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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04731/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del Tribunale torinese, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione limitatamente all'importo di 60mila euro per assenza di giustificazioni e di bancarotta preferenziale, limitatamente a poco più di 110mila euro, a titolo di compenso deliberato per la carica assunta nella società, nella qualità di presidente del c.d.a. della [OSCURATO:SOCIETA]. fallita con sentenza del 28 giugno 2018; considerato che: - il ricorso è articolato in unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione; in particolare, in ordine al delitto di bancarotta distrattiva lamenta che la Corte di appello non abbia valorizzato le giustificazioni apportate dall'imputato all'udienza del 11 marzo 2022 dinanzi al Tribunale di Torino, evidenziando come l'imputato avesse reso dichiarazioni quanto alla destinazione aziendale dell'importo di 60mila euro; la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere spettante all'imputato la prova, una volta offerta l'indicazione relativamente alla destinazione dell'importo, inerente una restituzione di spese per una star up anticipate per conto della società; tale destinazione non sarebbe smentita da alcuna emergenza probatoria e non potrebbe, a differenza di quanto ritiene la Corte territoriale, richiedere un inversione dell'onere della prova, non risultando adeguata la motivazione della sentenza impugnata che osserva come i verbali del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci non avessero rilevanza in quanto non potevano essere autorizzati i prelievi dell'amministratore: a tal riguardo il ricorrente evidenzia che non di autorizzazione si trattava, ma che l'assemblea aveva ritenuto giustificato il prelievo; - deve in primo luogo evidenziarsi che il richiamo alle giustificazioni offerte dall'imputato non è corredato di una specifica allegazione, cosicchè il ricorso difetta di specificità; in realtà nello stesso atto di appello, come dalla sentenza di primo grado, emerge che il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci avevano preso atto del prelievo e l'avevano ritenuto non giustificato, tanto da appostare un credito equivalente nei confronti dell'amministratore; in tal senso, il motivo di appello risultava già aspecifico, in quanto continuava a indicare i verbali come attestanti la finalità di impresa del prelievo, tanto che la sentenza di primo grado riporta l'iniziativa del curatore che, alla lettura dei citati verbali — dai quali emergeva come gli organi sociali avessero chiesto conto del prelievo e non avessero rinvenuto alcun giustificativo di spesa — effettuava le verifiche conseguenti, con l'esito rifluito nell'imputazione (cfr. fol. 5 della sentenza di primo grado); pertanto è anche il motivo di appello a risultare generico, in quanto tale impugnazione, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201).

In vero, la sentenza di primo grado aveva puntualmente esaminato e dato conto dell'assenza di giustificazione, tratta anche dai verbali di assemblea e del consiglio di amministrazione, in ordine alla destinazione del prelievo, ma di ciò non sembra tenere conto l'appellante; ne consegue che anche l'eventuale difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01; conf.

N. 1982 del 1999 Rv. 213230 - 01, N. 10709 del 2015 Rv. 262700 - 01); - per altro il motivo è anche manifestamente infondato, in quanto corretta è la sentenza di appello, allorquando richiede l'onere di giustificazione della destinazione del distratto all'imputato; a ben vedere il ricorrente non si confronta con il consolidato l'orientamento per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può derivare dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv, 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411): e quando sia stata fornita una giustificazione, la stessa solo se sia specifica, in ordine alla destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, richiede al giudice di non ignorarne l'affermazione.

Occorre però che le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 - 01); nel caso in esame, però, non emerge quale sia la star up per la quale fu effettuato l'investimento, né l'imputato ha fornito indicazioni che possano ritenersi specifiche, tanto da onerare il curatore degli accertamenti; quanto alla seconda parte del motivo, è carente di interesse, in quanto dedurre che l'importo prelevato quale proprio compenso autorizzato nella misura di poco più di 110mila euro a fronte di un dovuto di 360mila euro, diversamente da quanto ritenuto da parte della sentenza impugnata, che riferisce che il dovuto era di 120mila euro, in vero non muta la qualificazione giuridica della condotta: in sostanza il ricorso tende a enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente, che neanche prospetta, essendo per altro la censura manifestamente infondata in quanto, anche a fronte di un orientamento giurisprudenziale consolidato che rileva come il prelievo per rimborso in fase di dissesto integri bancarotta dìstrattiva e non preferenziale (cfr. Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018 Rv. 273767 - 01: integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a luì spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" - in motivazione, la Corte ha chiarito che non è giustificabile alcuna autoliquidazione dei compensi dell'amministratore; N. 11405 del 2015 Rv. 263056 - 01, N. 50836 del 2016 Rv. 268433 - 01; cfr. anche Rv. 279633); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del Tribunale torinese, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione limitatamente all'importo di 60mila euro per assenza di giustificazioni e di bancarotta preferenziale, limitatamente a poco più di 110mila euro, a titolo di compenso deliberato per la carica assunta nella società, nella qualità di presidente del c.d.a. della [OSCURATO:SOCIETA]. fallita con sentenza del 28 giugno 2018; considerato che: - il ricorso è articolato in unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione; in particolare, in ordine al delitto di bancarotta distrattiva lamenta che la Corte di appello non abbia valorizzato le giustificazioni apportate dall'imputato all'udienza del 11 marzo 2022 dinanzi al Tribunale di Torino, evidenziando come l'imputato avesse reso dichiarazioni quanto alla destinazione aziendale dell'importo di 60mila euro; la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere spettante all'imputato la prova, una volta offerta l'indicazione relativamente alla destinazione dell'importo, inerente una restituzione di spese per una star up anticipate per conto della società; tale destinazione non sarebbe smentita da alcuna emergenza probatoria e non potrebbe, a differenza di quanto ritiene la Corte territoriale, richiedere un inversione dell'onere della prova, non risultando adeguata la motivazione della sentenza impugnata che osserva come i verbali del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci non avessero rilevanza in quanto non potevano essere autorizzati i prelievi dell'amministratore: a tal riguardo il ricorrente evidenzia che non di autorizzazione si trattava, ma che l'assemblea aveva ritenuto giustificato il prelievo; - deve in primo luogo evidenziarsi che il richiamo alle giustificazioni offerte dall'imputato non è corredato di una specifica allegazione, cosicchè il ricorso difetta di specificità; in realtà nello stesso atto di appello, come dalla sentenza di primo grado, emerge che il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci avevano preso atto del prelievo e l'avevano ritenuto non giustificato, tanto da appostare un credito equivalente nei confronti dell'amministratore; in tal senso, il motivo di appello risultava già aspecifico, in quanto continuava a indicare i verbali come attestanti la finalità di impresa del prelievo, tanto che la sentenza di primo grado riporta l'iniziativa del curatore che, alla lettura dei citati verbali — dai quali emergeva come gli organi sociali avessero chiesto conto del prelievo e non avessero rinvenuto alcun giustificativo di spesa — effettuava le verifiche conseguenti, con l'esito rifluito nell'imputazione (cfr. fol. 5 della sentenza di primo grado); pertanto è anche il motivo di appello a risultare generico, in quanto tale impugnazione, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201). In vero, la sentenza di primo grado aveva puntualmente esaminato e dato conto dell'assenza di giustificazione, tratta anche dai verbali di assemblea e del consiglio di amministrazione, in ordine alla destinazione del prelievo, ma di ciò non sembra tenere conto l'appellante; ne consegue che anche l'eventuale difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01; conf. N. 1982 del 1999 Rv. 213230 - 01, N. 10709 del 2015 Rv. 262700 - 01); - per altro il motivo è anche manifestamente infondato, in quanto corretta è la sentenza di appello, allorquando richiede l'onere di giustificazione della destinazione del distratto all'imputato; a ben vedere il ricorrente non si confronta con il consolidato l'orientamento per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può derivare dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv, 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411): e quando sia stata fornita una giustificazione, la stessa solo se sia specifica, in ordine alla destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, richiede al giudice di non ignorarne l'affermazione. Occorre però che le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 - 01); nel caso in esame, però, non emerge quale sia la star up per la quale fu effettuato l'investimento, né l'imputato ha fornito indicazioni che possano ritenersi specifiche, tanto da onerare il curatore degli accertamenti; quanto alla seconda parte del motivo, è carente di interesse, in quanto dedurre che l'importo prelevato quale proprio compenso autorizzato nella misura di poco più di 110mila euro a fronte di un dovuto di 360mila euro, diversamente da quanto ritenuto da parte della sentenza impugnata, che riferisce che il dovuto era di 120mila euro, in vero non muta la qualificazione giuridica della condotta: in sostanza il ricorso tende a enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente, che neanche prospetta, essendo per altro la censura manifestamente infondata in quanto, anche a fronte di un orientamento giurisprudenziale consolidato che rileva come il prelievo per rimborso in fase di dissesto integri bancarotta dìstrattiva e non preferenziale (cfr. Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018 Rv. 273767 - 01: integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a luì spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" - in motivazione, la Corte ha chiarito che non è giustificabile alcuna autoliquidazione dei compensi dell'amministratore; N. 11405 del 2015 Rv. 263056 - 01, N. 50836 del 2016 Rv. 268433 - 01; cfr. anche Rv. 279633); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
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