CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 15234/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 (per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 23/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]