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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 1964

Cassazione n. 00039/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: CENA Arturo, n. a Chivasso il 22/6/1964, CENA Kevin, n.

Moncalieri il 25/4/1991; avverso la sentenza del 9/12/2019 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del sost.

Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; uditi i difensori degli imputati ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato diffusamente i motivi di ricorso ed hanno insistito per l'annullamento della impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal tribunale del medesimo capoluogo, che aveva riconosciuto la responsabilità dei ricorrenti (legati da vincolo parentale di primo grado in linea retta) per il contestato concorso nella tentata estorsione e nelle lesioni personali volontariamente provocate alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (fatti avvinti dalla continuazione), con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva (contestata al solo Arturo), condannando ciascuno alla pena di anni tre di reclusione ed euro millecento di multa, oltre le spese processuali.

Il conato estorsivo contestato si era manifestato attraverso la violenta aggressione al Terzi, portata da C. Kevin, presente il padre Arturo, al fine di costringere la persona offesa a rinunciare alla concessione comunale (gratuita) per la messa in opera e la gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio; concessione cui (a titolo oneroso) erano invece interessati gli agenti, che avevano proposto domanda all'ente territoriale nei termini previsti dal regolamento comunale e dall'invito ad offrire.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati a mezzo del comune difensore, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione della legge penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), con riferimento all'art. 629 cod. pen., avendo la Corte di merito, così come il primo giudice, erroneamente qualificato il fatto oggetto di contestazione.

La condotta violenta non fu infatti diretta a provocare alcun danno patrimoniale nell'offeso, che aveva proposto all'ente territoriale lo svolgimento del servizio (posa in opera e gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio nei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016) senza corrispettivo e che rinunciò alla proposta avendo assunto analogo impegno (questa volta dietro corrispettivo) con un Comune viciniore.

Il fatto doveva pertanto esser più correttamente qualificato come violenza privata consumata in concorso.

2.2. Il medesimo vizio, ancora per la erronea qualificazione giuridica del fatto contestato sub A, è dedotto anche rispetto alla alternativa e meno grave ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza alla persona (art. 393 cod. pen.), potendo gli agenti vantare nei confronti dell'ente territoriale una posizione soggettiva di diritto ad ottenere la concessione onerosa del suolo pubblico per lo svolgimento del servizio, in quanto in passato si erano già efficacemente occupati di tale servizio e in tal senso avevano ricevuto assicurazioni anche per la stagione 2015/2016.

2.3. Il solo [OSCURATO:PERSONA], vizio della motivazione per travisamento della prova dichiarativa (art. 606, comma 1, lett. e, cod proc. pen.), atteso che nel giudizio di merito è stato equivocato il corredo testimoniale che indicava con evidenza il padre Arturo come meramente presente al violento alterco verificatosi il 21 ottobre, senza che questi avesse in alcun modo neppure rafforzato il proposito della sua progenie ed avendo anzi svolto semmai opera di separazione tra litiganti e sedazione delle violenze occorse. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati e meritano trattazione unitaria.

Il secondo, per vero, neppure risulta esser stato dedotto innanzi alla Corte di merito con i motivi di gravame, in aperta violazione della catena devolutiva, la cui integrità è garantita, a pena di inammissibilità, anche dal comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen..

1.1. Come evidenziato dalla Corte territoriale, in ossequio ad un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa e, quindi, a perdere una chance favorevole (nella specie, la concessione di suolo pubblico, ancorché gratuita, per lo svolgimento di un servizio, posa in opera e gestione operativa di una pista di pattinaggio su ghiaccio, fruibile dall'utenza civica); in quanto il danno patrimoniale, nella fattispecie, va inteso come danno futuro, consistente non già nella perdita di un vantaggio economico immediato, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione da formularsi ex ante e da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (nei termini: Sez.

