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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 ottobre 2023

Cassazione n. 29577/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi / 14inamnnissibilità di entrambi i ricorsi riportandosi alla requisitoria scritta, già depositata.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi dei ricorsi e insiste per l'accoglimento degli stessi.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza resa in data 8 ottobre 2021, la Corte d'appello di Trento:

1.1. in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai fatti distrattivi attribuitigli con il capo A, punti 1 e 2, nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora innanzi, CRSI), dichiarata fallita in data 13 agosto 2014, per non avere commesso il fatto, e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso, in relazione al delitto di bancarotta semplice documentale, contestatogli al capo D), quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d'ora innanzi, [OSCURATO:PERSONA]), dichiarata fallita in data 14 ottobre 2023;

1.2. ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti distrattivi di cui al capo A) a lei attribuiti quale beneficiaria delle erogazioni realizzate distraendo risorse della CRSI;

1.3. ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'Andriollo, in relazione ai fatti distrattivi di cui al capo A, punti da 3 a 9, alla bancarotta semplice documentale di cui al capo B), attribuitagli quale amministratore di fatto della CRSI, e ai fatti di bancarotta distrattiva attribuitigli con il capo C, nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza, sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse degli imputati, affidati ai seguenti motivi.

3. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza o mera apparenza della motivazione, in relazione al ruolo di amministratore di fatto attribuito al ricorrente.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe raggiunto questa conclusione in forza di un'acritica adesione alle ragioni esposte dal Giudice di primo grado.

Dalle risultanze processuali, invece, non emergerebbe affatto l'esercizio concreto e continuativo delle funzioni gestorie, richiesto dall'art. 2639 cod. civ., come confermato dalla deposizione del teste Landuzzi, dalla quale emerge semplicemente l'esistenza di sporadici consigli in favore del Passerini, in ragione delle competenze professionali dell'Andriollo.

D'altra parte, quest'ultimo, oltre ad essersi trasferito in Puglia, aveva anche sofferto un periodo di carcerazione tra il novembre del 2008 e il novembre 2009.

Ne discende, anche alla luce del principio di presunzione di innocenza, l'assenza di motivazione in ordine all'attribuzione all'Andriollo della responsabilità per i fatti di cui ai n. 5, 6 e 8 del capo A), trattandosi di operazioni ad esclusiva firma del Passerini, secondo quanto emerge documentalmente per le operazioni di cui ai n. 6 e 8 e dalla deposizione del teste Valle, per l'operazione di cui al n. 5.Sotto altro profilo, dalle superiori considerazioni si fa discendere l'assenza di responsabilità del ricorrente, certamente estraneo all'amministrazione per gli anni dal 2011 al 2013, in relazione al reato di cui al capo B).

3.2. Con il secondo motivo si lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione, rilevando: a) che il potere di firma disgiunta, rispetto al Passerini, spettante all'Andriollo, che la sentenza impugnata aveva fondato sulla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], curatore del fallimento della CRSI, oltre a riposare su dichiarazioni errate in fatto, nella misura in cui indicavano una cointestazione del conto, al contrario riferibile al solo Passerini, non considerava che in un solo caso - ossia con riguardo all'operazione descritta nel capo A, n. 4 - risulta a firma anche dell'imputato e sotto quella del Passerini.

In definitiva, non si registrava una concreta e ricorrente spendita del potere di firma e neppure un caso nel quale fosse ravvisabile la sola firma dell'Andriollo.

Si aggiunge: a) che le operazioni n. 3 e 7 trovavano la loro causale nel contratto di locazione - la cui effettiva esistenza era stata riconosciuta anche dalla sentenza di primo grado - intercorso tra la CRSI e la Libardoni, destinataria dei pagamenti; b) che, del pari, non emergevano elementi idonei ad ascrivere all'Andriollo le operazioni di cui al n. 9; c) che, con riguardo all'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta di cui al capo C, concernenti la [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta l'attribuzione all'Andriollo del ruolo di amministratore di fatto non considerava che la fonte di conoscenza della curatrice del fallimento, [OSCURATO:PERSONA], era riconducibile unicamente alle interessate dichiarazioni del Passerini, amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Con il terzo motivo, si lamentano inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA], che non avevano attribuito alcun ruolo gestorio all'Andriollo.

3.4. Col quarto motivo, si deducono vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al giudizio di adeguatezza della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.5 Col quinto motivo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta documentale, di cui al capo B), maturata in data 13 febbraio 2022, dunque successivamente alla data della sentenza impugnata (deposita il 29 dicembre 2021), ma prima dello spirare del termine per la proposizione del ricorso in cassazione (20 febbraio 2022).

4. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con il primo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché vizi motivazionali, censurando la palese contraddittorietà del giudizio di responsabilità formulato dalla Corte territoriale avendo riguardo ai dati probatori acquisiti agli atti del processo e, in particolare, alle dichiarazioni di alcuni testi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dalle quali non emerge alcuna prova certa della presunta relazione affettiva con l'Andriollo. 4.2 Col secondo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza o apparenza della motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputata, in relazione ai pagamenti di cui al n. 1 del capo A), senza considerare che essi provenivano dal solo Passerini e trovavano giustificazione in atti negoziali intercorsi tra i due e, quanto ai pagamenti di cui ai n. 3 e 7 del capo A), nel contratto di locazione relativo all'immobile sito in Castelnuovo.

Si aggiunge, quanto al dolo dell'extraneus, che la Corte d'appello avrebbe valorizzato, con riferimento alla conoscenza delle condizioni della CRSI, la qualità di socia dell'imputata, venuta meno tre anni prima. 4.3 Col terzo si lamenta mancanza o carenza di motivazione, in relazione alla determinazione delle pene accessorie, del tutto sproporzionate ove si consideri l'inesistente contributo causale apportato dall'imputata alla condotta posta in essere dal Passerini.

Con distinta articolazione si censura il giudizio di bilanciamento tra circostanze.

5. È stata trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

6. All'udienza del 21 marzo 2023 si è svolta la trattazione orale.

Considerato in diritto

1. I primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse dell'Andriollo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Alla stregua di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi, quest'ultima, in cui spetta al giudice di merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 - 01).

D'altra parte, indipendentemente dal dinamismo dell'imputato nelle singole attività anche distrattive, del quale si dirà, e dal vantaggio ritratto da lui e dalla Libardoni per effetto delle operazioni delle quali si tratta - vantaggio idoneo a rivelare il ruolo centrale nelle operazioni che hanno condotto a siffatto risultato (v., al riguardo, mutatis mutandis i principi affermati da Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, Rv. 281867 - 0, D'Avino) - va considerato che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria e sufficiente la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società (e, dunque, non necessariamente in ciascuna di queste), quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01).

D'altra parte, non è neppur necessario che emerga una posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto: ed infatti, quest'ultima, se è indicativa di poteri gestori di fatto (v., ad es., Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 0), non è un tratto necessario della figura, giacché la previsione di cui all'art.2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01).

In siffatta cornice di riferimento, la Corte territoriale, con riguardo all'attribuzione all'Andriollo del ruolo di amministratore di fatto della CSRI, ha valorizzato non solo il fatto che l'Andriollo era titolare di un potere di firma disgiunta in relazione alle operazioni bancarie della società e che, in un caso, estremamente significativo per l'importo dell'assegno circolare (70.000 euro: si tratta dell'operazione indicata nel capo di imputazione A, punto 4), aveva sottoscritto unitamente al Passerini la disposizione, ma una serie di altri dati che il ricorso o non investe o attacca in modo inammissibile in sede di legittimità.

Incidentalmente si osserva che il curatore non parla affatto di cointestazione del conto, perché si limita a rispondere all'inesatta domanda del P.M. per poi, già dal brano riportato in ricorso, chiarire che ciò che emergeva era il potere di firma.

