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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 06930/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRI13.

SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la domanda di concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in atto detenuto in esecuzione di provvedimento, di unificazione pene concorrenti del 21 febbraio 2020.

Osserva che non può sciogliersi in favore del condannato prognosi favorevole per la concessione delle misure alternative richieste, tenuto conto della natura e gravità dei reati per quali è stata infitta condanna irrevocabile e dei carichi pendenti per fatti commessi fino ad epoca recente nonché della condotta del condannato durante l'osservazione muraria. •

2. Ricorre per cassazione il Consoli, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della ordinanza sulla base di due motivi

2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 47-ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) nonché vizio di motivazione.

Il provvedimento impugnato ha disatteso le risultanze probatorie versate in favore del Consoli.

Non ha, infatti, considerato né l'assenza di altre pendenze penali né l'esito positivo dell'osservazione muraria.

L'equipe scientifica ha, infatti, valutato utile ai fini del completamento del percorso di recupero già intrapreso durante la detenzione carceraria l'adesione al progetto di inclusione sociale organizzato dalla Caritas di Velletri, posta a fondamento della richiesta di affidamento in prova.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'omessa considerazione del percorso di risocializzazione intrapreso dal prevenuto.

3. In data 13 gennaio 2022 è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso con contestuale procura speciale al difensore per il relativo deposito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv.

I 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv. 224747).

Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni.

Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dal ricorrente, con firma autenticata dal difensore, e trasmessa a questa Corte in data 13 gennaio 2022.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.P.'Q.

M. Dichiara il ricorso inammissibile per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il giorno 28 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRI13. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la domanda di concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in atto detenuto in esecuzione di provvedimento, di unificazione pene concorrenti del 21 febbraio 2020. Osserva che non può sciogliersi in favore del condannato prognosi favorevole per la concessione delle misure alternative richieste, tenuto conto della natura e gravità dei reati per quali è stata infitta condanna irrevocabile e dei carichi pendenti per fatti commessi fino ad epoca recente nonché della condotta del condannato durante l'osservazione muraria. • 2. Ricorre per cassazione il Consoli, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della ordinanza sulla base di due motivi 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 47-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) nonché vizio di motivazione. Il provvedimento impugnato ha disatteso le risultanze probatorie versate in favore del Consoli. Non ha, infatti, considerato né l'assenza di altre pendenze penali né l'esito positivo dell'osservazione muraria. L'equipe scientifica ha, infatti, valutato utile ai fini del completamento del percorso di recupero già intrapreso durante la detenzione carceraria l'adesione al progetto di inclusione sociale organizzato dalla Caritas di Velletri, posta a fondamento della richiesta di affidamento in prova. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'omessa considerazione del percorso di risocializzazione intrapreso dal prevenuto. 3. In data 13 gennaio 2022 è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso con contestuale procura speciale al difensore per il relativo deposito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. I 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv. 224747). Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni. Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dal ricorrente, con firma autenticata dal difensore, e trasmessa a questa Corte in data 13 gennaio 2022. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.P.'Q. M. Dichiara il ricorso inammissibile per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il giorno 28 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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