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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21650/2023

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sul ricorso 21085-2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per revocazione , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 111 –ricorrente pe r revocazione – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – controricorrente – R.G.N.21085/2021 Cron.

Rep.

C.C. 22/03/2023 giurisdizione Revocazione per errore di fatto -2 - e AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE –intimata – per la revocazione dell ’ ordinanza n. 20262 del 20 2 1 della C ORTE D I CASSAZIONE, depositata il 15 lugli o 202 1 (R.G.N. 12734 /201 7 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 2 marzo 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ordinanza n. 20262 del 2021, depositata il 15 luglio 2021, questa Corte ha respinto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce, che aveva confermato la pronuncia di primo grado e aveva rigettato l’opposizione a intimazione di pagamento «relativa a cartella esattoriale, già opposta in precedente giudizio conclusosi con sentenza di rigetto del ricorso, passata in giudicato». 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale avev a argomentato che, in forza del rigetto dell’opposizione, disposto con sentenza oramai definitiva, il credito dell’INPS era destinato a prescriversiin un decennio (art. 2953 cod. civ.). 1.2.– La pronuncia d’appello è stat a censurat a da [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto che l’operatività della prescrizione decennale postuli una sentenza irrevocabile di condanna. 1.3.–Questa Corte ha disatteso la prospettazione della società e ha evidenziato che il termine decennale, fissato dall’art. 2953 cod. civ., non si applica solo alle sentenze di condanna, ma a tutte quelle pronunce che valgono a rendere indiscutibile il credito controverso.

Anche in tali ipotesi, «il diritto viene ad essere svincolato dall’atto o fatto che costituiva l’originario fondamento e trova titolo unicamente nell’atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato». -3 - L’applicabilità del più lungo termine di prescrizione sancito dall’art.2953 cod. civ. si raccorda a lla «verifica giurisdizionale», che priva di rilevanza «il titolo orig inario del credito riconosciuto».

Con il rigetto dell’opposizione a cartella, è il giudicato che assurge a fondamento della pretesa.

Né tali conclusionisi pongono in contrasto con i principi di diritto enunciati da Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397, che non riguardano una pronuncia inoppugnabile, ma la diversa ipotesi della mancata impugnazione dell’atto amministrativo, di per sé inidoneo a passare in giudicato. 2.–[OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la revocazione dell’ordinanza di questa Corte, ai sensi degli artt. 391-bise 395, n. 4, cod. proc. civ., con ricorso notificato il 6 agosto2021 e illustrato da memoria. 3.–Resiste con controricors o l’[OSCURATO:PERSONA]. 4.– Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto attività difensiva. 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base alla disciplina dell’art. 391-bis cod. proc. civ., nella formulazionedettata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della normativa transitoria di cui all’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato. 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il ricorrente, con l’unico motivo, denuncia errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa e assume che questa Corte sia incorsa in una svista, in quanto «non pare […] abbiaverificato se la sentenza» di rigetto dell’opposizione a cartella esattoriale (pagina 11 -4 - del ricorso) fosse effettivamente corredata dall’attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato (art. 124 disp. att. cod. proc. civ.).

L’ordinanza impugnata si fonderebbe sul presupposto della definitività della sentenza, presupposto contraddetto per tabulas.

Solo la certificazione di cancelleria potrebbe comprovare il passaggio in giudicato, come questa Corte ha ribaditoin una controversia analoga (Cass., sez. lav., 6 luglio 2021, n. 19159), e l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto riscontrare d’ufficio la carenza delle indispensabili attestazioni. 2.–Il ricorso è inammissibile. 3.–Occorre, anzitutto, definire il perimetro entro cui il giudizio di revocazione, secondo il codice di rito, si svolge.

L’istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte, proponibile ai sensi dell’art. 391-biscod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (fra le molte, Cass., sez.

V, 11 gennaio 2018, n. 442).

L’errore di fatto presuppone un errore di percezione o una mera svista materiale, rilevabile ictu oculi , che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l ’ inesistenza di un fatto decisivo, che risulti, invece, incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa.

Ilfatto , su cui verte l’errore, non deve investire un punto controverso, sul quale il giudice abbia avuto occasione di pronunciarsi.

L’errore revocatorio p ostula , quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto: l’una emerge dalla pronunciae non promana da una valutazione, l’altraemerge d agli atti e dai documenti di causa(Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032).

Nessun errore revocatorio, pertanto, si configura, quando la decisione di questa Corte rappresenti l’approdo d ella valutazione o dell’interpretazione delle risultanze processuali.

Ne consegue che non -5 - si può sindacare con il rimedio della revocazione un errore di giudizio che si è formato all’esito di una valutazione (Cass., sez.

III, 29 marzo 2022, n. 10040). 4.–Allo scopo di vagliare l’ammissibilità dell’istanza, è necessario ripercorrere gliantefatti processuali salienti. 4.1.–Come si può arguire dallo stesso ricorso per cassazione della società, l’irrevocabilità della sentenza è stata affermata tanto dal giudice di primo grado (pagina 3) quanto dalla Corte d’appello di Lecce (pagina 5 del ricorso per cassazione), che ragguaglia su una sentenza definitiva segnalata dalla stessa parte ricorrente. 4.2.–La Corte distrettuale ha dunque preso le mosse dal passaggio in giudicato della sentenza e ha mostrato di desumere da tale dato la necessità di applicare la prescrizione decennale di cui all’art. 2953 cod. civ. (punto 1 del “Ritenuto”dell’ordinanza impugnata per revocazione).

Contro questa statuizione, idonea a sorreggere la decisione d’appello, l’odierna ricorrente non ha formulato critiche di sorta.

Lungi dal contestare quel passaggio in giudicato che rappresenta il punto d’avvio e la premessa argomentativa della pronuncia impugnata, la società si è limitata aosservareche il più ampio termine di prescrizione, previsto per l’actio iudicati, ha come requisito indefettibile una sentenza irrevocabile di condanna(cfr., in tal senso, anche le pagine 3 e 4 del controricorsodell’INPS, relativo al presente giudizio). 4.3.– Non solo la parte ricorrent e non ha posto in dubbio la irrevocabilità della sentenza, ma, nel ricorso per cassazione (pagina 14, punto 1.15.; pagina 16, punto 1.19.), ha affermato ex professoche la sentenza è «passata in giudicato», pur precisando che si atteggia come sentenza di mero accertamento, estranea all’àmbito applicativo dell’art. 2953 cod. civ.

Il passaggio in giudicato della sentenza è riconosciuto a più riprese anche nella memoria illustrativa del 7 gennaio 2021, depositata in vista -6 - della discussione sul ricorso per cassazionedeciso con l’ordinanza oggi impugnata(pagine 7 e 8). 4.4.–Nella memoria illustrativa depositata nell’odierno giudizio di revocazione (pagina 7, punto 12), la parte ricorrente replica che la mancanza di contestazioni in ordine al passaggio in giudicato è ininfluente, in quanto il giudizio oggi sottoposto all’esame di questa Corte ha un oggetto diverso e involge l’omessa percezionedi un fatto. 5.–Tale rilievo non può essere condiviso, per un duplice ordine di ragioni, che inficiano in radice l’ammissibilità del ricorso.

Anzitutto, si deve rimarcare che in questa sede non si controverte su una percezione fallace, ma sull’asserita violazione delle regole di diritto. 5.1.– All’esito della disamina delle argomentazioni delle parti e delle affermazioni non censurate della pronuncia d’appello, questa Corte ha ritenuto definitiva la sentenza del Tribunale di Brindisi ed è giunta alla conclusione che, a fronte del giudicato, la prescrizione sia decennale (art. 2953 cod. civ.). 5.2.–La società lamenta che questa Corte abbia dato per acquisita la irrevocabilità della sentenza e che ne abbia tratto il corollario dell’applicazione del termine decennale di prescrizione, senza svolgere le necessarie verifiche in ordine alla prova documentale di tale irrevocabilità.

Prova documentale che solo le attestazioni di cancelleria previste dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. potrebbero offrire.

Questa Corte avrebbe dunque errato nel considerare acclarata una irrevocabilità, che solo il certificato di passaggio in giudicato, debitamente prodotto, avrebbe potuto avvalorare, e nell’omettere il rilievo d’ufficio della carenza dei presupposti dell’indicata irrevocabilità (pagina 12, punto 20, della memoria illustrativa depositata nel presente giudizio). -7 - 5.3.–È lo stesso tenore delle argomentazioni addotte dalla parte ricorrente a confermare che l’errore denunciato esula dal paradigma dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Le deduzioni del ricorso non additano un errore percettivo, rilevabile ictu oculi, mas’incardinano sull’applicazione di una regola di diritto, che reputanoerronea.

Le doglianze sull’errore revocatorio, nella loro essenza, dissimulano dunque le critiche su un errore di giudizio , che la parte ricorrente corrobora con il richiamo alle difformi valutazioni compiute da questa Corte in un precedente a suo dire sovrapponibile. 6.– L’inammissibilità si coglie anche sotto un distinto profilo, inscindibilmenteconnesso con quello appena illustrato. 6.1.–La irrevocabilitàdella decisione, che rappresenta la premessa delle pronunce di meritoe delle statuizioni di questa Corte, costituisce un punto controverso, introdotto sin dal primo grado nel dibattito processuale e all’origine delle antitetiche prospettazioni delle parti.

La irrevocabilità della decisione è stata invocata dall’I stituto per giovarsi del più lungo termine di prescrizione dell’art. 2953 cod. civ. e non è stata negata dalla società, che ha propugnato un’interpretazione riduttiva della previsione citata.

L’irrevocabilità del rigetto dell’opposizione a cartella rappresenta dunque il fulcro delle difese delle parti e, su questo profilo, il contraddittorio si è dispiegato in tutte le fasi che hanno scandito il giudizio. 6.2.– La parte ricorrente, sotto le mentite spoglie dell’errore revocatorio, non solo tende a ridiscutere un errore di giudizio in cui questa Corte sarebbe incorsa, ma, in ultima analisi, indirizza le sue critiche contro un errore di giudizio, insitogià nelle pronunce di merito e non efficacemente censurato.

È tutt’altro che irrilevante la mancata formulazione di specifiche censure su un punto – la definitività della sentenza – veicolato nel contraddittorio processuale egià scrutinato nelle fasi di merito. -8 - Né si possonoridiscutere , mediante il rimedio straordinario della revocazione,le valutazioni dei giudici di primo grado e quindi d’appello , supportate dalle stesse allegazioni della parte ricorrente,che a questa Corte, sullo specifico profilo, non ha ritualmente devolut o censure di sorta. 6.3.–Anche considerato da quest’angolazione, il ricorso si rivela inammissibile. 7.–La parte ricorrente è condannata a rifondere all’INPS, che ha resistito con controricorso, le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate –Riscossione, che in questa sede non ha svolto attività difensiva. 8.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della parte ricorrent e di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ; condanna la parte ricorrentea rifondere alla part e controricorrent e le spese del giudizio, che liquidain Euro 200,00 per esborsi, in Euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 21085-2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per revocazione , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 111 –ricorrente pe r revocazione – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – controricorrente – R.G.N.21085/2021 Cron. Rep. C.C. 22/03/2023 giurisdizione Revocazione per errore di fatto -2 - e AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE –intimata – per la revocazione dell ’ ordinanza n. 20262 del 20 2 1 della C ORTE D I CASSAZIONE, depositata il 15 lugli o 202 1 (R.G.N. 12734 /201 7 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 2 marzo 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ordinanza n. 20262 del 2021, depositata il 15 luglio 2021, questa Corte ha respinto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce, che aveva confermato la pronuncia di primo grado e aveva rigettato l’opposizione a intimazione di pagamento «relativa a cartella esattoriale, già opposta in precedente giudizio conclusosi con sentenza di rigetto del ricorso, passata in giudicato». 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale avev a argomentato che, in forza del rigetto dell’opposizione, disposto con sentenza oramai definitiva, il credito dell’INPS era destinato a prescriversiin un decennio (art. 2953 cod. civ.). 1.2.– La pronuncia d’appello è stat a censurat a da [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto che l’operatività della prescrizione decennale postuli una sentenza irrevocabile di condanna. 1.3.–Questa Corte ha disatteso la prospettazione della società e ha evidenziato che il termine decennale, fissato dall’art. 2953 cod. civ., non si applica solo alle sentenze di condanna, ma a tutte quelle pronunce che valgono a rendere indiscutibile il credito controverso. Anche in tali ipotesi, «il diritto viene ad essere svincolato dall’atto o fatto che costituiva l’originario fondamento e trova titolo unicamente nell’atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato». -3 - L’applicabilità del più lungo termine di prescrizione sancito dall’art.2953 cod. civ. si raccorda a lla «verifica giurisdizionale», che priva di rilevanza «il titolo orig inario del credito riconosciuto». Con il rigetto dell’opposizione a cartella, è il giudicato che assurge a fondamento della pretesa. Né tali conclusionisi pongono in contrasto con i principi di diritto enunciati da Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397, che non riguardano una pronuncia inoppugnabile, ma la diversa ipotesi della mancata impugnazione dell’atto amministrativo, di per sé inidoneo a passare in giudicato. 2.–[OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la revocazione dell’ordinanza di questa Corte, ai sensi degli artt. 391-bise 395, n. 4, cod. proc. civ., con ricorso notificato il 6 agosto2021 e illustrato da memoria. 3.–Resiste con controricors o l’[OSCURATO:PERSONA]. 4.– Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto attività difensiva. 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base alla disciplina dell’art. 391-bis cod. proc. civ., nella formulazionedettata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della normativa transitoria di cui all’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato. 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il ricorrente, con l’unico motivo, denuncia errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa e assume che questa Corte sia incorsa in una svista, in quanto «non pare […] abbiaverificato se la sentenza» di rigetto dell’opposizione a cartella esattoriale (pagina 11 -4 - del ricorso) fosse effettivamente corredata dall’attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato (art. 124 disp. att. cod. proc. civ.). L’ordinanza impugnata si fonderebbe sul presupposto della definitività della sentenza, presupposto contraddetto per tabulas. Solo la certificazione di cancelleria potrebbe comprovare il passaggio in giudicato, come questa Corte ha ribaditoin una controversia analoga (Cass., sez. lav., 6 luglio 2021, n. 19159), e l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto riscontrare d’ufficio la carenza delle indispensabili attestazioni. 2.–Il ricorso è inammissibile. 3.–Occorre, anzitutto, definire il perimetro entro cui il giudizio di revocazione, secondo il codice di rito, si svolge. L’istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte, proponibile ai sensi dell’art. 391-biscod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (fra le molte, Cass., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 442). L’errore di fatto presuppone un errore di percezione o una mera svista materiale, rilevabile ictu oculi , che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l ’ inesistenza di un fatto decisivo, che risulti, invece, incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa. Ilfatto , su cui verte l’errore, non deve investire un punto controverso, sul quale il giudice abbia avuto occasione di pronunciarsi. L’errore revocatorio p ostula , quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto: l’una emerge dalla pronunciae non promana da una valutazione, l’altraemerge d agli atti e dai documenti di causa(Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032). Nessun errore revocatorio, pertanto, si configura, quando la decisione di questa Corte rappresenti l’approdo d ella valutazione o dell’interpretazione delle risultanze processuali. Ne consegue che non -5 - si può sindacare con il rimedio della revocazione un errore di giudizio che si è formato all’esito di una valutazione (Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10040). 4.–Allo scopo di vagliare l’ammissibilità dell’istanza, è necessario ripercorrere gliantefatti processuali salienti. 4.1.–Come si può arguire dallo stesso ricorso per cassazione della società, l’irrevocabilità della sentenza è stata affermata tanto dal giudice di primo grado (pagina 3) quanto dalla Corte d’appello di Lecce (pagina 5 del ricorso per cassazione), che ragguaglia su una sentenza definitiva segnalata dalla stessa parte ricorrente. 4.2.–La Corte distrettuale ha dunque preso le mosse dal passaggio in giudicato della sentenza e ha mostrato di desumere da tale dato la necessità di applicare la prescrizione decennale di cui all’art. 2953 cod. civ. (punto 1 del “Ritenuto”dell’ordinanza impugnata per revocazione). Contro questa statuizione, idonea a sorreggere la decisione d’appello, l’odierna ricorrente non ha formulato critiche di sorta. Lungi dal contestare quel passaggio in giudicato che rappresenta il punto d’avvio e la premessa argomentativa della pronuncia impugnata, la società si è limitata aosservareche il più ampio termine di prescrizione, previsto per l’actio iudicati, ha come requisito indefettibile una sentenza irrevocabile di condanna(cfr., in tal senso, anche le pagine 3 e 4 del controricorsodell’INPS, relativo al presente giudizio). 4.3.– Non solo la parte ricorrent e non ha posto in dubbio la irrevocabilità della sentenza, ma, nel ricorso per cassazione (pagina 14, punto 1.15.; pagina 16, punto 1.19.), ha affermato ex professoche la sentenza è «passata in giudicato», pur precisando che si atteggia come sentenza di mero accertamento, estranea all’àmbito applicativo dell’art. 2953 cod. civ. Il passaggio in giudicato della sentenza è riconosciuto a più riprese anche nella memoria illustrativa del 7 gennaio 2021, depositata in vista -6 - della discussione sul ricorso per cassazionedeciso con l’ordinanza oggi impugnata(pagine 7 e 8). 4.4.–Nella memoria illustrativa depositata nell’odierno giudizio di revocazione (pagina 7, punto 12), la parte ricorrente replica che la mancanza di contestazioni in ordine al passaggio in giudicato è ininfluente, in quanto il giudizio oggi sottoposto all’esame di questa Corte ha un oggetto diverso e involge l’omessa percezionedi un fatto. 5.–Tale rilievo non può essere condiviso, per un duplice ordine di ragioni, che inficiano in radice l’ammissibilità del ricorso. Anzitutto, si deve rimarcare che in questa sede non si controverte su una percezione fallace, ma sull’asserita violazione delle regole di diritto. 5.1.– All’esito della disamina delle argomentazioni delle parti e delle affermazioni non censurate della pronuncia d’appello, questa Corte ha ritenuto definitiva la sentenza del Tribunale di Brindisi ed è giunta alla conclusione che, a fronte del giudicato, la prescrizione sia decennale (art. 2953 cod. civ.). 5.2.–La società lamenta che questa Corte abbia dato per acquisita la irrevocabilità della sentenza e che ne abbia tratto il corollario dell’applicazione del termine decennale di prescrizione, senza svolgere le necessarie verifiche in ordine alla prova documentale di tale irrevocabilità. Prova documentale che solo le attestazioni di cancelleria previste dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. potrebbero offrire. Questa Corte avrebbe dunque errato nel considerare acclarata una irrevocabilità, che solo il certificato di passaggio in giudicato, debitamente prodotto, avrebbe potuto avvalorare, e nell’omettere il rilievo d’ufficio della carenza dei presupposti dell’indicata irrevocabilità (pagina 12, punto 20, della memoria illustrativa depositata nel presente giudizio). -7 - 5.3.–È lo stesso tenore delle argomentazioni addotte dalla parte ricorrente a confermare che l’errore denunciato esula dal paradigma dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Le deduzioni del ricorso non additano un errore percettivo, rilevabile ictu oculi, mas’incardinano sull’applicazione di una regola di diritto, che reputanoerronea. Le doglianze sull’errore revocatorio, nella loro essenza, dissimulano dunque le critiche su un errore di giudizio , che la parte ricorrente corrobora con il richiamo alle difformi valutazioni compiute da questa Corte in un precedente a suo dire sovrapponibile. 6.– L’inammissibilità si coglie anche sotto un distinto profilo, inscindibilmenteconnesso con quello appena illustrato. 6.1.–La irrevocabilitàdella decisione, che rappresenta la premessa delle pronunce di meritoe delle statuizioni di questa Corte, costituisce un punto controverso, introdotto sin dal primo grado nel dibattito processuale e all’origine delle antitetiche prospettazioni delle parti. La irrevocabilità della decisione è stata invocata dall’I stituto per giovarsi del più lungo termine di prescrizione dell’art. 2953 cod. civ. e non è stata negata dalla società, che ha propugnato un’interpretazione riduttiva della previsione citata. L’irrevocabilità del rigetto dell’opposizione a cartella rappresenta dunque il fulcro delle difese delle parti e, su questo profilo, il contraddittorio si è dispiegato in tutte le fasi che hanno scandito il giudizio. 6.2.– La parte ricorrente, sotto le mentite spoglie dell’errore revocatorio, non solo tende a ridiscutere un errore di giudizio in cui questa Corte sarebbe incorsa, ma, in ultima analisi, indirizza le sue critiche contro un errore di giudizio, insitogià nelle pronunce di merito e non efficacemente censurato. È tutt’altro che irrilevante la mancata formulazione di specifiche censure su un punto – la definitività della sentenza – veicolato nel contraddittorio processuale egià scrutinato nelle fasi di merito. -8 - Né si possonoridiscutere , mediante il rimedio straordinario della revocazione,le valutazioni dei giudici di primo grado e quindi d’appello , supportate dalle stesse allegazioni della parte ricorrente,che a questa Corte, sullo specifico profilo, non ha ritualmente devolut o censure di sorta. 6.3.–Anche considerato da quest’angolazione, il ricorso si rivela inammissibile. 7.–La parte ricorrente è condannata a rifondere all’INPS, che ha resistito con controricorso, le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo. Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate –Riscossione, che in questa sede non ha svolto attività difensiva. 8.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della parte ricorrent e di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ; condanna la parte ricorrentea rifondere alla part e controricorrent e le spese del giudizio, che liquidain Euro 200,00 per esborsi, in Euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q
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