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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 27167/2026

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avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 23/04/2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato lacondanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agliartt. 110 cod. pen., 216, primo comma, nn. 1 e 2, 219 e 223, primo e secondocomma, legge fall., per avere, agendo, dapprima, da amministratori formali (sinoal 18 luglio 2014) e, poi, da amministratori di fatto della “D G Acciai” S.r.l. (già“D G Acciai” S.n.c.), dichiarata fallita il 23 ottobre 2015, posto in essere plurimecondotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché dibancarotta impropria da operazioni dolose.La conferma dell’affermazione di responsabilità degli imputati è stata motivatarichiamando integralmente la ricostruzione e le argomentazioni della sentenza diprimo grado, ritenute pienamente condivisibili; ciò, con particolare riguardo: I.)alla natura simulata della cessione delle quote sociali in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’avvicendamento gestionale di questi, ritenuto un mero prestanome; II.) allanatura distrattiva delle cessioni di beni in leasing e del credito vantato dalla societàfallita nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l.; III.) alla sottrazione oall’occultamento delle scritture contabili, ritenuti indici della fraudolentacompromissione della garanzia patrimoniale dei creditori.2.

Hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto affidato a cinquemotivi (enunciati nei limiti di quanto previsto dagli artt. 173 disp. att. cod. proc.pen.), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].- Con il primo motivo è stata censurata, sotto l’egida della violazione degliartt. 216, primo comma, n. 1, legge fall., 530 e 533 cod. proc. pen. e del vizio dimotivazione, la conferma dell’affermazione di responsabilità dei ricorrenti per ildelitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.Si è eccepita la supina adesione della sentenza impugnata alle argomentazionirassegnata nella sentenza di primo grado e, comunque, la carenza e l’illogicitàdella motivazione in ordine alla natura distrattiva delle condotte contestate - ossia,quelle estrinsecatesi nella cessione di beni in leasing e del credito vantato dallasocietà fallita nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. -, le quali non avrebberoarrecato alcun concreto depauperamento dell’attivo e, come tali, sarebbero stateprive di offensività.Si è, altresì, contestata l’attribuzione ai ricorrenti della qualifica diamministratori di fatto della fallita in epoca successiva alla cessione delle quote,deducendosi l’inidoneità e la non pertinenza temporale degli elementi a tale scopovalorizzati e la contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta natura simulatadella detta cessione.- Con il secondo motivo è stata censurata, sotto l’egida della violazione degliartt. 216, primo comma, n. 2, legge fall., 530 e 533 cod. proc. pen. e del vizio dimotivazione, la conferma dell’affermazione di responsabilità dei ricorrenti per ildelitto di bancarotta fraudolenta documentale.Si è eccepito che il solo dato della mancata consegna delle scritture contabiliall’Ufficio fallimentare non fosse sufficiente a sorreggere l’impianto argomentativosotteso alla statuizione impugnata, giacché solo apparentemente rafforzato dalcollegamento logico istituito tra tale omissione e la volontà degli imputati didissimulare le condotte distrattive.

Si è, quindi, dedotto il difetto di un autonomoaccertamento dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reatocontestato, che avrebbero richiesto uno specifico impegno motivazionale, tantopiù in ragione della circostanza, ritenuta decisiva dalla difesa, che i ricorrenti, nonessendo amministratori formali della società al momento del fallimento, non eranostati neppure interpellati dal curatore fallimentare circa le sorti delle scritturemedesime.- Con il terzo motivo ci si è doluti, sotto l’egida della violazione degli artt. 217,legge fall., 530 e 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, della mancataderubricazione del reato di bancarotta fraudolenta nel reato di bancarottasemplice, deducendosi che la sentenza impugnata avrebbe respinto la richiestadifensiva in tal senso avanzata in modo assertivo, senza confrontarsi con il quadrofattuale esistente, compatibile, al più, con una gestione imprudente della societàin una situazione di decozione già in atto.- Con il quarto motivo è stata censurata, sotto l’egida della violazione degliartt. 223, primo e secondo comma, legge fall., 530 e 533 cod. proc. pen. e delvizio di motivazione, la conferma dell’affermazione di responsabilità dei ricorrentiper il delitto di bancarotta impropria, sul rilievo che le condotte poste a fondamentodella fattispecie di cui all’art. 223 legge fall. coinciderebbero integralmente conquelle già valutate ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, conconseguente indebita duplicazione sanzionatoria, in contrasto con i principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assorbimento.- Con il quinto motivo ci si è doluti, sotto l’egida della violazione di legge e delvizio di motivazione, del diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quantofondato sulla mancata valorizzazione di alcuni elementi (l’atteggiamentocollaborativo degli imputati e la loro sostanziale incensuratezza) e, invece,sull’attribuzione di un peso decisivo ad altri (il rilevante ammontare dei benisottratti, la grave esposizione debitoria e l’assenza di collaborazione con il curatorenella ricostruzione patrimoniale e contabile) ancorché contestati dalla difesa.3.

Nell’interesse dei ricorrenti è stata depositata in data 23 aprile 2026memoria difensiva.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati.1.

Dalle sentenze di primo e di secondo grado, nel loro reciproco integrarsi,certamente consentito in sede di legittimità «allorquando i giudici del gravame,esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli delprimo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici dellaprima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di provaposti a fondamento della decisione», si apprende che la “D G Acciai” S.r.l.,operante nel settore della lavorazione del ferro per cemento armato, giungeva alfallimento, dichiarato in data 23 ottobre 2015, in una situazione di totale assenzadi attivo, a fronte di un ingente passivo, formatosi nel periodo in cui VincenzoD’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne avevano avuto la gestione.La società, inizialmente costituita in forma di società in nome collettivo esuccessivamente trasformata in società a responsabilità limitata con aumento delcapitale sociale, risultava ancora pienamente operativa fino al marzo 2014, comematurati fino all’anno 2013.Senonché, gli imputati, in data 21 marzo 2014, avevano costituito la“[OSCURATO:SOCIETA]” S.r.l., avente medesima sede e identico oggetto sociale della “D GAcciai” S.r.l., assumendone la gestione diretta in forma disgiunta, e, in data 18luglio 2014, avevano ceduto ad [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di euro 150.000,00, latotalità delle quote della “D G Acciai” S.r.l., che vantava crediti verso terzi peroltre euro 700.000,00.

Il cessionario, dapprima, l’aveva posta in liquidazione e,poi, dopo avere trasferito, in data 20 febbraio 2015, alla “[OSCURATO:SOCIETA]” S.r.l. uncredito per euro 97.120,00 vantato dalla D G Acciai” S.r.l. nei confronti della“[OSCURATO:PERSONA] Italia” S.r.l., l’aveva cancellata dal registro delle imprese e trasferita inUngheria.Secondo il concorde convincimento di giudici di merito, la cessione delle quotedella “D G Acciai” S.r.l. ad [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata fittizia: donde, mentrequest’ultimo avrebbe assunto il ruolo di “mero prestanome”, come dimostrato,oltretutto, dalle incongruenze emerse dall’istruttoria dibattimentale in ordine alcorrispettivo della cessione delle quote – che avrebbe dovuto essere pagato conmoneta societaria, ossia con quanto ricavato dalla cessione del credito della “D GAcciai” S.r.l. verso la “[OSCURATO:PERSONA] Italia” S.r.l. alla “[OSCURATO:SOCIETA].” -, dalla suairreperibilità e dalla mancata consegna delle scritture contabili societarie allacuratela fallimentare, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero continuatoad essere i veri domini della gestione societaria della “D G Acciai” S.r.l.,abbandonata ad un destino di insolvenza e destinata al fallimento, a fronte dellaprosecuzione dell’attività aziendale sotto diversa veste societaria (quella della“[OSCURATO:SOCIETA]” S.r.l.) con pregiudizio dei creditori, privati anche delle scritturecontabili societari allo scopo deliberato di occultare la predetta strategia diabbandono e di depauperamento della “D G Acciai” S.r.l.2.

Ciò posto il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato.2.1.

È generico nella parte in cui censura l’attribuzione ai ricorrenti dellaqualifica di amministratori di fatto della “D G Acciai” S.r.l., posto che dall’insiemedegli elementi di fatto passati in rassegna nelle sentenze di merito, come soprasintetizzati, emerge che il trasferimento della società ad [OSCURATO:PERSONA],divenutone liquidatore, che non aveva compiuto altri atti di gestione se non quellodi cedere alla “[OSCURATO:SOCIETA]” S.r.l., gestita dai ricorrenti, l’unico cespitesignificativo della “D G Acciai” S.r.l., di cancellarla dal registro delle imprese e ditrasferirla in Ungheria, non poteva essere altrimenti interpretato se non comeespressione del disegno degli imputati di liberarsi di una società che ormaicostituiva un gravoso fardello, deprivandola dell’attivo e lasciando in essa soltantogli ingenti debiti maturati.

