CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19189/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tore”, rappresentato e difeso, giustaprocura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e PamelaMicheli, con cui elettivamente domicilia in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 49,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], in personadella curatrice e, in quanto tale, legale rappresentante pro tempore dott.ssaEmanuela Vigani, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bernardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via GiosuèBorsi n. 4 (studio Scafarelli).- controricorrente -e notificato anche aNumero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026VETTORE [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore.- intimata –avverso la SENTENZA, n. cron. 203/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi VENEZIA il giorno 06/02/2025.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto ritualmente notificato il 14 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] citòla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione innanzi al Tribunale di Veneziaesponendo: i) di aver svolto attività professionale (direttore tecnico) in favoredella menzionata società fino al 2010, così maturando compensi per l’importodi € 851.246,00; ii) che il predetto credito era stato riconosciuto per iscrittoda parte dell’assemblea totalitaria e dai soci dalla compagine fin dal 29novembre 2010, anteriormente, dunque, alla sua messa in liquidazione,venendo contestualmente appostato nel bilancio sociale. Dello stesso,peraltro, vi era espressa menzione in un “Piano finanziario di massima”, oveveniva indicato al punto 10), al di fuori di quelli trattati quali finanziamentisoci, sicché nessun valore poteva attribuirsi alla sua qualificazione comefinanziamento soci, formulata dal liquidatore fin dalle prime richieste dipagamento; iii) che, trattandosi di un credito di lavoro di un socio, nonavrebbe potuto operare la postergazione. Su tali presupposti, chiesecondannarsi la società suddetta al pagamento della somma di cui sopra,maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi moratori.Dichiarata la contumacia della convenuta, assegnati i termini istruttori erespinta un’istanza di emissione di ordinanza ex art. 186-ter cod. proc. civ.,in sede di precisazione delle conclusioni si costituì tardivamente la [OSCURATO:SOCIETA]., contestando l’avversa pretesa e concludendo per il relativorigetto.Numero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026Con sentenza del 5 gennaio 2023, n. 43, il tribunale predetto respinse ladomanda dell’attore. Ritenne che: i) nella fattispecie, non operassel’agevolazione probatoria tipizzata dall’art. 1988 cod. civ., posto che il valoredi prova del bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, inordine ai debiti della società medesima, era affidato alla libera valutazione delgiudice; ii) dal “Piano finanziario di massima” del 29 novembre 2010, sievinceva che la liquidazione dei compensi dovuti (tra gli altri) ai direttoritecnici era prevista solo in un momento successivo al soddisfacimento di tuttigli altri creditori poiché tali compensi dovevano valutarsi alla stregua difinanziamenti soci. Pertanto, l’attività lavorativa asseritamente espletatadall’attore costituiva una fornitura di servizi alla società ed il relativo creditoandava considerato come postergato.2. Il gravame promosso contro questa decisione da [OSCURATO:PERSONA] eAnna [OSCURATO:PERSONA], quali eredi accettanti con beneficio di inventario di GiorgioVettore, medio tempore deceduto, fu respinto dall’adita Corte di appello diVenezia con sentenza del 6 febbraio 2025, n. 203, pronunciata nellacontumacia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionePer quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, quella cortericonobbe l’an ed il quantum del credito preteso dall’originario attore, ma neescluse l’esigibilità, qualificandolo come finanziamento soci soggetto apostergazione ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., in ragione: i) della situazionedi crisi della società; ii) della già descritta previsione contenuta nel Pianofinanziario del 29 novembre 2010; iii) dell’intervenuta volontà dei soci didifferire il pagamento dei compensi fino al soddisfacimento dei creditori terzi.3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], “in proprio equale erede – accettante con beneficio di inventario – di [OSCURATO:PERSONA]”, haproposto ricorso affidato a sei motivi. Ha resistito, con controricorso, laVettore [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione giudiziale (medio tempore aperta consentenza del Tribunale di Venezia del 4 agosto 2025, n. 138), mentre lastessa società in bonis, benché anch’essa destinataria della notificazione diquel ricorso, non ha svolto difese in questa sede.Numero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026In data 13/15 dicembre 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Con istanza del 16/19 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaindicata qualità, ha chiesto la decisione del proprio ricorso.Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale, entrambe le particostituite hanno deposita una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va evidenziato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:«1. Ancora prima di procedere allo scrutinio dei sei formulati motivi diricorso, va rilevato, in via pregiudiziale, che l’odierno ricorso deve esseredichiarato inammissibile per carenza di interesse alla sua proposizione ex art.100 cod. proc. civ.1.1. Invero, emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] haagito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendone la condanna alpagamento del complessivo importo di € 851.246,00, invocato a titolo dicompenso per l’attività professionale da lui svolta, in favore di quest’ultima,fino al 2010.La sua domanda è stata rigettata dal tribunale ed analogo esito negativoha avuto il gravame promosso dai suoi eredi avverso tale decisione.La sentenza della Corte di appello di Venezia oggi impugnata, n.203/2025, risulta essere stata pubblicata il 6 febbraio 2025.Nell’epigrafe del ricorso proposto, contro quest’ultima decisione, daClaudio [OSCURATO:PERSONA], “in proprio e quale erede - accettante con beneficiod’inventario - del Sig. [OSCURATO:PERSONA], come da atto di cessione di crediti del13.09.2021 e successivo accordo di cessione e rinuncia a cessione di creditidel 14.12.2022 […] e in forza dell’atto di accettazione con beneficio diinventario”, si legge che esso è rivolto, esclusivamente, “nei confronti diVettore [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione giudiziale […] - LiquidazioneGiudiziale n. 89/2025, aperta con sentenza n. 138/2025 del Tribunale diVenezia”, pubblicata il 4 agosto 2025 (cfr. in atti). Detto ricorso, peraltro,Numero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026risulta essere stato notificato il 6 settembre 2025, vale a diresuccessivamente all’apertura della liquidazione giudiziale suddetta.In questa sede si è costituita, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione giudiziale, “in persona della Curatrice e, in quanto tale,legale rappresentante pro tempore […], nominata con sentenza n. 138/2025del Tribunale di Venezia”.1.2. Fermo quanto precede, giova ricordare che la giurisprudenza dilegittimità è assolutamente costante nell’opinare che l'interesse ad agire deveessere concreto ed attuale e postula non solo l'accertamento di una situazionegiuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultatoutile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento delgiudice (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn.32222, 13385 e 5361 del 2025; Cass. n. 12733 del 2024). In quantocondizione dell’azione, inoltre, l’interesse ad agire deve sussistere fino almomento della decisione, quale espressione del bisogno di tutelagiurisdizionale (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 32222 e5361 del 2025, Cass. n. 17029 del 2016; Cass. n. 14649 del 2013). QuestaCorte, peraltro, ha chiarito, da tempo ed affatto condivisibilmente, chel'interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte delgiudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effettoutile alla parte che ha proposto la domanda (cfr., tra le altre, Cass. n. 7635del 2006) e, quindi, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale (cfr., eplurimis, Cass. n. 8135 del 2004) nei termini precedentemente evidenziati.1.3. È doveroso rimarcare, poi, che, nella specie, per effetto dellasopravvenuta (rispetto alla sentenza di appello qui impugnata) apertura dellaliquidazione giudiziale a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione:i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturatidurante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui benicompresi nella procedura (cfr. art. 150 del d.lgs. n. 14 del 2019, recante ilCodice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza); ii) giusta l’art. 151, comma 2,del d.lgs. n. 14 del 2019, “Ogni credito, anche se munito di diritto diprelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare oNumero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III deltitolo III del d.lgs. n. 14 del 2019, salvo diverse disposizioni della legge”. Nederiva che, ogni credito nei confronti della liquidazione giudiziale predettadeve essere accertate nelle forme previste per il procedimento diaccertamento del passivo disciplinato dagli artt. 200 e ss. del menzionatod.lgs.Dalla riportata disciplina consegue, dunque, che qualsivoglia eventualecredito come originariamente invocato da [OSCURATO:PERSONA] (ed in questa sede,dopo la sua morte, da [OSCURATO:PERSONA] nella indicata qualità) nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi in liquidazione giudiziale, non può cheessere accertato nelle menzionate forme di cui agli artt. 200 e ss. del [OSCURATO:PERSONA] d’impresa e dell’Insolvenza.Nessuna concreta utilità, pertanto, potrebbe trarre l’odierno ricorrentedalla prosecuzione del giudizio in questa sede, comunque non essendoneopponibile la decisione agli organi della liquidazione giudiziale (nel ricorso,peraltro, nemmeno viene ipotizzato o descritto un interesse alla prosecuzionedi questo giudizio al fine di ottenere una decisione da far valere, poi, neiconfronti della menzionata società una volta tornata in bonis), sicché il ricorsova dichiarato inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 cod. proc.civ. in capo all’odierno ricorrente.1.4. Ragioni di completezza, infine, impongono di sottolineare che, in ognicaso, come sostanzialmente emerge da Cass. n. 9461 del 2020, la domandaformulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, seproposta prima dell'inizio della sottoposizione a procedura concorsualedell’asserito debitore, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussisteanche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia dicondanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio inCassazione: principio, questo, senz’altro applicabile, per evidente identità diratio, anche nella fattispecie (apertura della liquidazione giudiziale dopo ilrigetto in primo e secondo grado della domanda del preteso creditore e primadella instaurazione, da parte di quest’ultimo, del giudizio di cassazione controla decisione di appello) oggi in esame».Numero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/20262. [OSCURATO:PERSONA] reputa di non poter confermare la riportata propostaessendo venuto meno, medio tempore, il presupposto fattuale che ne avevacostituito la ragione fondante.Invero, nella sua istanza di decisione ex art. 380-bis del 16/19 gennaio2026, il ricorrente ha dedotto e documentato che, con sentenza del 3dicembre 2025, n. 3330, la Corte di appello di Venezia ha disposto la revocadella liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] circostanza èstata ribadita nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e confermatadalla stessa controricorrente nella propria memoria del 29 maggio 2026 (“Alproposito, è quindi doveroso sottolineare che la sentenza della Corte d’appelloveneziana n. 3330/2025, depositata in data 3 dicembre 2025 non ha ancoraacquisito autorità di cosa giudicata. In pendenza di tale condizione, l’assettoprocessuale della procedura concorsuale non può ritenersi irreversibilmentedefinito, non potendosene pertanto trarre argomenti a favore del persisteredell’interesse del ricorrente”).È pur vero, tuttavia, che: i) nessuna delle parti ha dedotto e/odocumentato l’avvenuta notificazione di detta sentenza da parte dellacancelleria (cfr. art. 51, comma 12, del CCII, “La sentenza è notificata alleparti e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese anorma dell'articolo 45 a cura della cancelleria della corte d'appello”. Giusta ilcomma 13 del medesimo articolo, “Il termine per proporre il ricorso percassazione è di trenta giorni dalla notificazione”), né, qualora avvenuta, ladata di detta notificazione; ii) il termine lungo semestrale, ex art. 327 cod.proc. civ., sarebbe scaduto il 3 giugno 2026, ma nessuna delle parti haprodotto la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. attestante lamancata impugnazione di quella sentenza; iii) la recente ordinanzainterlocutoria resa da Cass. 11 maggio 2026, n. 13651, ha rimesso alleSezioni Unite di questa Corte la questione – in relazione alla quale haregistrato diversi orientamenti che coinvolgono trasversalmente varie sezionidella Corte stessa – se l’accertamento e la prova del giudicato esternonecessitino esclusivamente della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod.Numero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026proc. civ., oppure siano consentiti anche attraverso altre libere modalitàdimostrative.[OSCURATO:PERSONA], sebbene la soluzione di tale questione possa assumere rilievosignificativo nell’odierna controversia (vale a dire ai fini della conferma, o non,della descritta proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.), ritiene non necessariosalvaguardandosene anche la sua ragionevole durata) in base al criterio dellaragione più liquida, che, applicato a ciascuno dei formulati motivi di ricorso,osta, come appresso si vedrà, all’accoglimento di ognuno di essi.2.1. Resta solo da aggiungere che: i) giusta la consolidata e qui condivisagiurisprudenza di legittimità, nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulsodi ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dallalegge (cfr. ex aliis, Cass. n. 26452 del 2024; Cass. n. 7477 del 2017), sicchénessun rilievo assume comunque, ai fini della prosecuzione di questo giudizio,l’avvenuta revoca (ove pure definitiva la corrispondete pronuncia di cui allasentenza della Corte di appello di Venezia n. 3330 del 2025) dell’aperturadella liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; ii)la medesima sentenza della corte lagunare n. 3330/2025 non può incidere inalcun modo sul presente giudizio. La stessa, infatti, è stata pronunciatanell’ambito di un procedimento di reclamo avverso la sentenza di aperturadella liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd.Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza): il thema decidendum di quelprocedimento, pertanto, era esclusivamente la verifica dello stato diinsolvenza della società, ai fini dell’apertura della procedura concorsuale. Sitratta – come affatto condivisibilmente rimarcato dalla controricorrente nellapropria memoria datata 29 maggio 2026 – di un accertamentoontologicamente distinto, per oggetto, per parti, per regime probatorio e perefficacia, dalla questione civile oggetto del presente ricorso, che attiene,invece, all’esigibilità di un credito preteso da un singolo socio. Le affermazionirinvenibili nella citata sentenza (peraltro resa inter alios) circa laqualificazione dei crediti dei soci non costituiscono, quindi, un accertamentogiurisdizionale vincolante sul punto controverso in questa sede. Esse, invero,Numero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026sono state rese in via incidentale, nell’ambito di una valutazione globale dellostato patrimoniale della società funzionale alla decisione sulla proceduraconcorsuale, né hanno formato oggetto di domanda autonoma, per cui nonpossono spiegare alcuna efficacia preclusiva né essere invocate come “prova”della fondatezza delle tesi dell’odierno ricorrente. In definitiva, ciò che rilevain questa sede, è, come si vedrà, esclusivamente l’accertamento compiutodai giudici di merito del giudizio civile, Tribunale di Venezia prima, Corted’appello di Venezia poi.3. Fermo quanto precede, il primo motivo di ricorso è rubricato«Violazione e falsa applicazione dell’art. 2467 c.c., errata qualificazionecompensi professionali, crediti di lavoro, come finanziamento soci;insussistenza dei presupposti di cui al comma 2 art. 2467 c.c.; insussistenzadi crisi aziendale, mancata evidenza di detta, insussistenza di necessità diconferimenti, insussistenza detti; falsa applicazione dell’art. 2464 c.c. equindi dell’art. 2467 c.c. – in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». Sicensura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale haqualificato il credito di [OSCURATO:PERSONA] come finanziamento da parte di socio,trattandosi, invece, solo di compenso/credito da lavoro, come dalla stessapositivamente accertato. Credito, peraltro, contestato siccome asseritamenteinesistente dalla società debitrice, escludendone, perciò, la sua pretesaindiretta natura di conferimento.3.1. Tale doglianza non merita accoglimento.Invero, giova ricordare che il vizio di violazione di legge (invocato nellarubrica del motivo in esame) può rivestire la forma della violazione di legge(intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza diuna norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) edella falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione dellafattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ovepropriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzioneda una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecieconcreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione (cfr. Cass. nn.17349, 10246 e 6512 del 2026; Cass. nn. 34210, 12034 e 1497 del 2025;Numero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023;Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass.n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass.n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n.4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, chequesta Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni,oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) nonintegra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di unaerronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze dicausa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative edapplicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge insenso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ederronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che soloquest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n.195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n.16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non giàall'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge,bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce dellerisultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice dimerito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).Il vizio di violazione di legge, inoltre, deve essere dedotto, a pena diinammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, non solocon la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, esoprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurientiintese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con leindicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stessefornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi allaCorte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare ilNumero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 17349, 10246 del 2026; Cass. nn. 34216 e20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020,a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificitàdei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrenteche denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlocon le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascendele sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa”).3.2. La censura in esame, invece, per come concretamente argomentata,benché formalmente proposta come violazione di legge, investe, in realtà: laricostruzione del Piano finanziario di massima, la valutazione delle risultanzedocumentali e la interpretazione della volontà dei soci: tutte quaestiones factisottratte al sindacato di legittimità.Del resto, la corte distrettuale ha accertato l’esistenza di una situazionedi crisi finanziaria, desunta dalla necessità di dismissioni patrimoniali peradempiere ai debiti; ha rilevato che il pagamento dei compensi erasubordinato al soddisfacimento dei creditori terzi; ha valorizzato un accordodei soci di differimento dell’esazione, qualificabile come pactum de nonpetendo.Tali elementi integrano correttamente i presupposti sostanziali dell’art.2467 cod. civ., secondo un orientamento consolidato che adotta una nozionefunzionale e sostanzialistica di finanziamento.Invero, come può leggersi anche nella motivazione della qui condivisaCass. n. 22166 del 2025, «L’art. 2467 c.c. prevede, infatti, che laNumero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026soddisfazione del credito alla restituzione del finanziamento siapostergata (rispetto alla soddisfazione degli altri creditori) tutte le volte in cuiil finanziamento sia stato concesso alla società: a) da un soggetto che, in quelmomento, era socio della stessa (art. 2467, comma 1°, c.c.); b) in unmomento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonionetto della società oppure in circostanze che rendevano preferibile l’apportodi risorse a titolo di conferimento (art. 2467, comma 2°, c.c.). […]- la normaprevista dall’art. 2467 c.c. articola la fattispecie dei “finanziamenti dei soci”nella forma più estesa possibile (“in qualsiasi forma effettuati”), così daincludervi senz’altro anche qualunque posizione giuridica soggettivaqualificabile come “diritto di credito” nei confronti della società,indipendentemente dallo schema giuridico utilizzato; - la nozione di“finanziamento dei soci a favore della società” di cui all’art. 2467 c.c.comprende, infatti, come si evince dal secondo comma di tale disposizione, ifinanziamenti effettuati “in qualsiasi forma” e, quindi, ogni atto che comportiun’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futurarestituzione (Cass. n. 3017 del 2019); - la categoria del finanziamento deisoci a favore della società, di cui all’art. 2467 c.c., non comprende, pertanto,i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa normaprevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasiforma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie el’effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in unvolontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta allasocietà di non sostenere immediatamente un costo (Cass. n. 30054 del2023)».La doglianza in esame si risolve, dunque, in un’inammissibile richiesta dirivisitazione delle conclusioni, fondate su accertamenti fattuali, raggiuntedalla corte a quo, sui profili predetti, così dimenticando, tuttavia, che ilgiudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in unnuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esitiistruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo,censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprieNumero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass.,SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408,5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299,13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582,4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024;Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. nn. 6512, 9531 e 12191del 2026). Invero, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. nn.6512, 9531 e 12191 del 2026, «Il compito di questa Corte, […], non è quellodi condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nelladecisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (mapur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio(Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degliartt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano datoeffettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se lamotivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa ocontraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), ecioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifestonella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è ineffetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile(Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».4. Il secondo motivo di ricorso è rubricato «Travisamento provadocumentale: delibera assembleare del 29.11.2010, inesistenza ivi di alcunriferimento a crisi/difficoltà aziendale; piano finanziario di massima, “poste dibilancio”, liquidazione dette e priorità pagamento residuo compensi;motivazione insanabilmente contraddittoria e di fatto apparente –conseguente violazione degli artt. 115 comma 1 e 116 comma 1 c.p.c. -Motivazione che giunge alla considerazione di sussistenza di presuppostipostergativi contraddittoria e meramente apparente - in relazione all’art. 360Numero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026co. 1 n.4 c.p.c.». Si lamenta un preteso, evidente travisamento circa lerisultanze documentali rinvenibili nel “Piano finanziario di massima” e nelladelibera assembleare societaria del 29 novembre 2010.4.1. Anche questo motivo non merita accoglimento.Invero, è doveroso rimarcare, in primis, che la violazione o la falsaapplicazione di norme di legge processuale non dipendono, né sono ad ognimodo dimostrate da un’ipotetica erronea valutazione del materiale istruttorio,35041 del 2022, Cass. n. 35006 del 2024, Cass. n. 34216 del 2025 e Cass.n. 10231 del 2026 (cfr. anche nelle rispettive motivazioni in motivazione) –un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.può porsi, rispettivamente, solo allorché la parte ricorrente alleghi che ilgiudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò èconsentito dalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375del 2024; Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. n. 35041del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova cheinvece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, cheha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solonei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizidi motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettatala prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di darconto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunqueNumero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logicaed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee esufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016).4.2. Va ricordato, poi, che, nel comporre un contrasto interpretativoinsorto nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte,con la sentenza n. 5792 del 2024, hanno sancito che «Il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente ilfatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionalerimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fattoprobatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360,n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale»Le Sezioni Unite, in particolare, hanno preso le mosse dal rilievo che iltravisamento della prova – tematica la cui emersione, unitamente a quelladella sua distinzione rispetto al travisamento del fatto, ha origini assai remote- è stato, con orientamento che la pronuncia definisce “granitico”, consideratoestraneo ai motivi spendibili con il ricorso per cassazione, salvo - si dicevaprima della novella dell’articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. del 2012- il controllo motivazionale. Nel vigore del testo dell’art. 360 cod. proc. civ.ante novella del 2012, infatti, era fermo il principio secondo il quale, postoche se il travisamento è frutto di un errore di percezione, soccorre larevocazione, se il travisamento è frutto di un errore di giudizio, esso rilevaquale vizio motivazionale, il travisamento dei fatti non può “costituire motivodi censura in sede di legittimità se non si risolve in omessa, deficiente econtraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia”.Le medesime Sezioni Unite, poi, hanno ritenuto non condivisibile la tesiproposta dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 11111 del 2023 –secondo la quale il cd. travisamento della prova andrebbe a collocarsi in unospazio logico che non è né quello dell’errore percettivo destinato ad essereNumero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026intercettato dalla revocazione, né quello dell’errore valutativo sottratto algiudizio di legittimità – non potendo ricondursi il travisamento della prova adun mero “errore di percezione del contenuto oggettivo della prova” giacchéesso ricomprende in sé sia il momento dell’errore percettivo del datoprobatorio, sia il momento dell’errore, collocato sul piano dell’inferenzalogica, nell’identificazione del contenuto informativo desumibile dal datoprobatorio. Si è evidenziato, inoltre, che ammettere la ricorribilità percassazione del travisamento della prova determinerebbe un rovesciamentodella scelta legislativa inscritta nella novella del n. 5 dell’articolo 360 cod.proc. civ., nella complessiva lettura datane da Cass., SU, n. 8053 del 2014.Le Sezioni Unite hanno osservato, infatti, che la finalità perseguita dallegislatore della novella del 2012 - con la quale, nell’ambito del n. 5 dell’art.360, comma 1, cod. proc. civ., si è sostituita la formula della “omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo dellacontroversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio” con quelladell'“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti” - come noto, era quello di contrastare l'assedio deiricorsi alla Corte di cassazione. Il nuovo assetto derivante dalla novella del n.5 dell'articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. è stato poi esaminato edorganicamente ricomposto nella nota Cass., SU, n. 8053 del 2014, la quale –come si è già detto precedentemente – ha chiarito che la riforma, da un lato,ha introdotto nell’ordinamento, nel n. 5 dell’articolo 360, comma 1, cod. proc.civ., un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;dall’altro, ha determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360, comma 1, cod.proc. civ., per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo dimotivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice accezione della:“mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”;Numero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026“motivazione apparente”; “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili”; “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.Orbene, le SU hanno rimarcato che, se si ammettesse la ricorribilità percassazione in caso di travisamento della prova, il giudizio di cassazioneobbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi nonsulla decisione impugnata, ma sull'intero compendio delle “carte” processuali,sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l'assettoante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più, consentendo appuntol'ingresso a censure concernenti il menzionato vizio extratestuale.Quanto alla preoccupazione di neutralizzare il rischio che, in assenza dellaricorribilità per travisamento della prova, possa cristallizzarsi“un’inemendabile forma di patente illegittimità della decisione”, manifestatadall'ordinanza n. 11111, le S.U., pur riconoscendole il massimo rilievo, nehanno negato la configurabilità posto che il rischio dell'inemendabilità deltravisamento della prova, nei termini prospettati, è già neutralizzatodall'ordinamento, posto che un travisamento della prova, nel suo “contenutooggettivo”, non denunciabile per revocazione, che occorrerebbe spendere nelgiudizio di legittimità, non esiste: il travisamento della prova in senso proprio,come si è detto, è difatti un travisamento bifronte, al quale possono ricondursisia il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, sia ilmomento dell'individuazione delle informazioni probatorie che dal datoprobatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logicadesumersi, con la conseguenza che, per un verso, il momento percettivo deldato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad esserecontrollato attraverso lo strumento della revocazione; per altro verso, ilmomento dell'individuazione delle informazioni probatorie che dal datoprobatorio possono desumersi è, come è sempre stato, affare del giudice dimerito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione,beninteso, non dissimilmente dal passato, che il giudice di merito si sia inproposito speso in una motivazione eccedente la soglia del “minimocostituzionale”. In questo secondo caso non v'è il rischio del consolidarsi di“un'inemendabile forma di patente illegittimità della decisione”, giacché, unaNumero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026volta che il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su un datoprobatorio preso in considerazione nella sua oggettività, pena la rettificadell'errore a mezzo della revocazione, ed abbia adottato la propria decisionesulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tuttosostenuto da una motivazione rispettosa dell'esigenza costituzionale dimotivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idoneea renderla accettabile. Non residua, allora, nient'altro che l'eventualità che laCorte di cassazione sia di opinione diversa dal giudice di merito “intorno allagiustizia o alla perfetta legalità della decisione”, ma questa è un'eventualitàche al diritto vigente non interessa.Resta, peraltro, fermo che: i) l’errore revocatorio ricorre soltanto in casodi svista del giudice nella consultazione degli atti del processo, svista che puòavere ad oggetto fatti sostanziali e processuali quale l’avvenuto deposito didocumenti; ii) il fatto supposto esistente o inesistente, che non deve avercostituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si èpronunciato, è il fatto probatorio; ove accada che l’errore percettivo sul fattoprobatorio non possa essere intercettato mediante la revocazione, perchécontroverso ed oggetto di pronuncia, nulla osta a che esso costituisca motivodi ricorso ai sensi, a seconda dei casi, dei nn. 4 e 5 dell’articolo 360, comma1, cod. proc. civ.4.3. Fermo, allora, quanto precede, nella specie la corte territoriale hafondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazionenella sua oggettività ed ha fornito una motivazione articolata (e nonapparente), fondata su una lettura complessiva del piano finanziario, conindicazione del cronoprogramma e dell’ordine dei pagamenti.Ciò di cui oggi si duole il ricorrente, invece, è, sostanzialmente,un’asserita erroneità della verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio (che esula, però, dal concetto di travisamentodella prova come puntualizzato dalla menzionata decisione resa da Cass., SU,n. 5792 del 2024), sicché la censura si risolve, dunque, in una richiesta dirivalutazione del materiale probatorio, non consentita in Cassazione allastregua dei principi tutti richiamati alla fine del precedente § 3.2.Numero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/20265. Il terzo motivo di ricorso è rubricato «Costituzione tardiva della societàconvenuta in primo grado ad istruttoria chiusa e relativa produzionedocumentale inammissibile – Decisioni di merito in ragione delle soleproduzioni documentali delle parti – Violazione e falsa applicazione degliarticoli 101 comma 2, 183 e 293, comma 2, c.p.c., e art. 116 c.p.c., e degliarticoli 1362, 1364 e 1366 c.c. – Violazione del principio del contraddittorio –violazione degli articoli 3 e 24 Cost. – Violazione delle regole ermeneutiche diinterpretazione in particolare circa la buona fede e gli oggetti sui quali le partisi sono proposte di contrattare - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.». Si assume che la documentazione su cui i giudici di merito hannofondato la decisione a favore della pretesa perdurante postergazione deicrediti di [OSCURATO:PERSONA] è stata prodotta in aperta violazione delle normecitate in epigrafe del motivo e, quindi, del principio del contraddittorio,pertanto del tutto inammissibilmente, posto che la società originariamenteconvenuta ha effettuato, in primo grado, la propria offerta istruttoriacostituendosi allorquando erano già scaduti i termini per la formulazione dellerichieste istruttorie e, quindi, con sua decadenza da un tanto.5.1. Questa doglianza si rivela inammissibile perché non risulta cheun’analoga censura sia stata svolta in appello dall’odierno ricorrente (ildeposito, asseritamente tardivo, dei documenti predetti sarebbe avvenuto inprimo grado, quindi, sarebbe stato onere dell’odierno ricorrente censurarlogià in appello), né può ritenersi che, nella specie, si sia al cospetto di un vizioprocessuale su questione fondante (cfr. Cass., SU, n. 24172 del 2025).6. Il quarto motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 2467 c.c., insussistenza dei presupposti postergativi - Onere dellarelativa prova in capo non al socio ma alla società che ha eccepito la suppostapostergazione dei relativi presupposti, sia iniziali, sia successivi, siapermanenti; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – Violazione efalsa applicazione dell’art. 2728 c.c., inesistenza di presunzione legale in temadi prova circa i presupposti postergativi – in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.». Si ascrive alla corte territoriale di avere errato nel porre a caricodel socio l’onere di provare il superamento della crisi. Si deduce l’inesistenzaNumero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026di presunzioni legali in materia di postergazione e che la corte predetta nonaveva tenuto adeguatamente in considerazione il lasso temporale in cui si eraformato il credito di [OSCURATO:PERSONA] né la situazione finanziaria positiva dellasocietà esistente al momento della richiesta del dovuto da parte dall’ex socio.6.1. Anche questa doglianza non merita accoglimento.Invero, la corte territoriale ha proceduto ad un accertamento concretodei presupposti per la ivi ritenuta postergazione, sicché non ha deciso in baseal criterio di ripartizione degli oneri probatori.Del tutto infondata, dunque, è la censura riguardante la pretesaviolazione dell’art. 2697 cod. civ., perché mostra di non considerare che laregola residuale sull’onere della prova assume effettivo rilievo solo inmancanza di un accertamento positivo della circostanza rilevante, sicchéun'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod.civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della provaad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate daquella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto taleonere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamentosull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. nn. 34126 e 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371,15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022;Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass.n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nemmenoprospettato (e comunque da rapportarsi – se del caso - al testo novellato dicui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis,risultando impugnata una sentenza resa il 6 febbraio 2025).6.2. Ad avviso del Collegio, peraltro, del tutto correttamente la corted’appello ha ritenuto che, una volta accertata la postergazione originaria,spettasse al socio-creditore dimostrare il venir meno della situazione di crisi.Numero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026In definitiva, benché formalmente proposta come violazione di legge, lacensura investe, in realtà, la valutazione delle risultanze documentali e lainterpretazione della volontà dei soci: tutte quaestiones facti sottratte alsindacato di legittimità, sicché come già il primo motivo, si risolve in unarichiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita inCassazione alla stregua dei principi tutti richiamati alla fine del precedente §3.2.7. Il quinto motivo di ricorso è rubricato «Travisamento della provadocumentale – Elementi di prova in atti attestanti la insussistenza deipresupposti postergativi, pregressi e permanenti; mancata considerazione didetti – Motivazione insanabilmente contraddittoria e di fatto apparente,tautologica; nullità sentenza; conseguente violazione degli artt. 115, comma1, e 116, comma 1, c.p.c. – in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.». Sicontesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile lafattispecie della postergazione travisando l’ampia documentazione prodottain causa, più volte innanzi citata, la cui corretta analisi avrebbe condotto adun esito contrario a quanto statuito.7.1. Orbene, tenuto conto dei già descritti principi sanciti da Cass., SU,n. 5792 del 2024, questa censura si rivela insuscettibile di accoglimento(analogamente a quanto si è già osservato con riferimento al secondomotivo), avendo la corte d’appello fornito una motivazione articolata (e nonapparente), fondata su una lettura complessiva del Piano finanziario, conindicazione del cronoprogramma e dell’ordine dei pagamenti. La doglianza sirisolve, dunque, nuovamente in una richiesta di rivalutazione del materialeprobatorio, non consentita in Cassazione alla stregua dei principi tuttirichiamati alla fine del precedente § 3.2.8. Il sesto motivo di ricorso, infine, è rubricato «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92, comma 2, c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; omessa motivazione quantomeno sullamancata compensazione delle spese di lite, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.». Si assume che «La società aveva contestato anche la stessaesistenza del credito fatto valere dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], come visto innanziNumero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026[…]; la Corte veneta ha comunque rigettato del tutto tale avversa eccezione,positivamente accertando la sussistenza dei crediti del Sig. [OSCURATO:PERSONA],nell’an e nel quantum; se poi la Corte veneta ha statuito in ordine allasupposta, erronea, inesigibilità (temporanea) dei crediti citati del socio persupposta applicazione dei criteri e presupposti postergativi, ciò non toglie chevi fosse, in appello, una soccombenza reciproca tra le parti; rimane quinditotalmente omessa alcuna motivazione sulla mancata compensazione dellespese di lite quantomeno appunto per “soccombenza reciproca” (art. 92,comma 2, c.p.c.)».8.1. Il motivo è infondato.In proposito, infatti, basta ricordare che la denuncia di violazione dellanorma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., trova ingresso, in questasede di legittimità, solo quando le spese siano poste a carico della parteintegralmente vittoriosa (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni,Cass. n. 26871 del 2024; Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022;Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020), e tanto non è datocogliere dal motivo all'esame.Esso, inoltre, omette di considerare che è la statuizione di compensazionedelle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, nonla decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anchesoltanto parziale (cfr., e multis, Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del2020; Cass. nn. 11744 e 6756 del 2004; Cass. n. 10009 del 2003). In altritermini, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle speseprocessuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale nonè tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso ditale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese,anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto ilprofilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass. n. 17344 del 2026; Cass. n.11329 del 2019).9. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale erede accettante con beneficio di inventario di GiorgioNumero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026Vettore, deve essere respinto, potendosi interamente compensare tra le particostituite le spese di questo giudizio di legittimità in ragione della peculiaritàdel suo complessivo iter procedimentale.Poiché il ricorso è definito in difformità da quanto originariamente stabilitonella proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., non sussistono i presuppostiper la condanna del medesimo ricorrente ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ.9.1. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella indicata qualità,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto,mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenutedi esenzione dal suo pagamento». P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualeerede accettante con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA].Compensa interamente tra le parti costituite le spese di questo giudiziodi legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera del medesimoricorrente, in proprio e nella indicata qualità, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 10 giugno 2026.Il PresidenteNumero registro generale 18160/2025Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 19189/2026Data pubblicazione 11/06/2026Mauro [OSCURATO:PERSONA]