CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 37387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Rilevato che l'unico motivo di appello è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello reso ampia motivazione, a pag. 3 della sentenza, in ordine alle ragioni per le quali non potevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche; pertanto, la Corte territoriale, laddove, nel riportare il dispositivo del Tribunale, dà atto della concessione delle stesse, incorre pacificamente in un errore materiale di immediata percezione dalla lettura della sentenza di primo grado. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consiglie7 est nsore [OSCURATO:PERSONA](g idente