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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31709/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa il 21/12/2021 dal Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania propone ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di quella città del 21 dicembre 2021, che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione del delitto di cui all'art. 335, cod. pen., perché il fatto non costituisce reato.

Si addebitava a costui di aver lasciato la propria autovettura - sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata alla sua custodia - parcheggiata sulla pubblica via, in tal modo agevolandone per colpa l'avvenuta sottrazione per mano di terzi.

Il Tribunale ha escluso l'elemento psicologico del reato, non ritenendo dimostrato che l'imputato abbia agito nella consapevolezza di eludere la finalità del sequestro.

2. Il Procuratore ricorrente denuncia la violazione dell'art. 335, cod. pen., rilevando: che il provvedimento di affidamento imponeva all'imputato di custodire l'automobile in «luogo di parcheggio all'aperto recintato»; che tale prescrizione è stata deliberatamente da lui violata; che tanto integra di per sé la condotta colposa sanzionata da quella disposizione incriminatrice; che la personale convinzione dell'imputato di aver comunque tenuto una condotta diligente non fa venir meno il dolo.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è giuridicamente errata e, perciò, dev'essere annullata.

A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, per la ravvisabilità del reato di cui all'art. 335, cod. pen., non è necessaria la finalità dell'agente di eludere il sequestro, trattandosi di reato colposo.

Per converso, non è neppure di per sé sufficiente - come invece opina il Procuratore ricorrente - la violazione della regola cautelare imposta all'agente, consistente, nello specifico, nella prescrizione di custodire in «luogo di parcheggio all'aperto recintato» il veicolo affidato alla sua custodia.

2. La responsabilità colposa si costruisce, e dev'essere accertata, piuttosto secondo le seguenti cadenze.

2.1. Essa implica, anzitutto, che la violazione della regola cautelare debba aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, ( Rv. 270779; Sez. 4, n. 1819 del 03/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261768).

2.2. Il rapporto di causalità tra condotta ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (vds., con particolare riferimento all'ipotesi dell'omissione del comportamento dovuto, Sez. 4, n. 33749 del 04/05/2017, Ghelfi, Rv. 271052; Sez. 4, n. 28571 del 01/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266945).

2.3. Occorre, inoltre, che l'evento verificatosi in conseguenza della condotta inosservante della regola cautelare, generica o specifica, sia prevedibile ed evitabile: è necessario, cioè, che l'agente abbia la possibilità di riconoscere il pericolo che ad una data condotta possa conseguire la realizzazione di un fatto, ed altresì che il prescritto comportamento alternativo corretto, laddove tenuto, sarebbe stato in concreto idoneo ad evitare tale evento (Sez. 4, n. 25648 del 22/05/2008, Ottonello, Rv. 240859).

2.4. La prevedibilità dell'evento, tuttavia, anche sotto il profilo causale, non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo (Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261106).

3. Seguendo queste coordinate giuridiche, è compito del giudice di merito verificare se, in concreto, l'inosservanza della prescrizione imposta all'imputato al momento dell'affidamento della custodia del suo autoveicolo ne abbia agevolato la sottrazione e, in caso affermativo, se detto evento fosse prevedibile, nonché evitabile qualora detta prescrizione fosse stata rispettata.

A norma dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., tale indagine dev'essere devoluta alla Corte d'appello territorialmente competente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa il 21/12/2021 dal Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania propone ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di quella città del 21 dicembre 2021, che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione del delitto di cui all'art. 335, cod. pen., perché il fatto non costituisce reato. Si addebitava a costui di aver lasciato la propria autovettura - sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata alla sua custodia - parcheggiata sulla pubblica via, in tal modo agevolandone per colpa l'avvenuta sottrazione per mano di terzi. Il Tribunale ha escluso l'elemento psicologico del reato, non ritenendo dimostrato che l'imputato abbia agito nella consapevolezza di eludere la finalità del sequestro. 2. Il Procuratore ricorrente denuncia la violazione dell'art. 335, cod. pen., rilevando: che il provvedimento di affidamento imponeva all'imputato di custodire l'automobile in «luogo di parcheggio all'aperto recintato»; che tale prescrizione è stata deliberatamente da lui violata; che tanto integra di per sé la condotta colposa sanzionata da quella disposizione incriminatrice; che la personale convinzione dell'imputato di aver comunque tenuto una condotta diligente non fa venir meno il dolo. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è giuridicamente errata e, perciò, dev'essere annullata. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, per la ravvisabilità del reato di cui all'art. 335, cod. pen., non è necessaria la finalità dell'agente di eludere il sequestro, trattandosi di reato colposo. Per converso, non è neppure di per sé sufficiente - come invece opina il Procuratore ricorrente - la violazione della regola cautelare imposta all'agente, consistente, nello specifico, nella prescrizione di custodire in «luogo di parcheggio all'aperto recintato» il veicolo affidato alla sua custodia. 2. La responsabilità colposa si costruisce, e dev'essere accertata, piuttosto secondo le seguenti cadenze. 2.1. Essa implica, anzitutto, che la violazione della regola cautelare debba aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, ( Rv. 270779; Sez. 4, n. 1819 del 03/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261768). 2.2. Il rapporto di causalità tra condotta ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (vds., con particolare riferimento all'ipotesi dell'omissione del comportamento dovuto, Sez. 4, n. 33749 del 04/05/2017, Ghelfi, Rv. 271052; Sez. 4, n. 28571 del 01/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266945). 2.3. Occorre, inoltre, che l'evento verificatosi in conseguenza della condotta inosservante della regola cautelare, generica o specifica, sia prevedibile ed evitabile: è necessario, cioè, che l'agente abbia la possibilità di riconoscere il pericolo che ad una data condotta possa conseguire la realizzazione di un fatto, ed altresì che il prescritto comportamento alternativo corretto, laddove tenuto, sarebbe stato in concreto idoneo ad evitare tale evento (Sez. 4, n. 25648 del 22/05/2008, Ottonello, Rv. 240859). 2.4. La prevedibilità dell'evento, tuttavia, anche sotto il profilo causale, non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261106). 3. Seguendo queste coordinate giuridiche, è compito del giudice di merito verificare se, in concreto, l'inosservanza della prescrizione imposta all'imputato al momento dell'affidamento della custodia del suo autoveicolo ne abbia agevolato la sottrazione e, in caso affermativo, se detto evento fosse prevedibile, nonché evitabile qualora detta prescrizione fosse stata rispettata. A norma dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., tale indagine dev'essere devoluta alla Corte d'appello territorialmente competente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appel
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