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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2021

Cassazione n. 15261/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; il difensore, Avv.

L. Teodori ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 12 dicembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni tre di reclusione, oltre le pene accessorie fallimentari nella durata di anni cinque, per il reato di cui agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1 n. 2, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. — dalla costituzione e fino al 18 maggio 2009 e, poi, dal 29 marzo 2011 al 20 giugno 2011 — nonché quale Presidente del Consiglio di amministrazione — dal 18 maggio 2009 al 29 marzo 2011 — società dichiarata fallita in data 16 maggio 2012.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando tre vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia travisamento della prova e vizio di motivazione, nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alle dichiarazioni del curatore fallimentare e dei testi della difesa ([OSCURATO:PERSONA], membro del collegio sindacale e [OSCURATO:PERSONA], dirigente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.).

Le affermazioni, indicate dal ricorrente come confuse e lacunose, rese dal curatore, circa la cessione dell'azienda a cd. teste di legno, sarebbero fondate su mere supposizioni e i testi della difesa, Silenzi e Tonnarelli, avrebbero reso, sul punto, affermazioni del tutto trascurate nella motivazione (riportate per stralcio a pag. 4 e sgg. del ricorso) la quale non espliciterebbe il percorso di valutazione delle prove dichiarative.

La deposizione del curatore, poi, sarebbe contraddittoria in ordine all'esistenza della documentazione contabile che, prima, si assume del tutto assente e che, poi, viene indicata come esistente in formato informatico. 2.2.

Con il secondo motivo si denuncia mancata assunzione di prova decisiva in sede di rinnovazione istruttoria in appello, quanto all'esame del teste Tonnarelli, in relazione all'idoneità e completezza della documentazione contabile rinvenuta, successivamente, grazie al suo intervento e versata in atti.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione circa la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Il curatore ha prima affermato di non aver trovato alcuna documentazione successivamente, smentendosi nella parte in cui ha affermato di essere a conoscenza dell'esistenza di documentazione sul server della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivazione di condanna, invece, si baserebbe, per il ricorrente, su interpretazioni apodittiche del curatore e non darebbe conto della certezza processuale della responsabilità dell'imputato, risultando in contrasto con l'art.27 Cost.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso con requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1.La difesa ha fatto pervenire memoria per l'udienza del 14 giugno 2021, chiedendo l'accoglimento del ricorso e confutando le conclusioni del Procuratore generale, facendo rilevare che gli amministratori di diritto della società, alla data del fallimento (momento in cui il ricorrente non rivestiva alcuna carica societaria, tutte cessate al 20 giugno 2011) erano in possesso la documentazione contabile e fiscale della società. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe del tutto estraneo al reato contestato. 3.2.Risultano depositate, per l'odierna udienza, note di trattazione scritta con le quali, dopo aver ancora argomentato in relazione ai motivi proposti e in replica alle conclusioni del Procuratore generale (con l'indicazione analitica dei documenti prodotti in sede di appello, reperiti, successivamente, presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) la difesa ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile.

Il vizio dedotto è inammissibile in relazione alla circostanza che si tratta, nella specie, di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità e, dunque, rispetto a tale tipo di pronuncia, il vizio di travisamento della prova può essere ammissibile soltanto ove il ricorso rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

Inoltre, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774).

Detta decisività non si rinviene nella specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito, tenuto conto che la motivazione offerta dalla Corte territoriale ha concluso, anche all'esito della svolta rinnovazione istruttoria attraverso l'acquisizione di documenti, quale prova nuova, nel senso che questi erano risultati, comunque, totalmente incompleti e incongrui.

Peraltro, si rileva, quanto alle prove dichiarative che si assumono trascurate, che queste vengono riportate per stralcio nel ricorso, prospettandone una determinata lettura, non consentita a questa Corte di legittimità.

Nella sostanza, non si censura la motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, vizi proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ma si contesta una decisione erronea, in quanto fondata su valutazioni della prova dichiarativa asseritamente sbagliate.

E' noto, invece, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione. 1.1.Infine, risulta adeguatamente valutata l'attendibilità del curatore fallimentare.

Si tratta di valutazione, quella di attendibilità delL , che integra una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Nella specie, peraltro, la denunciata contraddittorietà della deposizione del curatore, non emerge dalla lettura integrale della motivazione non manifestamente illogica della Corte d'appello.

Questa, invero, rende conto della rilevata inesistenza della contabilità, per gli anni 2010 e 2011, della possibilità di ricostruire, parzialmente, le vicende societarie fino al 2009, per il reperimento di documentazione contabile, comunque considerata insufficiente, dell'acquisizione, in sede di rinnovazione istruttoria, di estratti del database del software usato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la tenuta della contabilità della fallita, atti rispetto ai quali il curatore aveva precisato di averli già visionati e, comunque, considerati relativi a dati informali, comunque del tutto incongruenti, quindi irrilevanti a fini probatori.

Peraltro, la Corte territoriale esclude che si sia raggiunta la prova della consegna da parte del ricorrente, ai nuovi amministratori della fallita, dopo la cessione delle quote, della documentazione contabile, con ragionamento coerente e non manifestamente illogico, dunque non censurabile in questa sede.Sicché, anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale, era risultato che mai il ricorrente aveva proceduto alla consegna della documentazione contabile alla curatela. 1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile.

Circa l'omessa rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen., in relazione all'esame del teste Tonnarelli, già escusso nel corso dell'istruttoria dibattimentale in primo grado, si osserva che, come è noto, la rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello ha carattere eccezionale, fondato sulla presunzione che l'indagine sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado.

Sicché, il potere del giudice è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez.

U, 24/01/1996, Panigoni; Sez. 1, n. 3972 del 2014).

Atteso che l'esercizio dì un simile potere è affidato all'apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato, deve sottolinearsi che a fronte di una pronuncia, come quella in esame, che dà conto, in modo univoco, del fatto che è stato ritenuto non impossibile decidere allo stato delle acquisizioni probatorie anche documentali, prescindendo dal nuovo esame del teste indicato, alcun rilievo può assumere la critica difensiva.

Del resto, appare priva di censure la motivazione dei giudici di merito, se si tiene conto che, comunque, la Corte territoriale ha sottolineato che l'esame del tecnico gestore della società informatica che aveva predisposto il software, richiesto ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., era già stato espletato in primo grado e che il curatore era stato esaminato in ordine anche alla documentazione reperita sul server della predetta società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., precisando che l'aveva già esaminata nell'ambito delle proprie competenze perché presente on line, escludendone la congruenza e completezza.

Non risulta, dunque, illustrata, adeguatamente, la decisività della prova che si intendeva assumere, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., ai fini di una diversa, più favorevole conclusione per l'imputato.

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Coerente, poi, rispetto al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen., risulta la motivazione, sia nel contenuto che nella forma utilizzata dall'estensore.

Il criterio di attribuzione della responsabilità, cui ha fatto ricorso la Corte d'appello, si fonda infatti, su parametri del tutto in linea con quello normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale.

Si tratta, come è noto, di parametro di verifica, obbligatoriamente prescritto dall'art. 533 cod. proc. pen. che, connesso alla presunzione di innocenza o non • colpevolezza, richiede il superamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non già la mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forte plausibilità, della ricostruzione adottata, così assicurando lo standard richiesto dal legislatore,in conformità all'art. 27 Cost. (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in mot.).

Proprio in adesione a tale canone di giudizio, i giudici di appello hanno ragionato in termini di certezza della colpevolezza quanto al reato contestato.

Certa, infatti, viene indicata l'avvenuta sottrazione o occultamento della contabilità e dei libri societari agli organi fallimentari e la tenuta di parte di questa comunque, in modo tale da non consentire la ricostruzione della movimentazione in modo completo.

Sicché, ai fini della configurazione del reato ritenuto in sentenza, il ragionamento svolto non procede in termini di mera verosimiglianza, criteri insufficienti all'affermazione di responsabilità, ma conclude per la penale responsabilità del ricorrente, in termini di assoluta certezza, anche in relazione al profilo soggettivo.

2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; il difensore, Avv. L. Teodori ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 12 dicembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni tre di reclusione, oltre le pene accessorie fallimentari nella durata di anni cinque, per il reato di cui agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1 n. 2, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. — dalla costituzione e fino al 18 maggio 2009 e, poi, dal 29 marzo 2011 al 20 giugno 2011 — nonché quale Presidente del Consiglio di amministrazione — dal 18 maggio 2009 al 29 marzo 2011 — società dichiarata fallita in data 16 maggio 2012. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando tre vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia travisamento della prova e vizio di motivazione, nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alle dichiarazioni del curatore fallimentare e dei testi della difesa ([OSCURATO:PERSONA], membro del collegio sindacale e [OSCURATO:PERSONA], dirigente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.). Le affermazioni, indicate dal ricorrente come confuse e lacunose, rese dal curatore, circa la cessione dell'azienda a cd. teste di legno, sarebbero fondate su mere supposizioni e i testi della difesa, Silenzi e Tonnarelli, avrebbero reso, sul punto, affermazioni del tutto trascurate nella motivazione (riportate per stralcio a pag. 4 e sgg. del ricorso) la quale non espliciterebbe il percorso di valutazione delle prove dichiarative. La deposizione del curatore, poi, sarebbe contraddittoria in ordine all'esistenza della documentazione contabile che, prima, si assume del tutto assente e che, poi, viene indicata come esistente in formato informatico. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia mancata assunzione di prova decisiva in sede di rinnovazione istruttoria in appello, quanto all'esame del teste Tonnarelli, in relazione all'idoneità e completezza della documentazione contabile rinvenuta, successivamente, grazie al suo intervento e versata in atti. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione circa la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il curatore ha prima affermato di non aver trovato alcuna documentazione successivamente, smentendosi nella parte in cui ha affermato di essere a conoscenza dell'esistenza di documentazione sul server della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivazione di condanna, invece, si baserebbe, per il ricorrente, su interpretazioni apodittiche del curatore e non darebbe conto della certezza processuale della responsabilità dell'imputato, risultando in contrasto con l'art.27 Cost. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso con requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1.La difesa ha fatto pervenire memoria per l'udienza del 14 giugno 2021, chiedendo l'accoglimento del ricorso e confutando le conclusioni del Procuratore generale, facendo rilevare che gli amministratori di diritto della società, alla data del fallimento (momento in cui il ricorrente non rivestiva alcuna carica societaria, tutte cessate al 20 giugno 2011) erano in possesso la documentazione contabile e fiscale della società. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe del tutto estraneo al reato contestato. 3.2.Risultano depositate, per l'odierna udienza, note di trattazione scritta con le quali, dopo aver ancora argomentato in relazione ai motivi proposti e in replica alle conclusioni del Procuratore generale (con l'indicazione analitica dei documenti prodotti in sede di appello, reperiti, successivamente, presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) la difesa ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile. Il vizio dedotto è inammissibile in relazione alla circostanza che si tratta, nella specie, di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità e, dunque, rispetto a tale tipo di pronuncia, il vizio di travisamento della prova può essere ammissibile soltanto ove il ricorso rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). Inoltre, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). Detta decisività non si rinviene nella specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito, tenuto conto che la motivazione offerta dalla Corte territoriale ha concluso, anche all'esito della svolta rinnovazione istruttoria attraverso l'acquisizione di documenti, quale prova nuova, nel senso che questi erano risultati, comunque, totalmente incompleti e incongrui. Peraltro, si rileva, quanto alle prove dichiarative che si assumono trascurate, che queste vengono riportate per stralcio nel ricorso, prospettandone una determinata lettura, non consentita a questa Corte di legittimità. Nella sostanza, non si censura la motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, vizi proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ma si contesta una decisione erronea, in quanto fondata su valutazioni della prova dichiarativa asseritamente sbagliate. E' noto, invece, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione. 1.1.Infine, risulta adeguatamente valutata l'attendibilità del curatore fallimentare. Si tratta di valutazione, quella di attendibilità delL , che integra una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Nella specie, peraltro, la denunciata contraddittorietà della deposizione del curatore, non emerge dalla lettura integrale della motivazione non manifestamente illogica della Corte d'appello. Questa, invero, rende conto della rilevata inesistenza della contabilità, per gli anni 2010 e 2011, della possibilità di ricostruire, parzialmente, le vicende societarie fino al 2009, per il reperimento di documentazione contabile, comunque considerata insufficiente, dell'acquisizione, in sede di rinnovazione istruttoria, di estratti del database del software usato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la tenuta della contabilità della fallita, atti rispetto ai quali il curatore aveva precisato di averli già visionati e, comunque, considerati relativi a dati informali, comunque del tutto incongruenti, quindi irrilevanti a fini probatori. Peraltro, la Corte territoriale esclude che si sia raggiunta la prova della consegna da parte del ricorrente, ai nuovi amministratori della fallita, dopo la cessione delle quote, della documentazione contabile, con ragionamento coerente e non manifestamente illogico, dunque non censurabile in questa sede.Sicché, anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale, era risultato che mai il ricorrente aveva proceduto alla consegna della documentazione contabile alla curatela. 1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile. Circa l'omessa rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen., in relazione all'esame del teste Tonnarelli, già escusso nel corso dell'istruttoria dibattimentale in primo grado, si osserva che, come è noto, la rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello ha carattere eccezionale, fondato sulla presunzione che l'indagine sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado. Sicché, il potere del giudice è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. U, 24/01/1996, Panigoni; Sez. 1, n. 3972 del 2014). Atteso che l'esercizio dì un simile potere è affidato all'apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato, deve sottolinearsi che a fronte di una pronuncia, come quella in esame, che dà conto, in modo univoco, del fatto che è stato ritenuto non impossibile decidere allo stato delle acquisizioni probatorie anche documentali, prescindendo dal nuovo esame del teste indicato, alcun rilievo può assumere la critica difensiva. Del resto, appare priva di censure la motivazione dei giudici di merito, se si tiene conto che, comunque, la Corte territoriale ha sottolineato che l'esame del tecnico gestore della società informatica che aveva predisposto il software, richiesto ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., era già stato espletato in primo grado e che il curatore era stato esaminato in ordine anche alla documentazione reperita sul server della predetta società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., precisando che l'aveva già esaminata nell'ambito delle proprie competenze perché presente on line, escludendone la congruenza e completezza. Non risulta, dunque, illustrata, adeguatamente, la decisività della prova che si intendeva assumere, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., ai fini di una diversa, più favorevole conclusione per l'imputato. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Coerente, poi, rispetto al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen., risulta la motivazione, sia nel contenuto che nella forma utilizzata dall'estensore. Il criterio di attribuzione della responsabilità, cui ha fatto ricorso la Corte d'appello, si fonda infatti, su parametri del tutto in linea con quello normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Si tratta, come è noto, di parametro di verifica, obbligatoriamente prescritto dall'art. 533 cod. proc. pen. che, connesso alla presunzione di innocenza o non • colpevolezza, richiede il superamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non già la mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forte plausibilità, della ricostruzione adottata, così assicurando lo standard richiesto dal legislatore,in conformità all'art. 27 Cost. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in mot.). Proprio in adesione a tale canone di giudizio, i giudici di appello hanno ragionato in termini di certezza della colpevolezza quanto al reato contestato. Certa, infatti, viene indicata l'avvenuta sottrazione o occultamento della contabilità e dei libri societari agli organi fallimentari e la tenuta di parte di questa comunque, in modo tale da non consentire la ricostruzione della movimentazione in modo completo. Sicché, ai fini della configurazione del reato ritenuto in sentenza, il ragionamento svolto non procede in termini di mera verosimiglianza, criteri insufficienti all'affermazione di responsabilità, ma conclude per la penale responsabilità del ricorrente, in termini di assoluta certezza, anche in relazione al profilo soggettivo. 2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 15261/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris