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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 28762/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce in data 12 marzo 2024, ha rideterminato la pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA] in quella di anni sette di reclusione ed euro 32.000,00 di multa per il reato continuato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Era contestato al D'[OSCURATO:PERSONA] di avere illecitamente detenuto grammi 66,3050 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; grammi 53,9236 di hashish; grammi 59,8335 di marijuana.

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, contestando l'affermazione di penale responsabilità.

Lamenta in proposito il vizio di motivazione, non avendo i giudici di merito fornito idonea giustificazione in ordine al profilo concernente la destinazione alla vendita ed alla cessione della sostanza stupefacente, dovendosi al contrario ritenere l'uso esclusivamente personale di detta sostanza.

Il motivo, riproduttivo di ragioni di doglianza già considerate e disattese con argomentazioni non meritevoli di censura, è inammissibile.

In base ai consolidati principi espressi in materia da questa Corte, la valutazione in ordine alla destinazione dello stupefacente, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto in caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Al riguardo la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha operato una logica ricostruzione e valutazione delle emergenze probatorie, idonea a dare conto del fatto che il possesso della sostanza caduta non fosse destinato ad un uso esclusivamente personale.

La Corte di merito ha infatti desunto la destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti rinvenute in possesso dell'imputato sulla base di una serie di circostanze del tutto logiche e conducenti ai fini del decisum (rilevante numero di dosi ricavabili dalle sostanze, diversità di esse, modalità di presentazione, rinvenimento di materiale utile al confezionamento).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce in data 12 marzo 2024, ha rideterminato la pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA] in quella di anni sette di reclusione ed euro 32.000,00 di multa per il reato continuato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Era contestato al D'[OSCURATO:PERSONA] di avere illecitamente detenuto grammi 66,3050 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; grammi 53,9236 di hashish; grammi 59,8335 di marijuana. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, contestando l'affermazione di penale responsabilità. Lamenta in proposito il vizio di motivazione, non avendo i giudici di merito fornito idonea giustificazione in ordine al profilo concernente la destinazione alla vendita ed alla cessione della sostanza stupefacente, dovendosi al contrario ritenere l'uso esclusivamente personale di detta sostanza. Il motivo, riproduttivo di ragioni di doglianza già considerate e disattese con argomentazioni non meritevoli di censura, è inammissibile. In base ai consolidati principi espressi in materia da questa Corte, la valutazione in ordine alla destinazione dello stupefacente, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto in caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Al riguardo la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha operato una logica ricostruzione e valutazione delle emergenze probatorie, idonea a dare conto del fatto che il possesso della sostanza caduta non fosse destinato ad un uso esclusivamente personale. La Corte di merito ha infatti desunto la destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti rinvenute in possesso dell'imputato sulla base di una serie di circostanze del tutto logiche e conducenti ai fini del decisum (rilevante numero di dosi ricavabili dalle sostanze, diversità di esse, modalità di presentazione, rinvenimento di materiale utile al confezionamento). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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