CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'ad 322 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catania aveva convalidato il sequestro preventivo urgente del pubblico ministero del 21 luglio 2021 ad oggetto il complesso aziendale "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con sede operativa a Castiglione di Sicilia, contrada Mazza, in relazione ai reati di cui agli artt. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 de 2006, 110, 452-bis e 674 cod. pen., contestati ai predetti, la prima quale amministratore unico e proprietario, il secondo quale comproprietario e procuratore della società, nonché anche ad [OSCURATO:PERSONA], quale comproprietaria. 2. Avverso l'indicata ordinanza, gli indagati, per il ministero del comune difensore di fiducia, propongono, con un unico atto, ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 184-ter d.lgs. n. 152 del 2006, al d.m. 05.02.1998 e al d.m. 118 del 2020. Assume il difensore che il Tribunale non avrebbe correttamente applicato la normativa relativa ai criteri concernenti la perdita della qualifica di rifiuto, come disciplinata dall'art. 184-ter d.lgs. n. 152 del 2006; in particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che un rifiuto rimanga tale anche dopo essere stato sottoposto a una delle operazioni di recupero previste dalla norma indicata e che, di conseguenza, non sia sufficiente il documento di trasporto di cui al d.P.R. n. 472 del 1996, occorrendo, invece, la f.i.r. di cui all'art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006. Viceversa, ad avviso del difensore, i prodotti a base di cellulosa provenienti da un impianto di recupero di rifiuti e classificati come conformi alla Norma [OSCURATO:PERSONA] 643 non costituiscono rifiuti ma materia prima secondaria per l'industria della carta. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006. Ad avviso del difensore, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che il materiale cartaceo sequestrato non possa essere considerato sottoprodotto, non avendo considerato il ciclo del processo produttivo da cui è derivato e, segnatamente, quello dei produttori di imballaggi dai quali la [OSCURATO:PERSONA] acquista sottoprodotto, composto da residui della produzione di imballaggi, che giungono in cartiera opportunamente pressati e condizionati in balle, che vengono trasferiti all'interno di un vasca circolare, dove sono ridotti ad un impasto omogeneo, che, a sua volta, viene trasformato in carta in bobine, destinata alla produzione di carta da imballo; conseguentemente, sussistendo i requisiti di cui all'art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006, si è in presenza non di rifiuti, ma di sottoprodotti. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 452-bis cod. pen. Secondo il difensore, la motivazione attraverso cui il Tribunale ha ravvisato il fumus del delitto in esame è fondata su un ragionamento induttivo che non trova riscontro nelle emergenze investigative, non essendo provato alcuno scarico diretto nel fiume Alcantarev da parte della [OSCURATO:PERSONA], come acclarato dai numerosi accertamenti eseguiti dal 2019 al 2021 e come risulta dalla prova di allagamento del 29 marzo 2021, durante il quale il percorso di flusso con tracciante, delle acque di piazzale ha evidenziato il collegamento tra le vasche A e B, a conferma della mancanza di uno scarico abusivo di reflui industriali nel fiume, e considerando, per un verso, che l'ipotesi avanzata dal Tribunale, secondo cui la "vasca di raccolta" rimanesse aperta di notte, non ha trovato riscontro negli appostamenti notturni effettuati dalla polizia giudiziaria il 20 e il 21 giugno 2021, e, per altro verso, che l'A.I.A. indica che la cartiera "relativamente al ciclo delle acque utilizzate adotta un sistema che può definirsi chiuso con riciclo e reintegro di acque consumate per la produzione". Aggiunge il ricorrente che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alle doglianze circa l'inattendibilità della stima relativa al prelievo di acque dal pozzo per un quantitativo ritenuto cinque volte superiore a quello autorizzato, e considerando che gli accertamenti eseguito dall'A.r.p.a. il 6 maggio 2021 non hanno evidenziato una istituzione di grave impatto attribuibile alla cartiera. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, 180, 359 e 360 cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente che il Tribunale ha erroneamente rigettato le eccezioni in ordine all'inutilizzabilità della relazione a firma dell'ing. [OSCURATO:PERSONA]Amico e della c.n.r. della [OSCURATO:PERSONA] di Riposto del 12 giugno 2021, atti formati in violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., posto che il consulente del pubblico ministero ha proceduto alla diretta osservazione del flusso delle acque di piazzale attraverso un accertamento che ha determinato una condizione di fatto non più ripetibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili.2. Si osserva, in primo luogo, che oggetto di sequestro preventivo è il complesso aziendale "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sicché è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 3. A tal proposito, va richiamato il costante orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui 3gree•Rde.-6ki# l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, dep. 29/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 - dep. 24/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019 - dep. 12/02/2019, Firriolo, Rv. 274992, che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017 - dep. 13/10/2017, Ruan e altri, Rv. 271231, che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio). L'interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va pertanto individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Lesto, Rv. 259412). Di conseguenza, il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà della società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro. (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, dep. 08/07/2019, Tufo, Rv. 276735). Nel caso in esame, è pacifico che i beni appartengano alla società: la sola che, in caso di eliminazione del vincolo reale, avrebbe diritto alla restituzione del bene; di qui, dunque, la carenza di interesse all'impugnazione proposta dal ricorrente.4. