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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08406/2022

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eguente ORDINANZA nel procedimento n. 16201 - 2021 R.G. per il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza dei 18/[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella causa tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] razzo, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione nell'adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Benevento, [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO1.

Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 24.1.2020 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Benevento, nel cui circondario il convenuto era residente.

Esponeva che aveva svolto attività professionale su incarico e per conto del convenuto in un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Carinola e in un giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Esponeva che nondimeno le sue spettanze erano rimaste insolute.

Chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento di quanto dovutogli.

2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA].

Eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale di Benevento, siccome competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

3. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Benevento dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

4. Riassunto il giudizio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1280/2021 r.g., con ordinanza dei 18/19.5.2021 opinava a sua volta per la propria incompetenza ratione loci, siccome competente per territorio il Tribunale di Benevento, e formulava d'ufficio richiesta di regolamento di competenza.

5. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte.

6. Va dichiarata la competenza del Tribunale di Benevento.

7. Va premesso che la qualifica di consumatore di cui all'alt 3 del dec.

Igs. n. 206/2005 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del citato dec.

Igs. - spetta alle sole persone fisiche, allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5705; Cass. (ord.) 29.3.2013, n. 21763).

Su tale scorta è innegabile che [OSCURATO:PERSONA] è consumatore.

8. Va dapprima reiterato l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, 3 0 co., cod. proc. civ. e 14, 2° co., del dec.

Igs. 1.9.2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo foro ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, 2° co., lett. u), del dec.

Igs. 6.9.2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (cfr. Cass.(ord.) 12.3.2014, n. 5703).

9. Su tale scorta si rappresenta (in linea con quanto puntualizzato da questa Corte con ordinanza n. 21647 del 28.7.2021) quanto segue.

Per un verso, qualora il consumatore sia stato evocato dinanzi al "suo" foro - è il caso de quo - non può eccepire l'incompetenza e la competenza di altri fori.

E non può eccepirla siccome, nel solco del principio per cui è l'attore che sceglie il giudice competente, è stato correttamente evocato in giudizio.

Per altro verso, va ridefìnita la correlazione tra l'evenienza in cui il consumatore abbia, in veste di attore, adito un foro diverso da quello di cui al dec.

Igs. n. 206/2005, evenienza in cui non si riflette la regola della "prevalenza" del foro ex dec.

Igs. n. 206/2005 (cfr. Cass. (ord.) 30.6.2020, n. 12981, secondo cui, in tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo; tale nullità, quindi, non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal giudice), e l'evenienza in cui il consumatore, evocato dinanzi al "suo" foro, eccepisca la competenza di un foro diverso.

Nella prima ipotesi, nel solco del principio per cui è l'attore che sceglie il giudice competente, al connotato della "prevalenza" del foro del consumatore è da anteporre il connotato della sua "derogabilità" da parte dello stesso consumatore, ossia da parte del medesimo soggetto "debole" a favore del quale la "prevalenza" del foro ex dec.

Igs. n. 206/2005 è prefigurata.

Nella seconda ipotesi, viceversa, ma del pari nel solco del principio per cui è l'attore che sceglie il giudice competente, il connotato della "prevalenza" del foro del consumatore, correttamente prescelto dall'attore (non consumatore), rende vano il connotato della sua "derogabilità" da parte dello stesso consumatore.

10. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Benevento, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ.

Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA nel procedimento n. 16201 - 2021 R.G. per il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza dei 18/[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella causa tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] razzo, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione nell'adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Benevento, [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 24.1.2020 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Benevento, nel cui circondario il convenuto era residente. Esponeva che aveva svolto attività professionale su incarico e per conto del convenuto in un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Carinola e in un giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Esponeva che nondimeno le sue spettanze erano rimaste insolute. Chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento di quanto dovutogli. 2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. Eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale di Benevento, siccome competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Benevento dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Riassunto il giudizio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1280/2021 r.g., con ordinanza dei 18/19.5.2021 opinava a sua volta per la propria incompetenza ratione loci, siccome competente per territorio il Tribunale di Benevento, e formulava d'ufficio richiesta di regolamento di competenza. 5. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte. 6. Va dichiarata la competenza del Tribunale di Benevento. 7. Va premesso che la qualifica di consumatore di cui all'alt 3 del dec. Igs. n. 206/2005 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del citato dec. Igs. - spetta alle sole persone fisiche, allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5705; Cass. (ord.) 29.3.2013, n. 21763). Su tale scorta è innegabile che [OSCURATO:PERSONA] è consumatore. 8. Va dapprima reiterato l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, 3 0 co., cod. proc. civ. e 14, 2° co., del dec. Igs. 1.9.2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo foro ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, 2° co., lett. u), del dec. Igs. 6.9.2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (cfr. Cass.(ord.) 12.3.2014, n. 5703). 9. Su tale scorta si rappresenta (in linea con quanto puntualizzato da questa Corte con ordinanza n. 21647 del 28.7.2021) quanto segue. Per un verso, qualora il consumatore sia stato evocato dinanzi al "suo" foro - è il caso de quo - non può eccepire l'incompetenza e la competenza di altri fori. E non può eccepirla siccome, nel solco del principio per cui è l'attore che sceglie il giudice competente, è stato correttamente evocato in giudizio. Per altro verso, va ridefìnita la correlazione tra l'evenienza in cui il consumatore abbia, in veste di attore, adito un foro diverso da quello di cui al dec. Igs. n. 206/2005, evenienza in cui non si riflette la regola della "prevalenza" del foro ex dec. Igs. n. 206/2005 (cfr. Cass. (ord.) 30.6.2020, n. 12981, secondo cui, in tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo; tale nullità, quindi, non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal giudice), e l'evenienza in cui il consumatore, evocato dinanzi al "suo" foro, eccepisca la competenza di un foro diverso. Nella prima ipotesi, nel solco del principio per cui è l'attore che sceglie il giudice competente, al connotato della "prevalenza" del foro del consumatore è da anteporre il connotato della sua "derogabilità" da parte dello stesso consumatore, ossia da parte del medesimo soggetto "debole" a favore del quale la "prevalenza" del foro ex dec. Igs. n. 206/2005 è prefigurata. Nella seconda ipotesi, viceversa, ma del pari nel solco del principio per cui è l'attore che sceglie il giudice competente, il connotato della "prevalenza" del foro del consumatore, correttamente prescelto dall'attore (non consumatore), rende vano il connotato della sua "derogabilità" da parte dello stesso consumatore. 10. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Benevento, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il