CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del ti; (01re,se Tribunale (della stessa città\ in composizione monocratica del 01/12/2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 75 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e - computate le già riconosciute circostanze attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, rispetto alla contestata recidiva - ha rideterminato la pena inflitta in primo grado nella misura di mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, 1:ramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, in relazione alla mancata irrogazione della pena nel minimo e con riferimento alla mancata esclusione della recidiva, nonché lamentando l'omessa applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. La difesa si duole che la Corte di appello non abbia tenuto conto della episodicità della condotta, oltre che del buon comportamento processuale serbato e delle condizioni sociali del soggetto; trattasi di circostanze che avrebbero dovuto, inoltre, consigliare alla Corte territoriale di procedere all'applicazione dell'istituto della non punibilità, per particolare tenuità del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. La Corte di appello di Palermo - per quanto strettamente di interesse in questa sede - ha rilevato trattarsi di fatto di non trascurabile gravità, confliggente con la ratio stessa della norma incriminatrice contestata, che tende, invece, ad assicurare il controllo del territorio (le prescrizioni violate, del resto, sono susseguenti alla commissione di gravi condotte intimidatorie ed estorsive). 4. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici o da profili di contraddittorietà, circa l'irriducibilità della pena individuata e la non concedibilità dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen., non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a ottenere una impropria riconsiderazione di elementi fattuali. Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma