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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 21009/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il primo motivo di ricorso - con il quale si è censurata la sentenza impugnata, assumendo il vizio di motivazione, a cagione della mancata concessione a Salvatore VISCUSO delle circostanze attenuanti generiche - è con evidenza infondato e generico, poiché il diniego è stato fondato anzitutto, in maniera conforme a legge, sul difetto di elementi di segno positivo valorizzabili a tal fine (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01) il ricorrente non ha puntualmente confutato la sentenza sotto tale dirimente profilo questo dirimente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, poiché: o ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.), non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali» (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01), in quanto «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01); e al riguardo deve compiersi «un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto» (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021 - dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01); o la Corte di merito, conformemente ai principi appena esposti, ha negato che nella specie potesse aversi riguardo solo al denaro contenuto nella borsa di cui l'imputato si è impossessato; e tale assunto è stato confutato dalla difesa assumendo in maniera apodittica che la borsa sia stata restituita, finendo col devolvere a questa Corte di legittimità un apprezzamento di merito sul danno cagionato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente òvanni France?prii Stef(.5 ia395: i -1--ij )1( _ L EPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il primo motivo di ricorso - con il quale si è censurata la sentenza impugnata, assumendo il vizio di motivazione, a cagione della mancata concessione a Salvatore VISCUSO delle circostanze attenuanti generiche - è con evidenza infondato e generico, poiché il diniego è stato fondato anzitutto, in maniera conforme a legge, sul difetto di elementi di segno positivo valorizzabili a tal fine (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01) il ricorrente non ha puntualmente confutato la sentenza sotto tale dirimente profilo questo dirimente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, poiché: o ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.), non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali» (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01), in quanto «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01); e al riguardo deve compiersi «un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto» (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021 - dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01); o la Corte di merito, conformemente ai principi appena esposti, ha negato che nella specie potesse aversi riguardo solo al denaro contenuto nella borsa di cui l'imputato si è impossessato; e tale assunto è stato confutato dalla difesa assumendo in maniera apodittica che la borsa sia stata restituita, finendo col devolvere a questa Corte di legittimità un apprezzamento di merito sul danno cagionato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente òvanni France?prii Stef(.5 ia395: i -1--ij )1( _ L EPOS
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