Sotto il primo profilo, la tesi difensiva secondo la quale la firma sarebbe inutile, proprio perché sarebbe stata sufficiente quella dell'amministratore di diritto Passerini, non coglie la sostanza dell'operazione, giacché proprio l'assenza di una spiegazione formale disvela il carattere sostanziale dell'approvazione espressa dall'Andriollo.

E, del resto, il ricorso sorvola sul fatto che, accanto all'assegno riferibile anche all'Andriollo, vi era sì altro titolo recante la sottoscrizione del solo Passerini (si tratta dell'assegno di 80.000 euro di cui al capo A, punto 6) che, tuttavia, venne consegnato al legale del Vidi - soggetto che reclamava del denaro nei confronti della Libardoni - proprio dall'Andriollo.

Né, peraltro, tale profilo può essere valutato isolatamente dal contesto degli altri elementi.

Del tutto razionalmente la Corte territoriale ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione dell'Andriollo, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071).

Il ricorso trascura di confrontarsi con le dichiarazioni del Cavagna, dalle quali la Corte territoriale ha razionalmente tratto la dimostrazione di un reiterato interessamento del ricorrente alle sorti della CRSI, concretatosi prima nel contattare il Cavagna, per convincerlo ad assumere la carica di amministratore della società, e poi nel prestarsi a pagare i debiti contratti dal Cavagna per la necessaria acquisizione di quote societarie.

Nella medesima cornice si collocano le dichiarazioni del Landuzzi alle quali il primo motivo dedica alcune considerazioni che, senza rivelare alcun travisamento probatorio, si risolvono nella inammissibile aspirazione ad una rivalutazione del significato attribuito al contenuto della prova.

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Ora, il fatto che il Landuzzi ignorasse chi faceva le operazioni finanziarie, o che il Passerini svolgesse funzioni gestorie, sono profili che non intaccano la logicità di una lettura delle dichiarazioni del Landuzzi che indica nell'Andriollo colui che coordinava «tutta l'attività, diciamo così, gestionale».

Del resto, il ricorso, non considera le dichiarazioni dei teste Carlini che proprio dall'Andriollo venne contattato, in vista del conferimento di un incarico professionale, apprendendo che costui aveva una "ditta", ossia la CRSI.

In tale contesto, l'emersione di una costante ingerenza dell'Andriollo nella vita della CRSI rende logica la conclusione della Corte territoriale, quanto al carattere recessivo della deposizione del teste Chemelli, che dicendo di pensare che, sui conti della CRSI, operasse inizialmente la Libardoni e poi il Passerini, non aggiunge dati scardinanti della tenuta della motivazione, dal momento che l'operatività concreta degli amministratori di diritto, per quanto sopra detto, non è affatto incompatibile con il ruolo sostanzialmente gestorio dell'Andriollo, salvo che per il periodo nel quale è stato detenuto, a fronte della non sicura individuabililtà di condotte personali (ciò che ha condotto, come detto in principio, all'assoluzione per i fatti distrattivi di cui al capo A, punti 1 e 2).

Ne discende che non è dato cogliere alcuna illogicità nel percorso argomentativo che ha condotto i giudici di merito ad attribuire al ricorrente le condotte distrattive poste in essere, indipendentemente dal materiale coinvolgimento in ciascuna delle operazioni nelle quali esse si sono concretate e, in conseguenza, la bancarotta documentale di cui al capo B).

Passando ad esaminare le censure che riguardano il ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta si rileva il carattere aspecifico delle doglianze, dal momento che, secondo il non contrastato accertamento della sentenza impugnata, la curatrice, oltre a riferire di quanto appreso dal Passerini a proposito del ruolo dominante dell'Andriollo, ha aggiunto che fu quest'ultimo a prelevare la somma di 100.000 euro dai conti della società per l'acquisto del distributore di carburanti di Alonte.

Sul punto, non si registrano contestazioni specifiche, così come non se ne colgono in relazione alla deposizione del teste Temellin, che ha riferito del concreto interessamento dell'Andriollo alle vicende della [OSCURATO:PERSONA], al punto da apparirgli come il vero gestore della società, e del teste Tonini.

E ciò senza dire dell'elemento logico di sicuro rilievo rappresentato dall'entità delle somme distratte dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore proprio dell'Andriollo.

Come già rilevato a proposito del teste Chemelli, anche l'apporto della teste Ortu, sia con riferimento al ruolo del Passerini sia al coinvolgimento delle figlie del Marini, appare del tutto inidoneo, per la sua portata negativa - nel senso che nulla smentisce, quanto ai dati narrativi e logici che rivelano il ruolo gestorio dell'Andriollo - a scardinare la tenuta argomentativa della sentenza impugnata.

2. Il quarto motivo è inammissibile, dal momento che: a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; b) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. Il quinto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, come lo stesso ricorrente ammette, il termine di prescrizione scaturente dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è maturato in epoca successiva alla sentenza di secondo grado.

Al riguardo, è appena il caso di rilevare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).

4. Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Libardoni vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica.

Essi sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Va premesso che, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02).

In questa prospettiva, la relazione tra l'Andriollo e la Libardoni, quale che possa essere stata la sua evoluzione nel tempo, va apprezzata non solo alla luce delle dichiarazioni dei teste Brendolise e Landuzzi, che esprimono quanto essi potevano percepire dall'esterno, ma anche alla luce delle dichiarazioni del Passerini e, soprattutto, del carattere assolutamente ingiustificato, secondo la logica di impresa, dei pagamenti effettuati nell'interesse della ricorrente.

Proprio quest'ultimo profilo, unitamente all'entità degli importi, oltre che il coinvolgimento della Libardoni nella compagine societaria della CRSI sino alla vigilia dell'emersione di una situazione che avrebbe condotto a meditare la messa in liquidazione, danno conto della logicità delle conclusioni della Corte d'appello.

5. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Libardoni è inammissibile, dal momento che la sentenza impugnata ha giustificato le determinazioni in tema di dosimetria della pena, anche con riguardo alle pene accessorie in termini che non rivelano alcuna illogicità (la consistenza delle operazioni distrattive).

E lo stesso criterio ha giustificato il concreto giudizio di bilanciamento.Al riguardo, si osserva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle quest

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi / 14inamnnissibilità di entrambi i ricorsi riportandosi alla requisitoria scritta, già depositata. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi dei ricorsi e insiste per l'accoglimento degli stessi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 8 ottobre 2021, la Corte d'appello di Trento: 1.1. in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai fatti distrattivi attribuitigli con il capo A, punti 1 e 2, nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora innanzi, CRSI), dichiarata fallita in data 13 agosto 2014, per non avere commesso il fatto, e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso, in relazione al delitto di bancarotta semplice documentale, contestatogli al capo D), quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d'ora innanzi, [OSCURATO:PERSONA]), dichiarata fallita in data 14 ottobre 2023; 1.2. ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti distrattivi di cui al capo A) a lei attribuiti quale beneficiaria delle erogazioni realizzate distraendo risorse della CRSI; 1.3. ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'Andriollo, in relazione ai fatti distrattivi di cui al capo A, punti da 3 a 9, alla bancarotta semplice documentale di cui al capo B), attribuitagli quale amministratore di fatto della CRSI, e ai fatti di bancarotta distrattiva attribuitigli con il capo C, nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza, sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse degli imputati, affidati ai seguenti motivi. 3. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza o mera apparenza della motivazione, in relazione al ruolo di amministratore di fatto attribuito al ricorrente. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe raggiunto questa conclusione in forza di un'acritica adesione alle ragioni esposte dal Giudice di primo grado. Dalle risultanze processuali, invece, non emergerebbe affatto l'esercizio concreto e continuativo delle funzioni gestorie, richiesto dall'art. 2639 cod. civ., come confermato dalla deposizione del teste Landuzzi, dalla quale emerge semplicemente l'esistenza di sporadici consigli in favore del Passerini, in ragione delle competenze professionali dell'Andriollo. D'altra parte, quest'ultimo, oltre ad essersi trasferito in Puglia, aveva anche sofferto un periodo di carcerazione tra il novembre del 2008 e il novembre 2009. Ne discende, anche alla luce del principio di presunzione di innocenza, l'assenza di motivazione in ordine all'attribuzione all'Andriollo della responsabilità per i fatti di cui ai n. 5, 6 e 8 del capo A), trattandosi di operazioni ad esclusiva firma del Passerini, secondo quanto emerge documentalmente per le operazioni di cui ai n. 6 e 8 e dalla deposizione del teste Valle, per l'operazione di cui al n. 5.Sotto altro profilo, dalle superiori considerazioni si fa discendere l'assenza di responsabilità del ricorrente, certamente estraneo all'amministrazione per gli anni dal 2011 al 2013, in relazione al reato di cui al capo B). 3.2. Con il secondo motivo si lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione, rilevando: a) che il potere di firma disgiunta, rispetto al Passerini, spettante all'Andriollo, che la sentenza impugnata aveva fondato sulla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], curatore del fallimento della CRSI, oltre a riposare su dichiarazioni errate in fatto, nella misura in cui indicavano una cointestazione del conto, al contrario riferibile al solo Passerini, non considerava che in un solo caso - ossia con riguardo all'operazione descritta nel capo A, n. 4 - risulta a firma anche dell'imputato e sotto quella del Passerini. In definitiva, non si registrava una concreta e ricorrente spendita del potere di firma e neppure un caso nel quale fosse ravvisabile la sola firma dell'Andriollo. Si aggiunge: a) che le operazioni n. 3 e 7 trovavano la loro causale nel contratto di locazione - la cui effettiva esistenza era stata riconosciuta anche dalla sentenza di primo grado - intercorso tra la CRSI e la Libardoni, destinataria dei pagamenti; b) che, del pari, non emergevano elementi idonei ad ascrivere all'Andriollo le operazioni di cui al n. 9; c) che, con riguardo all'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta di cui al capo C, concernenti la [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta l'attribuzione all'Andriollo del ruolo di amministratore di fatto non considerava che la fonte di conoscenza della curatrice del fallimento, [OSCURATO:PERSONA], era riconducibile unicamente alle interessate dichiarazioni del Passerini, amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Con il terzo motivo, si lamentano inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA], che non avevano attribuito alcun ruolo gestorio all'Andriollo. 3.4. Col quarto motivo, si deducono vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al giudizio di adeguatezza della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.5 Col quinto motivo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta documentale, di cui al capo B), maturata in data 13 febbraio 2022, dunque successivamente alla data della sentenza impugnata (deposita il 29 dicembre 2021), ma prima dello spirare del termine per la proposizione del ricorso in cassazione (20 febbraio 2022). 4. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché vizi motivazionali, censurando la palese contraddittorietà del giudizio di responsabilità formulato dalla Corte territoriale avendo riguardo ai dati probatori acquisiti agli atti del processo e, in particolare, alle dichiarazioni di alcuni testi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dalle quali non emerge alcuna prova certa della presunta relazione affettiva con l'Andriollo. 4.2 Col secondo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza o apparenza della motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputata, in relazione ai pagamenti di cui al n. 1 del capo A), senza considerare che essi provenivano dal solo Passerini e trovavano giustificazione in atti negoziali intercorsi tra i due e, quanto ai pagamenti di cui ai n. 3 e 7 del capo A), nel contratto di locazione relativo all'immobile sito in Castelnuovo. Si aggiunge, quanto al dolo dell'extraneus, che la Corte d'appello avrebbe valorizzato, con riferimento alla conoscenza delle condizioni della CRSI, la qualità di socia dell'imputata, venuta meno tre anni prima. 4.3 Col terzo si lamenta mancanza o carenza di motivazione, in relazione alla determinazione delle pene accessorie, del tutto sproporzionate ove si consideri l'inesistente contributo causale apportato dall'imputata alla condotta posta in essere dal Passerini. Con distinta articolazione si censura il giudizio di bilanciamento tra circostanze. 5. È stata trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 6. All'udienza del 21 marzo 2023 si è svolta la trattazione orale. Considerato in diritto 1. I primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse dell'Andriollo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Alla stregua di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi, quest'ultima, in cui spetta al giudice di merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 - 01). D'altra parte, indipendentemente dal dinamismo dell'imputato nelle singole attività anche distrattive, del quale si dirà, e dal vantaggio ritratto da lui e dalla Libardoni per effetto delle operazioni delle quali si tratta - vantaggio idoneo a rivelare il ruolo centrale nelle operazioni che hanno condotto a siffatto risultato (v., al riguardo, mutatis mutandis i principi affermati da Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, Rv. 281867 - 0, D'Avino) - va considerato che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria e sufficiente la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società (e, dunque, non necessariamente in ciascuna di queste), quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01). D'altra parte, non è neppur necessario che emerga una posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto: ed infatti, quest'ultima, se è indicativa di poteri gestori di fatto (v., ad es., Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 0), non è un tratto necessario della figura, giacché la previsione di cui all'art.2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01). In siffatta cornice di riferimento, la Corte territoriale, con riguardo all'attribuzione all'Andriollo del ruolo di amministratore di fatto della CSRI, ha valorizzato non solo il fatto che l'Andriollo era titolare di un potere di firma disgiunta in relazione alle operazioni bancarie della società e che, in un caso, estremamente significativo per l'importo dell'assegno circolare (70.000 euro: si tratta dell'operazione indicata nel capo di imputazione A, punto 4), aveva sottoscritto unitamente al Passerini la disposizione, ma una serie di altri dati che il ricorso o non investe o attacca in modo inammissibile in sede di legittimità. Incidentalmente si osserva che il curatore non parla affatto di cointestazione del conto, perché si limita a rispondere all'inesatta domanda del P.M. per poi, già dal brano riportato in ricorso, chiarire che ciò che emergeva era il potere di firma. Sotto il primo profilo, la tesi difensiva secondo la quale la firma sarebbe inutile, proprio perché sarebbe stata sufficiente quella dell'amministratore di diritto Passerini, non coglie la sostanza dell'operazione, giacché proprio l'assenza di una spiegazione formale disvela il carattere sostanziale dell'approvazione espressa dall'Andriollo. E, del resto, il ricorso sorvola sul fatto che, accanto all'assegno riferibile anche all'Andriollo, vi era sì altro titolo recante la sottoscrizione del solo Passerini (si tratta dell'assegno di 80.000 euro di cui al capo A, punto 6) che, tuttavia, venne consegnato al legale del Vidi - soggetto che reclamava del denaro nei confronti della Libardoni - proprio dall'Andriollo. Né, peraltro, tale profilo può essere valutato isolatamente dal contesto degli altri elementi. Del tutto razionalmente la Corte territoriale ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione dell'Andriollo, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). Il ricorso trascura di confrontarsi con le dichiarazioni del Cavagna, dalle quali la Corte territoriale ha razionalmente tratto la dimostrazione di un reiterato interessamento del ricorrente alle sorti della CRSI, concretatosi prima nel contattare il Cavagna, per convincerlo ad assumere la carica di amministratore della società, e poi nel prestarsi a pagare i debiti contratti dal Cavagna per la necessaria acquisizione di quote societarie. Nella medesima cornice si collocano le dichiarazioni del Landuzzi alle quali il primo motivo dedica alcune considerazioni che, senza rivelare alcun travisamento probatorio, si risolvono nella inammissibile aspirazione ad una rivalutazione del significato attribuito al contenuto della prova. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Ora, il fatto che il Landuzzi ignorasse chi faceva le operazioni finanziarie, o che il Passerini svolgesse funzioni gestorie, sono profili che non intaccano la logicità di una lettura delle dichiarazioni del Landuzzi che indica nell'Andriollo colui che coordinava «tutta l'attività, diciamo così, gestionale». Del resto, il ricorso, non considera le dichiarazioni dei teste Carlini che proprio dall'Andriollo venne contattato, in vista del conferimento di un incarico professionale, apprendendo che costui aveva una "ditta", ossia la CRSI. In tale contesto, l'emersione di una costante ingerenza dell'Andriollo nella vita della CRSI rende logica la conclusione della Corte territoriale, quanto al carattere recessivo della deposizione del teste Chemelli, che dicendo di pensare che, sui conti della CRSI, operasse inizialmente la Libardoni e poi il Passerini, non aggiunge dati scardinanti della tenuta della motivazione, dal momento che l'operatività concreta degli amministratori di diritto, per quanto sopra detto, non è affatto incompatibile con il ruolo sostanzialmente gestorio dell'Andriollo, salvo che per il periodo nel quale è stato detenuto, a fronte della non sicura individuabililtà di condotte personali (ciò che ha condotto, come detto in principio, all'assoluzione per i fatti distrattivi di cui al capo A, punti 1 e 2). Ne discende che non è dato cogliere alcuna illogicità nel percorso argomentativo che ha condotto i giudici di merito ad attribuire al ricorrente le condotte distrattive poste in essere, indipendentemente dal materiale coinvolgimento in ciascuna delle operazioni nelle quali esse si sono concretate e, in conseguenza, la bancarotta documentale di cui al capo B). Passando ad esaminare le censure che riguardano il ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta si rileva il carattere aspecifico delle doglianze, dal momento che, secondo il non contrastato accertamento della sentenza impugnata, la curatrice, oltre a riferire di quanto appreso dal Passerini a proposito del ruolo dominante dell'Andriollo, ha aggiunto che fu quest'ultimo a prelevare la somma di 100.000 euro dai conti della società per l'acquisto del distributore di carburanti di Alonte. Sul punto, non si registrano contestazioni specifiche, così come non se ne colgono in relazione alla deposizione del teste Temellin, che ha riferito del concreto interessamento dell'Andriollo alle vicende della [OSCURATO:PERSONA], al punto da apparirgli come il vero gestore della società, e del teste Tonini. E ciò senza dire dell'elemento logico di sicuro rilievo rappresentato dall'entità delle somme distratte dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore proprio dell'Andriollo. Come già rilevato a proposito del teste Chemelli, anche l'apporto della teste Ortu, sia con riferimento al ruolo del Passerini sia al coinvolgimento delle figlie del Marini, appare del tutto inidoneo, per la sua portata negativa - nel senso che nulla smentisce, quanto ai dati narrativi e logici che rivelano il ruolo gestorio dell'Andriollo - a scardinare la tenuta argomentativa della sentenza impugnata. 2. Il quarto motivo è inammissibile, dal momento che: a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; b) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. Il quinto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, come lo stesso ricorrente ammette, il termine di prescrizione scaturente dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è maturato in epoca successiva alla sentenza di secondo grado. Al riguardo, è appena il caso di rilevare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 4. Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Libardoni vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Essi sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Va premesso che, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02). In questa prospettiva, la relazione tra l'Andriollo e la Libardoni, quale che possa essere stata la sua evoluzione nel tempo, va apprezzata non solo alla luce delle dichiarazioni dei teste Brendolise e Landuzzi, che esprimono quanto essi potevano percepire dall'esterno, ma anche alla luce delle dichiarazioni del Passerini e, soprattutto, del carattere assolutamente ingiustificato, secondo la logica di impresa, dei pagamenti effettuati nell'interesse della ricorrente. Proprio quest'ultimo profilo, unitamente all'entità degli importi, oltre che il coinvolgimento della Libardoni nella compagine societaria della CRSI sino alla vigilia dell'emersione di una situazione che avrebbe condotto a meditare la messa in liquidazione, danno conto della logicità delle conclusioni della Corte d'appello. 5. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Libardoni è inammissibile, dal momento che la sentenza impugnata ha giustificato le determinazioni in tema di dosimetria della pena, anche con riguardo alle pene accessorie in termini che non rivelano alcuna illogicità (la consistenza delle operazioni distrattive). E lo stesso criterio ha giustificato il concreto giudizio di bilanciamento.Al riguardo, si osserva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle quest
Sentenza Cassazione n. 29577/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris