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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 45886/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 16 maggio 2023 dalla Corte di appello di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed ha comportato la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Pavia di condanna per i reati di cui agli artt. 612-bis, 494 e 595 cod. pen. 2.

Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso personalmente, lamentando vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della

I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità.

Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo.

In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017.

Non osta a tale conclusione la circostanza che la firma dell'imputato sia stata autenticata dal difensore, la cui funzione nell'ambito della fase impugnatoria è stata, appunto, solo quella di autenticare l'atto e, come si legge in calce al ricorso, di depositarlo, senza che ne abbia assunto la paternità, come risulta anche dalla circostanza che l'impugnativa è redatta, utilizzando la prima persona singolare, dall'imputato stesso.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 16 maggio 2023 dalla Corte di appello di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed ha comportato la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Pavia di condanna per i reati di cui agli artt. 612-bis, 494 e 595 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso personalmente, lamentando vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità. Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017. Non osta a tale conclusione la circostanza che la firma dell'imputato sia stata autenticata dal difensore, la cui funzione nell'ambito della fase impugnatoria è stata, appunto, solo quella di autenticare l'atto e, come si legge in calce al ricorso, di depositarlo, senza che ne abbia assunto la paternità, come risulta anche dalla circostanza che l'impugnativa è redatta, utilizzando la prima persona singolare, dall'imputato stesso. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende
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