CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 05/08/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; C .2 sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria Si fa riferimento al contenuto di alcune conversazioni intercettate il 25.2.2020 - in cui lo stesso Burgio sarebbe talvolta interlocutore -, alla interpretazione data di esse dal Tribunale, alla insussistenza dei requisiti di struttura del reato contestato, alla inesistenza del ruolo apicale attribuito al ricorrente, alla inesistenza di elementi ulteriori oltre a quello derivante dalle conversazioni del 25.2.2020. Assume l'indagato che, al di là delle conversazioni in questione, captate in un'unica giornata, non sarebbe stato registrato nessun altro contatto con altri soggetti accusati di essere partecipi dello stesso sodalizio, non vi sarebbero elementi concreti da cui far discendere la prova che Burgio abbia coordinato o partecipato ad operazioni di approvvigionamento di sostanza stupefacente; né, si aggiunge, avrebbero rilievo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Puccio e Ferrante e neppure avrebbe capacità dimostrativa il contenuto della conversazione tra terzi del 3.6.2021, relativa alla uccisione del figlio dell'indagato, in quel momento detenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 3. Il Tribunale del riesame ha ricostruito con chiarezza, senza contraddizioni e con un percorso argomentativo logico la genesi e lo sviluppo investigativo del procedimento, le fonti di prova poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Puccio e [OSCURATO:PERSONA] riscontrate dagli esiti delle conversazioni intercettate, dagli arresti in flagranza di alcuni associati, dai sequestri di sostanza stupefacente. Si è fatto riferimento alla struttura del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacente, alla sua composizione soggettiva, alla organizzazione del gruppo, alla cadenza settimanale delle forniture di sostanze stupefacenti, alla riscossione dei rispettivi proventi, alla esistenza di una cassa comune, alla disponibilità di mezzi condivisi, al collegamento funzionale del sodalizio con la famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], alla esistenza di una gerarchia interna. Si è descritto il ruolo ricoperto da Burgio nella piazza di spaccio di Vucciria, il suo rapportarsi con esponenti di primissimo piano del sodalizio quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Si è richiamata, anche facendo riferimento a conversazioni dal contenuto obiettivamente chiaro in cui è lo stesso indagato ad interloquire, una specifica vicenda, relativa all'operato all'interno della piazza di spaccio di uno spacciatore, [OSCURATO:PERSONA], chiaramente rivelatrice del rapporto tra il ricorrente e i vertici del sodalizio, della consapevolezza del ricorrente delle dinamiche criminali, delle regole da osservare per lo spaccio all'interno della piazza, del suo ru.-- olo gestorio (cfr. pagg. 16- ordinanza impugnata).A fronte di tale robusto quadro argomentativo, privo di illogicità, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato l'indagato a prospettare generici dubbi sul significato e sulla portata delle circostanze indiziarie valorizzate dal Tribunale e sulla attendibilità delle dichiarazioni assunte, ma senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di 'motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com