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], la quale, come emerge dagli atti, con atto dell'i settembre 2021 nella sua qualità di amministratore della società ha rilasciato regolare procura speciale per l'impugnazione al proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Cominciando dal quarto motivo, che, avendo naturale processuale, riveste carattere preliminare, esso è manifestamente infondato. In disparte del fatto che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, Sentenza n. 30271 del 11/05/2017, dep. 16/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218) - e, nel caso in esame, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere, non avendo spiegato in che modo l'asserita inutilizzabilità avrebbe inciso, disarticolandola, sulla tenuta logica della motivazione -, si osserva, in ogni caso, che il Tribunale ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità della consulenza tecnica integrativa del 18 giugno 2021 - e della c.n.r. che ad essa fa riferimento - in quanto il consulente, nel corso del sopralluogo presso la cartiera avvenuto il 29 marzo, non ha affatto compiuto alcuna attività irripetibile, essendosi limitato, con una prima prova, ad immettere, tramite un'autobotte, in un tombino, adiacente alla vasca A, acqua con liquido fluorescente che defluiva verso la vasca B, e, con una seconda prova, a provocare l'allagamento del piazzale mediante immissione di abbondante acqua nelle caditoie, a ciclo fermo e con materiale cartaceo ivi collocate: tutti accertamenti ripetibili in qualsiasi momento mediante le medesime operazioni meccaniche, non dovendosi confondere l'irripetibilità della percezione di un determinato fatto avvenuto in un singolo momento, che, in quanto tale, è ontologicamente non ripetibile, con l'irripetibilità di accertamenti tecnici aventi ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 28459 del 23/04/2013, dep. 02/07/2013, Ramelli. Rv. 256104). 6. I residui motivi, con cui si contesta il merito delle imputazioni, seppure formulati con riferimento ad errata applicazione della legge incriminatrice, si fondano, in realtà su argomenti di fatto attinenti a profili ricostruttivi della vicenda e sono, in tale veste, non ammissibili in sede di legittimità. 7. Si rammentano, a tal proposito, gli stringenti limiti che segnano la cognizione di questa Corte, essendo il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656). Nel giudizio di legittimità, pertanto, non possono essere censurati né vizi di motivazione, salvo come si è detto, quelli così radicali da rendere la motivazione del tutto apparente, né profili ricostruttivi in fatto. 8. Si ricorda, inoltre, che, ai fini dell'emissione di un provvedimento di sequestro, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi deficit vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 - dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279). 9. Nel caso in esame, venendo ai primi due motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, il Tribunale cautelare, con argomentazioni plausibili e aderenti ai dati di indagine, ha confutato la prospettazione difensiva, qui nuovamente riproposta, secondo cui la cartiera si limitava a produrre carta e cartone tramite la rilavorazione di sottoprodotti della carta, sulla base di due elementi di fatto: per un verso, la circostanza che lo stesso fornitore della cartiera, la SI.Re.In. di Palermo, era autorizzato a selezionare e trasportare rifiuti cartacei con codici 200101 e 150101, aveva venduto alla cartiera Puglisi 15.700 kg. di cartaccia selezionata da recupero e che tale materiale, ai fini del trasporto, era accompagnato da DDT e non da formulario proprio perché st trattava di rifiuti recuperati con codice R3; per altro verso, gli esiti del ( sopralluogo effettuato dalla p.g. il 29 marzo 2021, nel corso del quale fu rilevata la presenza di circa tremila mc. di prodotti cartacei depositati in modo incontrollato sul piazzale della cartiera, insieme a rifiuti di plastica, di metallo, imballaggi sporchi di olio, residui di guaina, balle di materiale non sigillato esposte agli agenti atmosferici. Da tale elementi, il Tribunale ha logicamente desunto che il materiale cartaceo sequestrato non può certo considerarsi sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006 in quanto non originato da alcun ciclo produttivo; di conseguenza, trattandosi di rifiuti, per la relativa lavorazione è necessaria l'autorizzazione ex art. 216 d.lgs. n. 152 del 2006 ovvero l'autorizzazione unica ambientale, che, nella specie, non 20=12 stateilasciattV 10. Con riguardo, poi, al terzo motivo, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza del fumus del delitto ex art. 452-bis cod. pen. alla luce della valutazione unitaria di una serie di elementi di fatti accertati nel corso delle indagini, quali lo scarico massiccio nel fiume della acque di raffreddamento; il prelievo abusivo di acqua pubblica da due pozzi per una quantità almeno cinque volte superiore a quella autorizzata; l'omesso trattamento della acque meteoriche, contaminate dai rifiuti del piazzale e fatte defluire verso il fiume: elementi sulla base dei quali il Tribunale ha ritenuto, in maniera non manifestamente illogica, che gli scarichi provenienti dalla cartiera abbiano, quantomeno, contribuito a cagionare una cornpromissione ovvero un deterioramento significativo dell'habitat del fiume Alcantara. In replica al rilievo difensivo, qui riproposto, il Tribunale ha evidenziato, inoltre, come tale conclusione non sia smentita, ma corroborata, dalla nota dell'Arpa del 6 maggio 2021, in cui si precisa che i prelievi dei campioni del 5 maggio 2021 erano stati effettuati in un momento in cui la cartiera, dal marzo precedente, non era più operativa, dando atto, invece, che, con riferimento a prelievi effettuati nel corso degli anni precedenti, si era appurata la presenza di materiale biancastro riversato in alveo riferibile a residui di carta che si accumulano sui substrati del fiume, ciò che, nel lungo termine, provoca sensibili alterazioni che si traducono in un peggioramento dell'ambiente fluviale. 11. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent