Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51769/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in relazione alla confisca allargata, disposta dalla sentenza impugnata, della somma di euro 18.660,00 euro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a proporre generici principi di diritto relativi all'applicazione della disposizione di cui all'art. 240-bis cod. pen. e ad affermare apoditticamente che la somma rinvenuta nella sua disponibilità sarebbe giustificata dalla propria attività di compravendita di autovetture all'estero; Ritenuto che esula, peraltro, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in relazione alla confisca allargata, disposta dalla sentenza impugnata, della somma di euro 18.660,00 euro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a proporre generici principi di diritto relativi all'applicazione della disposizione di cui all'art. 240-bis cod. pen. e ad affermare apoditticamente che la somma rinvenuta nella sua disponibilità sarebbe giustificata dalla propria attività di compravendita di autovetture all'estero; Ritenuto che esula, peraltro, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 otto
Sentenza Cassazione n. 51769/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris