CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 32139/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste avverso la sentenza emessa in data 30/01/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udinenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611., commi 1-bise 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 14/07/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i reati di rapina aggravata e di porto ingiustificato di coltello commessi in data 10/02/2024, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e della diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. prevalenti sulla recidiva reiterata e specifica, sanzione sostituita con il lavoro di pubblico utilità per la durata di giorni 1081 (e, quindi, per 2.160 ore) da svolgersi presso l’ente [OSCURATO:PERSONA], sezione di Udine. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per avere il giudice per le indagini preliminari, in conformità all’accordo intervenuto tra le parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., riconosciuto le concesse attenuanti generiche e la diminuente di cui all’art. 62 n.6 cod. pen. con giudizio di prevalenza, anziché di equivalenza, sulla ritenuta recidiva reiterata e specifica. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, è proponibile ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l’impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge. 3.Nel caso di specie, il Procuratore generaleha denunciato l’inosservanza del disposto di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen.che effettivamentesi configura , nella specie, avendo il G iudice per le indagini preliminari recepito l’accordo proposto dalle parti che prevedeva il riconoscimento di attenuanti generiche, unitamente alla concessa diminuente del risarcimento del danno, in termini di prevalenza sulla (non esclusa) recidiva reiterata e specifica e ha conseguentemente operato una riduzione di un terzo della pena base, ancorchè la norma che si assume violata preveda espressamente il divieto di tale forma di bilanciamento nei casi previsti dall’art. 99, comma quarto, cod. pen. Il ricorrente, pur correttamente prospettando una violazione di legge, nulla ha dedotto in ordine alla “illegalità della pena”, così come determinata all’esito dell’erroneo giudizio di comparazione. Va ricordato il principio dettato daSez. U., n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886– 01) , proprio in tema di procedimento di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., secondo cui la sanzione è illegale soltanto nel caso in cui essa eccede i limiti edittali generali previsti per ciascun genere o specie di pena dagli artt. 23 e seguenti, nonché dagli artt. 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti dalle singole norme incriminatrici per ciascuna fattispecie di reato, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che hanno portato alla determinazione della pena concordata siano stati computati in violazione di leggee, in particolare, vi siano stati errori nell’ iter di determinazione della sanzione base. In particolare, per quanto qui rileva, il collegio di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha affermato: deve, quindi, ritenersi, che, sia pur nel rispetto dei limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti del codice penale per le singole tipologie di pene, e dagli artt. 65 e seguenti del codice penale per il caso del concorso di circostanze, la contestazione di circostanze incida sulla determinazione della pena in astratto legale, a seconda dei casi aumentando o diminuendo (entro i predetti limiti) la pena edittale prevista dalla norma incriminatrice che di volta in volta si assume violata. Ne consegue che, in caso di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento (disciplinato dall'art. 69 cod. pen.), i valori estremi astratti che connotano la legalità della pena, entro i quali il giudice può esercitare la sua valutazione discrezionale concreta, sono rappresentati, nel rispetto dei limiti astratti innanzi richiamati, dal minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata e dal massimo della pena prevista per la fattispecie aggravata. Soltanto in presenza della violazione dei predetti limiti la pena in concreto irrogata dal giudice risulterebbe "illegale"; diversamente, la pena determinata entro i predetti limiti, ma in violazione delle disposizioni dettate dall'art. 69 cod. pen. risulterebbe meramente "illegittima", ma non anche "illegale" Nel caso di specie,si verte in un’ipotesi di pena “illegittima”. La sanzione base per il più grave delitto di rapina è stata determinata nella misura di anni sei mesi sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, sulla quale è stata poi operata un'unica riduzione, ad anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e della diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., erroneamente stimate prevalenti (anziché solo equivalenti), sulla recidiva reiterata e specifica. Seppure determinata all’esito di un erroneo passaggio intermedio operato in violazione dell’art. 69 cod. pen.,tale pena è , per un verso, rispettos a dei limiti edittali previsti dagli artt. 23 e 24 cod. pen. e, per altro verso, non inferiore al minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata,da individuarsi in quella di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 618,00, risultante dalla riduzione di un terzo del minimo edittale applicabile ratione temporis, cioè pari ad anni cinque di reclusione ed euro 927,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ric