimedi esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell’amministratore ad ogni contattocon il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne lamancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, 05/10/2022, n.47762, n.m. in motivazione). Nel medesimo senso possono apprezzarsi lecomplementari eventuali risultanze in ordine a: a) tenuta strumentalmenteirregolare di cui si sia avuta notizia nonostante l’avvenuto occultamento; b)correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informative e apertura dellaprocedura fallimentare in cui le stesse erano destinate ad assumere funzione ditutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificato tra le informazioni sottratte especifiche situazioni patrimoniali sensibili. Indici, questi, la cui valenza probatoriadeve essere vagliata nella loro idoneità in concreto a dimostrare il profiloteleologico dell’azione materiale incriminata.3.3. Entro la cornice così definita, la motivazione delle sentenze conformioffre idonea indicazione sul tema in oggetto.3.3.1. Il motivo è in sé meramente assertivo, posto che nemmeno si mostrapriva di pregio l’argomentazione della Corte territoriale secondo cui scopo dellasottrazione era quello di celare l’effettivo impiego delle risorse finanziarie anchecon riguardo all’impiego nei pagamenti, potendosi al riguardo ben prospettarecondotte preferenziali.3.3.2. L’argomento difensivo è, comunque, intrinsecamente privo diconsistenza posto che la natura erariale dei principali crediti costitutivi del passivofallimentare non vale ad escludere la valenza strumentale dell’occultamento dellescritture. E, invero, a parte la non necessariamente totale sovrapponibilità deldebito erariale al passivo fallimentare, è dato considerare che: a) la carenza discritture è potenzialmente funzionale alla stessa controvertibilitàdell’accertamento fiscale; b) non esiste alcun automatismo per cui il fallimento siaimmediato destinatario degli accertamenti fiscali nei tempi utili alla proceduraconcorsuale.4. Il terzo motivo è infondato.4.1. La sentenza impugnata ha affermato che il carattere continuativo degliomessi pagamenti fiscali evidenziasse di per sé la volontarietà della scelta. Ilricorso deduce che la Corte d’appello non aveva dato conto del significato delledilazioni di pagamento che la società aveva via via richiesto.4.2. È qui contestata la bancarotta per causazione del dissesto medianteoperazioni dolose consistite nella sistematica omissione di versamenti fiscali.4.2.1. Sotto il profilo oggettivo, secondo consolidato orientamento, in temadi bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223,secondo comma, n. 2, l. fall. possono consistere nel sistematico inadempimentodelle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionaleda parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumentodella sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali(Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 - 01).4.2.2. Quanto all’elemento psicologico del reato, la giurisprudenza dilegittimità, dopo avere affermato che la condotta di reato è configurabile quandola realizzazione delle operazioni dolose si accompagni, sotto il profilo dell'elementosoggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa(Sez. 5, Sentenza n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510 – 01), ha anche chiaritoche, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causatoda operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento dellasocietà, è necessaria la volontà e consapevolezza dell'agente di realizzareoperazioni arrecanti all'impresa un pregiudizio patrimoniale, inteso nei suoielementi naturalistici e nel suo contrasto con gli interessi della società, ma nonanche il dissesto, che deve essere soltanto prevedibile (Sez. 5, Sentenza n. 15134del 31/03/2026, Rv. 289874 – 01). È stato altresì precisato che «in ossequio aiprincipi costituzionali, la prevedibilità dell'evento non voluto deve essere declinatanon in astratto ma in concreto, valorizzando quindi tutti gli elementi del casospecifico, dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti dietro cui puònascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01)» (Sentenza n. 15134/2026 cit. inmotivazione).4.2.3. In ragione dei principi così riconosciuti, si è affermato che integra ildelitto di bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, secondo comma, n.2, l. fall.) il sistematico e consapevole inadempimento delle obbligazioni fiscali eprevidenziali, frutto di una deliberata scelta gestionale di autofinanziamento illecitofinalizzata alla prosecuzione dell'attività, allorché tale condotta determini o aggraviil dissesto. Ai fini dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, consistentenella coscienza e volontà di porre in essere un'operazione intrinsecamentepericolosa per l'equilibrio economico-finanziario della società e nella prevedibilitàdel dissesto che ne consegue, non occorrendo il dolo specifico di causare ilfallimento (cfr. Sez. 5, n. 7277 del 06/02/2026, n.m.; Sez. 5, n. 5159 del07/11/2025, rv. 289457-01).4.3. La sentenza ha dato conto della ricorrenza dell’elemento psicologicoqui in rilievo in osservanza delle coordinate ermeneutiche richiamate e conmotivazione adeguata.4.3.1. Ha, in particolare, argomentato il carattere volontario delle omissionidi versamento dalla loro stessa sistematicità a far data dall’annata 2011, aspettoche manifestava come la relativa prassi fosse stata eletta dalla società ad implicitocanale di finanziamento in modo strategico e deliberato, tanto da assurgere acomponente strutturale dell’andamento aziendale. Si tratta di motivazione che insé assorbe l’allegazione in ordine al fatto che la società aveva richiesto ripetutedilazioni, già per il rilievo che non si verte al cospetto di vicenda occasionalerispetto alla quale le dilazioni valgano a significare un rimedio, manifestandosiinvece come una modalità di accantonare il cumulo di debito fiscale di fattopostergato. Significato questo, ben colto nella motivazione della sentenza nellacircostanza dal valore autoevidente che i versamenti rateizzati risultavanocomunque mai effettuati («il [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di allontanare nel tempo siapagando in parte i debiti ma, soprattutto, accedendo a rateizzazioni del debitofiscale senza ottemperare agli obblighi assunti»).4.3.2. Parimenti, la sentenza impugnata ha dato conto della prevedibilitàdell’aggravamento del dissesto insito nell’accantonamento del debito fiscale intermini che, anche a fronte di piani di rateizzazione sistematicamente inadempiuti,erano destinati a produrre già una insostenibilità del debito per capitale mentredeterminavano aggravi per interessi e sanzioni. Circostanza, invero, nonspecificamente contestata nemmeno nell’atto di appello dall’attuale ricorrente.5. Il quarto motivo è fondato.5.1. La sentenza impugnata, a fronte di specifico motivo di impugnazionevolto a richiedere per la prima volta in sede di appello la sostituzione della penadetentiva con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ha rigettato larichiesta offrendo una duplice motivazione.Sotto un profilo preliminare, secondo la Corte territoriale, la richiesta erada reputarsi tardiva, atteso che: a) doveva essere formulata nel giudizio di primogrado che si era definito nel vigore della novella di cui al d. lgs. n. 150 del 2022che ne consentiva la formulazione; b) l’ammissione tardiva avrebbe comportatol’antinomia di consentire l’applicazione in appello del lavoro di pubblica utilitàsostitutivo che, ove applicato in primo grado, avrebbe impedito la stessaproposizione dell’appello per il disposto di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc.pen.Nel merito, poi, ha argomentato che «il [OSCURATO:PERSONA] non merita affatto lasostituzione in relazione alla gravità del fatto contestato e dei suoi precedenti,oltre quello richiamato, anche per tentata estorsione e falsità in valori bollati».Il ricorso ha censurato la motivazione nelle riferite articolazioni, nei terminiche si sono già sintetizzati e che sono fondati nella misura di seguito esposta.5.2. In via preliminare, la specifica questione in rilievo è se l’imputato possaavanzare per la prima volta in appello la richiesta di applicazione delle sanzionisostitutive (ed in particolare di lavoro di pubblica utilità sostitutivo) che non è stataavanzata in primo grado nonostante ciò fosse consentito in ragione della vigenza,già in quel grado, della disciplina introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2022.Il quesito deve ricevere risposta affermativa.5.2.1. La questione non investe i casi in cui la possibilità della sostituzionesia intervenuta una volta che si sia esaurito il primo grado di giudizio. In tali casi,l’applicazione della lex mitior, avente natura sostanziale condizionata a tempestiverichieste in rito, è espressamente consentita dalla disciplina transitoria postadall’art. 95 della novella citata.5.2.2. Con riguardo ai casi in cui, come in quello qui in esame, il giudizio diprimo grado si sia consumato già nella vigenza della novella, si registranocontrapposti orientamenti.5.2.2.1. Secondo un primo ordine di decisioni, anche dalla disciplinatransitoria si deve trarre l’indicazione per cui la proposizione della richiesta inoggetto in grado di appello è condizionata proprio alla sopravvenienza della nuovadisciplina nella pendenza di tale grado. È stato così affermato che, in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, nel caso in cui il processo pendevain primo grado al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, è facultizzato a presentare richiesta di applicazione in grado diappello, ex art. 95 d.lgs. cit., solo con il motivo di impugnazione avverso ladecisione che abbia rigettato l'istanza a suo tempo avanzata (Sez. 2, n. 39743 del28/10/2025, rv. 288973-01; Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv.289139 – 01; Sez. 3, n. 25862 del 07/02/2024, n.m.).In tal senso, «la citata disposizione transitoria deve essere intesa, peraltrosecondo il suo chiaro tenore letterale, nel senso che le disposizioni sopravvenutesi applicano alternativamente o ai giudizi di primo grado o a quelli di appello chefossero pendenti al momento della entrata in vigore della normativa sopravvenuta;con ciò si vuole intendere che, quando, come nel caso in esame, il giudizio erapendente in primo grado quando erano già entrate in vigore le disposizioni piùfavorevoli, era indefettibile onere dell'imputato formulare istanza voltaall’applicazione delle nuove sanzioni sostitutive, e, non essendo stata tale facoltàtempestivamente esercitata, la stessa non poteva essere "recuperata" nelsuccessivo grado di appello; nel corso del giudizio di appello, tale richiesta da partedell'interessato poteva essere presentata esclusivamente sotto le forme di unmotivo di impugnazione volto a contestare la decisione emessa nel primo grado digiudizio e con la quale la richiesta di ammissione alle sanzioni sostitutive, a suotempo formulata, fosse stata respinta (Sez. 3, n. 25862 del 7/2/2024, Ventrone,non massimata)» (Sez. 2, n. 39743 del 28/10/2025, in motivazione).5.2.2.2. In senso opposto, è stato affermato che è legittimo presentare larichiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per laprima volta con l'atto d'appello, anche se non formulata in sede di conclusioni algiudice di primo grado. Il giudice d'appello deve valutare nel merito tale richiesta,senza essere vincolato alle sole questioni sollevate in primo grado (Sez. 6, n.36077 del 14/10/2025). In applicazione specifica del medesimo principio, appunto,si è anche affermato che la richiesta di conversione della pena detentiva in penapecuniaria ex art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può essere propostaper la prima volta anche in appello, in quanto non ricorre nessuna norma che vietadi avanzare tale istanza solo in secondo grado (Sez. 5, n. 53750 del 21/09/2018,Rv. 274165 – 01; Sez. 1 - , n. 15293 del 08/04/2021, Rv. 281064 – 01).5.2.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire al secondo orientamento per le ragionidi seguito illustrate.5.2.3.1. Non si apprezza alcuna norma generale o specifica che condizionila devoluzione in appello delle questioni alla loro proposizione in primo grado.5.2.3.2. Una preclusione non sorge dalla disciplina in ordine all’applicazionedelle pene sostitutive posto che, anzi, questa, all’art. 545-bis cod. proc. pen.,contempla un paradigma procedurale non condizionato dall’istanza dell’imputato,bensì, ove occorrente, dall’interpello del giudice. Con la conseguenza che effettipreclusivi possono conseguire soltanto nel caso in cui, alla richiesta del giudice diprimo grado in ordine alla volontà di accedere alla sostituzione, l’imputato abbiareplicato con una risposta negativa, esternando un diniego che non è revocabilenei gradi successivi. Al di fuori di siffatta eventualità, nessuna preclusione sidetermina, con la conseguenza che la richiesta può essere presentata in appello.5.2.3.3. Una conclusione contraria non deriva dalla disciplina transitoriaposta dall’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022. La disposizione in oggetto non ha intesocircoscrivere la deducibilità della richiesta di sostituzione ai casi di sopravvenienzadella relativa facoltà in appello, per escluderla nei casi in cui la possibilità fossepreesistente in primo grado. Ha inteso soltanto regolare appunto la distintaquestione transitoria assicurando la deducibilità della questione in caso disopravvenienza della disciplina facoltizzante tanto nel corso del giudizio di primogrado quanto in quello di appello.5.2.3.4. L’art. 598-bis, comma 1-bis cod. proc. pen., invero, pur coerentealla ricostruzione proposta, si mostra disposizione neutra al riguardo in quantorisulta volta a regolare, a valle, le forme di introduzione della richiesta disostituzione nei limiti della portata devolutiva della impugnazione («Fermorestando quanto previsto dall'articolo 597») che la norma richiamapresupponendola, ma che non definisce.5.2.4. Quanto osservato offre, altresì, l’indicazione per risolvere l’apparenteantinomia denunciata nella possibilità di ammettere in appello la richiesta disostituzione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo a fronte dell’effettopreclusivo dell’appello previsto dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. nei casi diapplicazione del lavoro sostitutivo in primo grado. In altri termini, come osservatodalla Corte d’appello, l’ammissione della richiesta di lavoro sostitutivo per la primavolta in appello offrirebbe all’imputato la possibilità di eludere la preclusioneindicata, fruendo insieme dell’appello e della facoltà di richiedere la sostituzione.L’antinomia, peraltro, non risulta intrinseca al sistema, ma sorge soltanto inragione dello scostamento del comportamento del giudice di primo grado dalparadigma che esige il suo interpello dell’imputato sulla volontà di sostituzione.5.3. Alla stregua delle esposte premesse, deve riconoscersi che la richiestadi sostituzione era ammissibile. La motivazione con cui la richiesta è stata rigettatasi espone, poi, alle censure articolate dal ricorrente.5.3.1. L'art. 58 della legge n. 689 del 1981, disciplinando la discrezionalitàdel giudice nella sostituzione delle pene, la colloca, in primo luogo, nell’area in cuinon sia ordinata la sospensione condizionale della pena. Presupposto che siraccorda con la possibilità, pressoché “naturale” seppure non essenziale, che lapena sostitutiva sia applicata al soggetto che della sospensione condizionale nonè destinato a fruire anche in ragione di eventuali precedenti.Quanto all’an della sostituzione, il primo comma dell’art. 58 cit. delinea tredirettrici in relazione alle quali deve muoversi lo scrutinio del Giudice di merito: a)la valutazione circa la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva rispettoa quella detentiva («può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quandorisultano più idonee alla rieducazione del condannato »); b) l'idoneità della penasostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati («quando, anchecommissione di altri reati»); c) l'insussistenza di fondati motivi per ritenere che leprescrizioni non saranno adempiute dal condannato («La pena detentiva non puòessere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioninon saranno adempiute dal condannato»).5.3.2. In primo luogo, quindi, la sostituzione non deve essere riguardatanella prospettiva di una sua natura premiale, ma secondo quella della sua funzionerieducativa e preventiva.5.3.3. Vero è piuttosto che rieducazione e prevenzione sono funzioni che lasostituzione deve mostrarsi idonea a realizzare congiuntamente. Deve al riguardoribadirsi l’affermazione secondo cui «il presupposto per l'applicazione della penasostitutiva breve è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondatimotivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute perchéla prospettiva della rieducazione non può prevalere sull'esigenza dineutralizzazione del pericolo di recidiva che necessita di essere soddisfatta anchedurante l'esecuzione della pena» (Sez. 5, sentenza 11/07/2023, n.43622).La valutazione deve, anzi, articolarsi lungo il crinale di comparazione di unamiglior efficacia rieducativa della pena sostitutiva rispetto alla pena detentiva(«…può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano piùidonee alla rieducazione del condannato »). Laddove, almeno in linea generale esalva diversa indicazione, la pena sostitutiva esibisce al riguardo un profilopreferenziale proprio in quanto di per sé naturalmente volta a preservare il tessutodi connessioni sociali. E, invero, quanto alle pene detentive brevi con cui le penesostitutive devono essere poste a raffronto, è stato affermato che «(e)sse sonoinfatti troppo brevi perché possa essere «impostato e attuato un programmarieducativo realmente efficace in favore del condannato»; e al contempo sono«abbastanza lunghe per determinare gravi conseguenze a suo carico, per reati dibassa gravità, dal momento che l’ingresso in carcere provoca non soltanto unabrusca lacerazione dei rapporti familiari, sociali e lavorativi sino a quel momentointrattenuti (con conseguente difficoltà di un loro ripristino una volta terminatal’esecuzione della pena), ma anche il contatto con persone condannate per reatiassai più gravi e, in generale, con subculture criminali che possono condurlo amaturare scelte di vita stabilmente orientate verso la commissione di nuovi reati»(Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 2022, punto 5.1. del [OSCURATO:PERSONA] indiritto).La sussistenza di precedenti, che, secondo quanto accennato, costituiscericorrenza pressoché fisiologica in una misura che rinviene il suo requisito negativonella mancata concessione della sospensione condizionale, non è, peraltro, di persé base automaticamente sufficiente per escludere la sostituzione. Al riguardo, èstato appunto affermato che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi,il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento aiprecedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essereoggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementiindiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa dellapena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delleprescrizioni imposte» (Sez. 4, Sentenza, 09/10/2025, n. 36961, rv. 288658-01).5.3.4. Secondo l’espressa ed autonoma indicazione dell’art. 58 comma 1cit., poi, ha carattere ostativo la sussistenza di «fondati motivi per ritenere che leprescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Si tratta di disposizionecalibrata sulla motivata prognosi di inadempimenti capaci di frustrare la funzionedella pena sostitutiva, mediante la sua inattuazione, sia sotto il profilo dellarieducazione che sotto quello della prevenzione. La prognosi deve essere fondatasulla base constatativa offerta da elementi diagnostici che consentano di delineareuna fondata previsione di futuro inadempimento delle prescrizioni, secondo lanatura specifica delle stesse. Il che, ad esempio, laddove siano in rilievo anchepene sostitutive con contenuti detentivi, può richiedere il vaglio della previsione diuna violazione del correlato regime anche mediante condotte di evasione.5.3.5. Nello spettro valutativo così delineato i precedenti dell’imputatopossono assumere rilievo sui diversi piani individuati, con riflessi parzialmentedifferenziati in relazione ai distinti profili illustrati.In particolare, con riguardo al profilo della funzione rieducativa e preventivapuò assumere incidenza eminente la constatazione della reiterazione di reatinonostante la concessione di benefici e percorsi alternativi a quelli detentivi ed, afortiori, la commissione dei nuovi reati in violazione della disciplina dei benefici.Nella prognosi di inadempimento delle prescrizioni i precedenti sono destinati adassumere significato tanto più pregnante in quanto siano indicativi di unapropensione recidivante attuata anche mediante la violazione di regimi cautelari oalternativi alla detenzione.Si tratta di valutazioni di cui il giudice di merito deve dare conto, ove puresinteticamente, nella prospettiva di un sistema che, a seguito del d. lgs. 150/22ha inteso imprimere una più pregnante ed effettiva valenza all’apparato delle penesostitutive.5.4. Alla stregua dei criteri così enunciati, la motivazione offerta dalla Cortedi appello sul tema specifico si mostra carente e non adeguata.5.4.1. La sentenza impugnata si è limitata a motivare che «nel caso inesame il [OSCURATO:PERSONA] non merita affatto la sostituzione in relazione alla gravità delfatto contestato e dei suoi precedenti, oltre quello richiamato, anche per tentataestorsione e falsità in valori bollati».5.4.2. L’affermazione in ordine alla valenza ostativa della gravità del fattonon si mostra quantomeno coordinata in modo logicamente esplicitato con il rilievoche la pena risulta determinata nei minimi edittali con riconoscimento delleÈ stato al riguardo chiarito che «(i)n tema di sanzioni sostitutive, il giudicedi primo grado, in sede di condanna dell'imputato, ovvero il giudice di appello,chiamati a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono tenuti avalutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. sia ai fini della determinazionedella pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell'individuazione della penasostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs.n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e noncontraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art.20-bis cod. pen. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limitiedittali» (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, rv. 286006-01).5.4.3. Assertiva poi si mostra la preclusione ravvisata nella esistenza diprecedenti di cui non è stata adeguatamente motivata la valenza ai fini di unaprognosi negativa quanto ad osservanza della misura sostitutiva ovvero ai fini dellamigliore efficacia nella prospettiva della funzione rieducativa. Ciò in un quadro incui risulta pretermessa la valutazione di risultanze almeno potenzialmente rilevantiquali: a) il carattere più o meno risalente dei precedenti; b) la concessione dellasospensione condizionale della pena per la tentata estorsione; c) l’esito positivodell’affidamento in prova in relazione alla condanna per precedente specifico. Sitratta, appunto, di aspetti che, potenzialmente rilevanti, risultano pretermessinella motivazione della sentenza impugnata.Il vizio al riguardo apprezzabile impone l’annullamento con rinvio. Nelconseguente giudizio, la Corte di appello dovrà attenersi ai criteri sopra enunciati,con libertà nell’esito.6. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente aldiniego della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altrasezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della penasostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Torino. Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente