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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17781/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10305-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2955/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ,j1/7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso di una somma versata a titolo di IRAP per l'anno d'imposta 2016; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che alla soccombenza consegue la condanna alle spese di causa, liquidate nel dispositivo in euro 3000,00 oltre a spese prenotate a debito; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Considerato che Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c. per essersi l'Agenzia delle entrate costituita nel giudizio di secondo grado con un atto firmato digitalmente dal capo team dell'Ufficio legale su delega del direttore provinciale e quindi tramite proprio funzionario e senza il ministero del difensore, cosicché la parte contribuente non doveva essere condannata al pagamento delle spese legali.

Il motivo di impugnazione è infondato in quanto, secondo questa Corte, nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione Ric. 2021 n. 10305 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Cass. n. 23055 del 2019; Cass. n. 27634 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta al suddetto principio là dove, nel liquidare la spese, ha tenuto conto che nel processo tributario, quando la parte pubblica sia assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese.

Non può portare all'accoglimento del ricorso la circostanza che la sentenza impugnata non dia conto della riduzione del venti per cento dei compensi, che non può essere sollevata d'ufficio e d'altra parte dal contenuto della sentenza impugnata non può desumersi che tale diminuzione non sia stata effettuata, in assenza di un obbligo di motivazione sul punto; del resto tale questione non è stata specificamente sollevata e in ogni caso il ricorso non è autosufficiente in merito a tale questione.

Dunque il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso va rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2021 n. 10305 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -3- i/ versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello si:esso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2022. \[OSCURATO:PERSONA] LuIotti n ti(.Air`i3 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10305-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2955/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ,j1/7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso di una somma versata a titolo di IRAP per l'anno d'imposta 2016; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che alla soccombenza consegue la condanna alle spese di causa, liquidate nel dispositivo in euro 3000,00 oltre a spese prenotate a debito; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Considerato che Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c. per essersi l'Agenzia delle entrate costituita nel giudizio di secondo grado con un atto firmato digitalmente dal capo team dell'Ufficio legale su delega del direttore provinciale e quindi tramite proprio funzionario e senza il ministero del difensore, cosicché la parte contribuente non doveva essere condannata al pagamento delle spese legali. Il motivo di impugnazione è infondato in quanto, secondo questa Corte, nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione Ric. 2021 n. 10305 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Cass. n. 23055 del 2019; Cass. n. 27634 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta al suddetto principio là dove, nel liquidare la spese, ha tenuto conto che nel processo tributario, quando la parte pubblica sia assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese. Non può portare all'accoglimento del ricorso la circostanza che la sentenza impugnata non dia conto della riduzione del venti per cento dei compensi, che non può essere sollevata d'ufficio e d'altra parte dal contenuto della sentenza impugnata non può desumersi che tale diminuzione non sia stata effettuata, in assenza di un obbligo di motivazione sul punto; del resto tale questione non è stata specificamente sollevata e in ogni caso il ricorso non è autosufficiente in merito a tale questione. Dunque il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso va rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2021 n. 10305 sez. MT - ud. 26-04-2022 -3- i/ versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello si:esso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2022. \[OSCURATO:PERSONA] LuIotti n ti(.Air`i3 [OSCURATO:PERSONA]
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