2. N. 7265, del 14/1/2020, Toia ed altro, n.m., in motiv. sub 2; Sez. 5, n. 41049, del 8/7/2019, n.m., Papaleo, in motiv. sub 2; Sez. 2, n. 8477, del 20/2/2019, Rv. 275613; Sez.

2. n. 7304, del 17/1/2019, n.m., Giunta ed altro, in motiv.; Sez. 5, n. 18508, del 16/2/2017, Rv. 270209; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261553, Sez. 2, n. 43769, del 12/7/2013, Rv. 257303; conf.

Sez. 2, n. 119/2010, Rv. 246306; n. 16656/2010, Rv. 247350.).

Tale principio si applica anche alla fase di conclusione del contratto, in presenza di una aspettativa di diritto, cui il contraente è costretto a rinunziare (in questo senso, Sez. 2, n. 16656 del 20/04/2010, Privitera ed altro, Rv. 247350).

Il danno patrimoniale futuro del concessionario del servizio è stato ben evidenziato dalla Corte territoriale, che non ha mancato di spiegare come, per effetto della brutale violenza subita, il Terzi rinunciò al svolgere un servizio in concessione (messa in opera e gestione della pista di pattinaggio su ghiaccio) che avrebbe determinato per il concessionario certamente un profitto nel rapporto con l'utenza.1.2.

Del pari è a dirsi per il secondo motivo di ricorso, neppure dedotto innanzi al giudice della revisione della prima decisione, svolto in merito alla erronea qualificazione giuridica del fatto, meglio sussumibile sotto le spoglie della ragion fattasi.

La postulata più mite qualificazione del fatto (art. 393 cod. pen., esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona) collide con il consolidato orientamento di legittimità, che esclude la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, giacché ciò che caratterizza la ragion fattasi è la ragionevole opinione di esercitare (con modalità violente) un preteso diritto, non una mera aspettativa di fatto, né un dedotto interesse a contrarre con la p.a., che non aveva assunto alcun impegno con i ricorrenti (da ultimo Sez.

U., n. 29541 del 16/7/2020, del 23/10/2020, in motivazione punto 10.5, pag. 21).

Né, per vero, la violenza è stata esercitata nei confronti della concedente p.a., verso la quale si ipotizza l'esistenza di una aspettativa di mero fatto.

Nella fattispecie la violenza è stata invece esercitata nei confronti di un terzo, al fine di restare nei rapporti con l'ente territoriale concedente unico interlocutore, il che esclude a priori la possibilità di accedere alla più mite qualificazione del fatto richiesta, potendo la "ragion fattasi" configurarsi solo in presenza di una violenza mossa dal titolare della posizione giuridica pretensiva, tutelata dall'ordinamento, direttamente nei confronti della parte antagonista, ma giammai di un terzo estraneo al rapporto (Sez.

U. n. 29541/2020, cit. in motivazione).

Non ricorre pertanto alcuna delle due prospettate alternative qualificazioni del fatto.

1.3. Quanto ad efficacia causale della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui la violenza fisica era esercitata -dal figliolo Kevin- nei confronti del Terzi, in disparte da ogni considerazione in ordine alla valutazione (di merito) del testimoniale acquisito nel processo, la Corte territoriale ha ben argomentato circa la efficacia causale che in una simile fattispecie svolge la presenza del complice, che non solo accompagna l'autore materiale della violenza al cospetto della vittima, ma resta ivi presente nel corso del pestaggio, così certamente rafforzando l'altrui proposito criminoso, finalizzato peraltro a conseguire un vantaggio patrimoniale anche proprio.

La motivazione dei giudici di merito si conforma peraltro all'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, che valorizza sul punto la efficacia causale della detta compresenza, senza che possa avere rilievo la percezione (peraltro avvertita nella concreta fattispecie) da parte dell'offeso di una tale ontologia (solo tra le più recenti: Sez. 2, n. 46148, del 10/10/2019, Rv. 277776).

Anche tale ultimo motivo è pertanto destituito, in forma manifesta, di qualsivoglia fondamento.2.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: CENA Arturo, n. a Chivasso il 22/6/1964, CENA Kevin, n. Moncalieri il 25/4/1991; avverso la sentenza del 9/12/2019 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del sost. Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; uditi i difensori degli imputati ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato diffusamente i motivi di ricorso ed hanno insistito per l'annullamento della impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal tribunale del medesimo capoluogo, che aveva riconosciuto la responsabilità dei ricorrenti (legati da vincolo parentale di primo grado in linea retta) per il contestato concorso nella tentata estorsione e nelle lesioni personali volontariamente provocate alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (fatti avvinti dalla continuazione), con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva (contestata al solo Arturo), condannando ciascuno alla pena di anni tre di reclusione ed euro millecento di multa, oltre le spese processuali. Il conato estorsivo contestato si era manifestato attraverso la violenta aggressione al Terzi, portata da C. Kevin, presente il padre Arturo, al fine di costringere la persona offesa a rinunciare alla concessione comunale (gratuita) per la messa in opera e la gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio; concessione cui (a titolo oneroso) erano invece interessati gli agenti, che avevano proposto domanda all'ente territoriale nei termini previsti dal regolamento comunale e dall'invito ad offrire. 2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati a mezzo del comune difensore, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione della legge penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), con riferimento all'art. 629 cod. pen., avendo la Corte di merito, così come il primo giudice, erroneamente qualificato il fatto oggetto di contestazione. La condotta violenta non fu infatti diretta a provocare alcun danno patrimoniale nell'offeso, che aveva proposto all'ente territoriale lo svolgimento del servizio (posa in opera e gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio nei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016) senza corrispettivo e che rinunciò alla proposta avendo assunto analogo impegno (questa volta dietro corrispettivo) con un Comune viciniore. Il fatto doveva pertanto esser più correttamente qualificato come violenza privata consumata in concorso. 2.2. Il medesimo vizio, ancora per la erronea qualificazione giuridica del fatto contestato sub A, è dedotto anche rispetto alla alternativa e meno grave ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza alla persona (art. 393 cod. pen.), potendo gli agenti vantare nei confronti dell'ente territoriale una posizione soggettiva di diritto ad ottenere la concessione onerosa del suolo pubblico per lo svolgimento del servizio, in quanto in passato si erano già efficacemente occupati di tale servizio e in tal senso avevano ricevuto assicurazioni anche per la stagione 2015/2016. 2.3. Il solo [OSCURATO:PERSONA], vizio della motivazione per travisamento della prova dichiarativa (art. 606, comma 1, lett. e, cod proc. pen.), atteso che nel giudizio di merito è stato equivocato il corredo testimoniale che indicava con evidenza il padre Arturo come meramente presente al violento alterco verificatosi il 21 ottobre, senza che questi avesse in alcun modo neppure rafforzato il proposito della sua progenie ed avendo anzi svolto semmai opera di separazione tra litiganti e sedazione delle violenze occorse. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati e meritano trattazione unitaria. Il secondo, per vero, neppure risulta esser stato dedotto innanzi alla Corte di merito con i motivi di gravame, in aperta violazione della catena devolutiva, la cui integrità è garantita, a pena di inammissibilità, anche dal comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen.. 1.1. Come evidenziato dalla Corte territoriale, in ossequio ad un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa e, quindi, a perdere una chance favorevole (nella specie, la concessione di suolo pubblico, ancorché gratuita, per lo svolgimento di un servizio, posa in opera e gestione operativa di una pista di pattinaggio su ghiaccio, fruibile dall'utenza civica); in quanto il danno patrimoniale, nella fattispecie, va inteso come danno futuro, consistente non già nella perdita di un vantaggio economico immediato, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione da formularsi ex ante e da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (nei termini: Sez. 2. N. 7265, del 14/1/2020, Toia ed altro, n.m., in motiv. sub 2; Sez. 5, n. 41049, del 8/7/2019, n.m., Papaleo, in motiv. sub 2; Sez. 2, n. 8477, del 20/2/2019, Rv. 275613; Sez. 2. n. 7304, del 17/1/2019, n.m., Giunta ed altro, in motiv.; Sez. 5, n. 18508, del 16/2/2017, Rv. 270209; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261553, Sez. 2, n. 43769, del 12/7/2013, Rv. 257303; conf. Sez. 2, n. 119/2010, Rv. 246306; n. 16656/2010, Rv. 247350.). Tale principio si applica anche alla fase di conclusione del contratto, in presenza di una aspettativa di diritto, cui il contraente è costretto a rinunziare (in questo senso, Sez. 2, n. 16656 del 20/04/2010, Privitera ed altro, Rv. 247350). Il danno patrimoniale futuro del concessionario del servizio è stato ben evidenziato dalla Corte territoriale, che non ha mancato di spiegare come, per effetto della brutale violenza subita, il Terzi rinunciò al svolgere un servizio in concessione (messa in opera e gestione della pista di pattinaggio su ghiaccio) che avrebbe determinato per il concessionario certamente un profitto nel rapporto con l'utenza.1.2. Del pari è a dirsi per il secondo motivo di ricorso, neppure dedotto innanzi al giudice della revisione della prima decisione, svolto in merito alla erronea qualificazione giuridica del fatto, meglio sussumibile sotto le spoglie della ragion fattasi. La postulata più mite qualificazione del fatto (art. 393 cod. pen., esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona) collide con il consolidato orientamento di legittimità, che esclude la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, giacché ciò che caratterizza la ragion fattasi è la ragionevole opinione di esercitare (con modalità violente) un preteso diritto, non una mera aspettativa di fatto, né un dedotto interesse a contrarre con la p.a., che non aveva assunto alcun impegno con i ricorrenti (da ultimo Sez. U., n. 29541 del 16/7/2020, del 23/10/2020, in motivazione punto 10.5, pag. 21). Né, per vero, la violenza è stata esercitata nei confronti della concedente p.a., verso la quale si ipotizza l'esistenza di una aspettativa di mero fatto. Nella fattispecie la violenza è stata invece esercitata nei confronti di un terzo, al fine di restare nei rapporti con l'ente territoriale concedente unico interlocutore, il che esclude a priori la possibilità di accedere alla più mite qualificazione del fatto richiesta, potendo la "ragion fattasi" configurarsi solo in presenza di una violenza mossa dal titolare della posizione giuridica pretensiva, tutelata dall'ordinamento, direttamente nei confronti della parte antagonista, ma giammai di un terzo estraneo al rapporto (Sez. U. n. 29541/2020, cit. in motivazione). Non ricorre pertanto alcuna delle due prospettate alternative qualificazioni del fatto. 1.3. Quanto ad efficacia causale della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui la violenza fisica era esercitata -dal figliolo Kevin- nei confronti del Terzi, in disparte da ogni considerazione in ordine alla valutazione (di merito) del testimoniale acquisito nel processo, la Corte territoriale ha ben argomentato circa la efficacia causale che in una simile fattispecie svolge la presenza del complice, che non solo accompagna l'autore materiale della violenza al cospetto della vittima, ma resta ivi presente nel corso del pestaggio, così certamente rafforzando l'altrui proposito criminoso, finalizzato peraltro a conseguire un vantaggio patrimoniale anche proprio. La motivazione dei giudici di merito si conforma peraltro all'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, che valorizza sul punto la efficacia causale della detta compresenza, senza che possa avere rilievo la percezione (peraltro avvertita nella concreta fattispecie) da parte dell'offeso di una tale ontologia (solo tra le più recenti: Sez. 2, n. 46148, del 10/10/2019, Rv. 277776). Anche tale ultimo motivo è pertanto destituito, in forma manifesta, di qualsivoglia fondamento.2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consig
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