Donde, così opinando, i giudici di merito hanno fattocorretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di reatifallimentari, quando la cessazione della carica di amministratore di diritto siverifichi nella fase di inattività della società perché ormai avviata al fallimento, laprova della posizione di amministratore di fatto si traduce in quella del ruolo di"dominus" mantenuto anche dopo l'investitura formale del nuovo amministratore,dell'inserimento organico - attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clientiovvero a qualunque settore gestionale - in un ente ormai esistente, da un puntodi vista giuridico, solo formalmente (Sez. 5, n. 8568 del 12/12/2024, dep. 2025,Santellocco, Rv. 287738 – 01).2.2.

È infondato nella parte in cui dubita della natura distrattiva della mancatarestituzione alla società di leasing (la “U.G.F.

Leasing” S.p.a.), che ne eraproprietaria, di due gabbiatrici per pali di fondazione, perché la giurisprudenza èunanime nel ritenere che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimonialela sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito dicontratto di "leasing", anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, inquanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economicoderivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedentedetermina un pregiudizio per la massa fallimentare (Sez. 5, n. 15403 del13/02/2020, Ceravolo, Rv. 279212 – 01; Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018,è la sola disponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamentedistratti (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469 – 01; Sez. 5, n.44898 del 01/10/2015, Cantore, Rv. 265509 – 01).2.3.

È, invece, inammissibile nella parte in cui dubita della natura distrattivadella cessione del credito vantato dalla “D G Acciai” S.r.l. verso la “[OSCURATO:PERSONA] Italia”S.r.l. perché omette di confrontarsi con il passaggio argomentativo della sentenzadi primo grado (cfr. pag. 11, primo capoverso) in cui si è dato atto di come talecessione fosse avvenuta nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA]” S.r.l. a fronte di uncredito di quest’ultima verso la “D G Acciai” S.r.l. per «non meglio precisateforniture di beni e/o servizi indicate in modo assolutamente generico, senza alcunaprecisazione dei singoli rapporti commerciali e delle relative fatture».

Nulla, infatti,è stato dedotto e allegato dai ricorrenti per smentire tale rilievo, decisivo ai finidella qualificazione della già menzionata cessione come depauperativa delpatrimonio della cedente.3.

Infondati sono il secondo e il terzo motivo.3.1.

Quanto all’eccepito difetto di prova della riconducibilità della sottrazioneo dell’occultamento delle scritture contabili societarie ai ricorrenti, che nonsarebbero stati neppure interpellati dalla Curatela fallimentare in ordine alla loroconoscenza delle relative sorti, va ribadito che integra il delitto di bancarottafraudolenta documentale la condotta dell'amministratore di fatto che non provvedealla consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore fallimentare, a nullarilevando l'eventuale sua omessa convocazione a tal fine (Sez. 5, n. 11576 del04/03/2026, Petrelli, Rv. 289600 - 01).

Si è spiegato, infatti, che l'obbligo diconsegna di tutte le scritture contabili al curatore discende direttamente dallalegge, indipendentemente da una specifica richiesta formulata da quest'ultimo,perché la disponibilità della documentazione è necessaria per le ineludibili attivitàdi accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedurafallimentare, e grava anche sull'amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639cod. civ. (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 – 01).3.2.

Quanto all’eccepita omessa risposta alla richiesta di gravame diderubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nel delitto dibancarotta semplice documentale, va rilevato che, avuto riguardo agli elementi difatto, come sopra passati in rassegna, non illogicamente valutati come espressividel disegno dei ricorrenti di tenere celati agli organi della curatela fallimentarequegli elementi documentali che avrebbero potuto disvelare la loro complessivastrategia di abbandono e di svuotamento della “D G Acciai” S.r.l., ridotta ad unamera scatola vuota gravata solo delle posizioni debitorie, nella sentenzaimpugnata non era dovuta alcuna motivazione esplicita per disattenderla, valendoil pacifico principio di diritto secondo cui integra il reato di bancarotta documentalefraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'occultamento o l’omessaconsegna della contabilità interna da parte dell’amministratore di fatto dellasocietà fallita, quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio aicreditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 - 01).Il rilievo di omesso esame delle richieste difensive, ove riferito alla mancataderubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quello dibancarotta semplice patrimoniale, è parimenti manifestamente infondato e,comunque, generico.

La messe di elementi probatori passati in rassegna dalgiudice di appello era tale da escludere in radice la possibilità di ascrivere leoperazioni ritenute depauperative del patrimonio della “D G Acciai” S.r.l. ad unagestione imprudente della stessa in una situazione di decozione già in atto; donde,nessuna esplicita argomentazione era dovuta per disattenderle.4.

Il quarto motivo è pure infondato.Va ribadito quanto nel tempo affermato da questa Corte, ossia, che i reati dibancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, commaprimo, l. fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma secondo,n. 2, l. fall. hanno ambiti diversi: il primo postula, infatti, il compimento di atti didistrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione otenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione dellevicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, aprescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendosufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece,condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né sirisolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale daoperarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologicocon il fallimento; donde, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere ilconcorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioniricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 legge fall., si sianoverificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi inabuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamentepericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causadel fallimento (Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep. 2026, Murano, Rv. 289191 –01; Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019 – 01; Sez.5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142 – 01; Sez. 5, n. 17978 del17/02/2010, Pagnotta, Rv. 247247 - 01).Stando a tali principi, deve ritenersi corretta l’affermazione di responsabilitàdei ricorrenti per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose di cuiall’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall., perché costoro, agendo daamministratori di fatto della “D G Acciai” S.r.l., tramite la sua trasformazione dasocietà di persone a società di capitale, attraverso la fittizia cessione delle relativequote ad un mero prestanome, con rinuncia di fatto al recupero degli asseriticrediti per euro 700.000, 00 vantati nei confronti di terzi, e poi con il trasferimentodella società in Ungheria, avevano posto in essere un insieme di atti suscettibilinel loro complesso da determinarne il fallimento.5.

Inammissibile è, infine, il quinto motivo.La Corte territoriale nell’assegnare rilievo, ai fini della giustificazione deldiniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ai ricorrenti,quantomeno al rilevante ammontare dei beni distratti e alla grave esposizionedebitoria della società, si è attenuta al pacifico principio di diritto secondo cui, alfine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice puòlimitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quelloche ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento delbeneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole oall'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uoposufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).6.

Per tutto quanto esposto, s’impone il rigetto dei ricorsi, cui consegue lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 23/04/2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato lacondanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agliartt. 110 cod. pen., 216, primo comma, nn. 1 e 2, 219 e 223, primo e secondocomma, legge fall., per avere, agendo, dapprima, da amministratori formali (sinoal 18 luglio 2014) e, poi, da amministratori di fatto della “D G Acciai” S.r.l. (già“D G Acciai” S.n.c.), dichiarata fallita il 23 ottobre 2015, posto in essere plurimecondotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché dibancarotta impropria da operazioni dolose.La conferma dell’affermazione di responsabilità degli imputati è stata motivatarichiamando integralmente la ricostruzione e le argomentazioni della sentenza diprimo grado, ritenute pienamente condivisibili; ciò, con particolare riguardo: I.)alla natura simulata della cessione delle quote sociali in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’avvicendamento gestionale di questi, ritenuto un mero prestanome; II.) allanatura distrattiva delle cessioni di beni in leasing e del credito vantato dalla societàfallita nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l.; III.) alla sottrazione oall’occultamento delle scritture contabili, ritenuti indici della fraudolentacompromissione della garanzia patrimoniale dei creditori.2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto affidato a cinquemotivi (enunciati nei limiti di quanto previsto dagli artt. 173 disp. att. cod. proc.pen.), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].- Con il primo motivo è stata censurata, sotto l’egida della violazione degliartt. 216, primo comma, n. 1, legge fall., 530 e 533 cod. proc. pen. e del vizio dimotivazione, la conferma dell’affermazione di responsabilità dei ricorrenti per ildelitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.Si è eccepita la supina adesione della sentenza impugnata alle argomentazionirassegnata nella sentenza di primo grado e, comunque, la carenza e l’illogicitàdella motivazione in ordine alla natura distrattiva delle condotte contestate - ossia,quelle estrinsecatesi nella cessione di beni in leasing e del credito vantato dallasocietà fallita nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. -, le quali non avrebberoarrecato alcun concreto depauperamento dell’attivo e, come tali, sarebbero stateprive di offensività.Si è, altresì, contestata l’attribuzione ai ricorrenti della qualifica diamministratori di fatto della fallita in epoca successiva alla cessione delle quote,deducendosi l’inidoneità e la non pertinenza temporale degli elementi a tale scopovalorizzati e la contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta natura simulatadella detta cessione.- Con il secondo motivo è stata censurata, sotto l’egida della violazione degliartt. 216, primo comma, n. 2, legge fall., 530 e 533 cod. proc. pen. e del vizio dimotivazione, la conferma dell’affermazione di responsabilità dei ricorrenti per ildelitto di bancarotta fraudolenta documentale.Si è eccepito che il solo dato della mancata consegna delle scritture contabiliall’Ufficio fallimentare non fosse sufficiente a sorreggere l’impianto argomentativosotteso alla statuizione impugnata, giacché solo apparentemente rafforzato dalcollegamento logico istituito tra tale omissione e la volontà degli imputati didissimulare le condotte distrattive. Si è, quindi, dedotto il difetto di un autonomoaccertamento dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reatocontestato, che avrebbero richiesto uno specifico impegno motivazionale, tantopiù in ragione della circostanza, ritenuta decisiva dalla difesa, che i ricorrenti, nonessendo amministratori formali della società al momento del fallimento, non eranostati neppure interpellati dal curatore fallimentare circa le sorti delle scritturemedesime.- Con il terzo motivo ci si è doluti, sotto l’egida della violazione degli artt. 217,legge fall., 530 e 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, della mancataderubricazione del reato di bancarotta fraudolenta nel reato di bancarottasemplice, deducendosi che la sentenza impugnata avrebbe respinto la richiestadifensiva in tal senso avanzata in modo assertivo, senza confrontarsi con il quadrofattuale esistente, compatibile, al più, con una gestione imprudente della societàin una situazione di decozione già in atto.- Con il quarto motivo è stata censurata, sotto l’egida della violazione degliartt. 223, primo e secondo comma, legge fall., 530 e 533 cod. proc. pen. e delvizio di motivazione, la conferma dell’affermazione di responsabilità dei ricorrentiper il delitto di bancarotta impropria, sul rilievo che le condotte poste a fondamentodella fattispecie di cui all’art. 223 legge fall. coinciderebbero integralmente conquelle già valutate ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, conconseguente indebita duplicazione sanzionatoria, in contrasto con i principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assorbimento.- Con il quinto motivo ci si è doluti, sotto l’egida della violazione di legge e delvizio di motivazione, del diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quantofondato sulla mancata valorizzazione di alcuni elementi (l’atteggiamentocollaborativo degli imputati e la loro sostanziale incensuratezza) e, invece,sull’attribuzione di un peso decisivo ad altri (il rilevante ammontare dei benisottratti, la grave esposizione debitoria e l’assenza di collaborazione con il curatorenella ricostruzione patrimoniale e contabile) ancorché contestati dalla difesa.3. Nell’interesse dei ricorrenti è stata depositata in data 23 aprile 2026memoria difensiva.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati.1. Dalle sentenze di primo e di secondo grado, nel loro reciproco integrarsi,certamente consentito in sede di legittimità «allorquando i giudici del gravame,esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli delprimo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici dellaprima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di provaposti a fondamento della decisione», si apprende che la “D G Acciai” S.r.l.,operante nel settore della lavorazione del ferro per cemento armato, giungeva alfallimento, dichiarato in data 23 ottobre 2015, in una situazione di totale assenzadi attivo, a fronte di un ingente passivo, formatosi nel periodo in cui VincenzoD’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne avevano avuto la gestione.La società, inizialmente costituita in forma di società in nome collettivo esuccessivamente trasformata in società a responsabilità limitata con aumento delcapitale sociale, risultava ancora pienamente operativa fino al marzo 2014, comematurati fino all’anno 2013.Senonché, gli imputati, in data 21 marzo 2014, avevano costituito la“[OSCURATO:SOCIETA]” S.r.l., avente medesima sede e identico oggetto sociale della “D GAcciai” S.r.l., assumendone la gestione diretta in forma disgiunta, e, in data 18luglio 2014, avevano ceduto ad [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di euro 150.000,00, latotalità delle quote della “D G Acciai” S.r.l., che vantava crediti verso terzi peroltre euro 700.000,00. Il cessionario, dapprima, l’aveva posta in liquidazione e,poi, dopo avere trasferito, in data 20 febbraio 2015, alla “[OSCURATO:SOCIETA]” S.r.l. uncredito per euro 97.120,00 vantato dalla D G Acciai” S.r.l. nei confronti della“[OSCURATO:PERSONA] Italia” S.r.l., l’aveva cancellata dal registro delle imprese e trasferita inUngheria.Secondo il concorde convincimento di giudici di merito, la cessione delle quotedella “D G Acciai” S.r.l. ad [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata fittizia: donde, mentrequest’ultimo avrebbe assunto il ruolo di “mero prestanome”, come dimostrato,oltretutto, dalle incongruenze emerse dall’istruttoria dibattimentale in ordine alcorrispettivo della cessione delle quote – che avrebbe dovuto essere pagato conmoneta societaria, ossia con quanto ricavato dalla cessione del credito della “D GAcciai” S.r.l. verso la “[OSCURATO:PERSONA] Italia” S.r.l. alla “[OSCURATO:SOCIETA].” -, dalla suairreperibilità e dalla mancata consegna delle scritture contabili societarie allacuratela fallimentare, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero continuatoad essere i veri domini della gestione societaria della “D G Acciai” S.r.l.,abbandonata ad un destino di insolvenza e destinata al fallimento, a fronte dellaprosecuzione dell’attività aziendale sotto diversa veste societaria (quella della“[OSCURATO:SOCIETA]” S.r.l.) con pregiudizio dei creditori, privati anche delle scritturecontabili societari allo scopo deliberato di occultare la predetta strategia diabbandono e di depauperamento della “D G Acciai” S.r.l.2. Ciò posto il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato.2.1. È generico nella parte in cui censura l’attribuzione ai ricorrenti dellaqualifica di amministratori di fatto della “D G Acciai” S.r.l., posto che dall’insiemedegli elementi di fatto passati in rassegna nelle sentenze di merito, come soprasintetizzati, emerge che il trasferimento della società ad [OSCURATO:PERSONA],divenutone liquidatore, che non aveva compiuto altri atti di gestione se non quellodi cedere alla “[OSCURATO:SOCIETA]” S.r.l., gestita dai ricorrenti, l’unico cespitesignificativo della “D G Acciai” S.r.l., di cancellarla dal registro delle imprese e ditrasferirla in Ungheria, non poteva essere altrimenti interpretato se non comeespressione del disegno degli imputati di liberarsi di una società che ormaicostituiva un gravoso fardello, deprivandola dell’attivo e lasciando in essa soltantogli ingenti debiti maturati. Donde, così opinando, i giudici di merito hanno fattocorretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di reatifallimentari, quando la cessazione della carica di amministratore di diritto siverifichi nella fase di inattività della società perché ormai avviata al fallimento, laprova della posizione di amministratore di fatto si traduce in quella del ruolo di"dominus" mantenuto anche dopo l'investitura formale del nuovo amministratore,dell'inserimento organico - attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clientiovvero a qualunque settore gestionale - in un ente ormai esistente, da un puntodi vista giuridico, solo formalmente (Sez. 5, n. 8568 del 12/12/2024, dep. 2025,Santellocco, Rv. 287738 – 01).2.2. È infondato nella parte in cui dubita della natura distrattiva della mancatarestituzione alla società di leasing (la “U.G.F. Leasing” S.p.a.), che ne eraproprietaria, di due gabbiatrici per pali di fondazione, perché la giurisprudenza èunanime nel ritenere che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimonialela sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito dicontratto di "leasing", anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, inquanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economicoderivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedentedetermina un pregiudizio per la massa fallimentare (Sez. 5, n. 15403 del13/02/2020, Ceravolo, Rv. 279212 – 01; Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018,è la sola disponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamentedistratti (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469 – 01; Sez. 5, n.44898 del 01/10/2015, Cantore, Rv. 265509 – 01).2.3. È, invece, inammissibile nella parte in cui dubita della natura distrattivadella cessione del credito vantato dalla “D G Acciai” S.r.l. verso la “[OSCURATO:PERSONA] Italia”S.r.l. perché omette di confrontarsi con il passaggio argomentativo della sentenzadi primo grado (cfr. pag. 11, primo capoverso) in cui si è dato atto di come talecessione fosse avvenuta nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA]” S.r.l. a fronte di uncredito di quest’ultima verso la “D G Acciai” S.r.l. per «non meglio precisateforniture di beni e/o servizi indicate in modo assolutamente generico, senza alcunaprecisazione dei singoli rapporti commerciali e delle relative fatture». Nulla, infatti,è stato dedotto e allegato dai ricorrenti per smentire tale rilievo, decisivo ai finidella qualificazione della già menzionata cessione come depauperativa delpatrimonio della cedente.3. Infondati sono il secondo e il terzo motivo.3.1. Quanto all’eccepito difetto di prova della riconducibilità della sottrazioneo dell’occultamento delle scritture contabili societarie ai ricorrenti, che nonsarebbero stati neppure interpellati dalla Curatela fallimentare in ordine alla loroconoscenza delle relative sorti, va ribadito che integra il delitto di bancarottafraudolenta documentale la condotta dell'amministratore di fatto che non provvedealla consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore fallimentare, a nullarilevando l'eventuale sua omessa convocazione a tal fine (Sez. 5, n. 11576 del04/03/2026, Petrelli, Rv. 289600 - 01). Si è spiegato, infatti, che l'obbligo diconsegna di tutte le scritture contabili al curatore discende direttamente dallalegge, indipendentemente da una specifica richiesta formulata da quest'ultimo,perché la disponibilità della documentazione è necessaria per le ineludibili attivitàdi accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedurafallimentare, e grava anche sull'amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639cod. civ. (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 – 01).3.2. Quanto all’eccepita omessa risposta alla richiesta di gravame diderubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nel delitto dibancarotta semplice documentale, va rilevato che, avuto riguardo agli elementi difatto, come sopra passati in rassegna, non illogicamente valutati come espressividel disegno dei ricorrenti di tenere celati agli organi della curatela fallimentarequegli elementi documentali che avrebbero potuto disvelare la loro complessivastrategia di abbandono e di svuotamento della “D G Acciai” S.r.l., ridotta ad unamera scatola vuota gravata solo delle posizioni debitorie, nella sentenzaimpugnata non era dovuta alcuna motivazione esplicita per disattenderla, valendoil pacifico principio di diritto secondo cui integra il reato di bancarotta documentalefraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'occultamento o l’omessaconsegna della contabilità interna da parte dell’amministratore di fatto dellasocietà fallita, quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio aicreditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 - 01).Il rilievo di omesso esame delle richieste difensive, ove riferito alla mancataderubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quello dibancarotta semplice patrimoniale, è parimenti manifestamente infondato e,comunque, generico. La messe di elementi probatori passati in rassegna dalgiudice di appello era tale da escludere in radice la possibilità di ascrivere leoperazioni ritenute depauperative del patrimonio della “D G Acciai” S.r.l. ad unagestione imprudente della stessa in una situazione di decozione già in atto; donde,nessuna esplicita argomentazione era dovuta per disattenderle.4. Il quarto motivo è pure infondato.Va ribadito quanto nel tempo affermato da questa Corte, ossia, che i reati dibancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, commaprimo, l. fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma secondo,n. 2, l. fall. hanno ambiti diversi: il primo postula, infatti, il compimento di atti didistrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione otenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione dellevicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, aprescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendosufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece,condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né sirisolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale daoperarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologicocon il fallimento; donde, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere ilconcorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioniricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 legge fall., si sianoverificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi inabuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamentepericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causadel fallimento (Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep. 2026, Murano, Rv. 289191 –01; Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019 – 01; Sez.5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142 – 01; Sez. 5, n. 17978 del17/02/2010, Pagnotta, Rv. 247247 - 01).Stando a tali principi, deve ritenersi corretta l’affermazione di responsabilitàdei ricorrenti per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose di cuiall’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall., perché costoro, agendo daamministratori di fatto della “D G Acciai” S.r.l., tramite la sua trasformazione dasocietà di persone a società di capitale, attraverso la fittizia cessione delle relativequote ad un mero prestanome, con rinuncia di fatto al recupero degli asseriticrediti per euro 700.000, 00 vantati nei confronti di terzi, e poi con il trasferimentodella società in Ungheria, avevano posto in essere un insieme di atti suscettibilinel loro complesso da determinarne il fallimento.5. Inammissibile è, infine, il quinto motivo.La Corte territoriale nell’assegnare rilievo, ai fini della giustificazione deldiniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ai ricorrenti,quantomeno al rilevante ammontare dei beni distratti e alla grave esposizionedebitoria della società, si è attenuta al pacifico principio di diritto secondo cui, alfine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice puòlimitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quelloche ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento delbeneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole oall'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uoposufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).6. Per tutto quanto esposto, s’impone il rigetto dei ricorsi, cui consegue lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27167/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris