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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08810/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. ritenuto che l'unico motivo, che denuncia con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale violazione di legge e vizio di motivazione, propone censure non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, senza nemmeno indicare specifici vizi dell'apparato giustificativo della decisione, finiscono per sollecitare, attraverso una lettura alternativa delle evidenze istruttorie, apprezzamenti, inerenti all'adeguatezza delle misure alternative alla detenzione, riservati dal legislatore al Tribunale di sorveglianza che, nel caso concreto, ha esercitato il potere discrezionale senza attribuire decisiva rilevanza all'assenza di attività lavorativa e, in ogni caso, dando adeguatamente conto delle ragioni sottese alla scelta (gravità ed epoca recente del reato in esecuzione, rilevante capacità a delinquere del condannato desunta non solo dai plurimi precedenti penali ma anche dai carichi pendenti per violazioni commesse dopo i fatti oggetto della condanna) così preganti da prevalere su quelle contrarie pedissequamente ribadite nel ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. ritenuto che l'unico motivo, che denuncia con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale violazione di legge e vizio di motivazione, propone censure non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, senza nemmeno indicare specifici vizi dell'apparato giustificativo della decisione, finiscono per sollecitare, attraverso una lettura alternativa delle evidenze istruttorie, apprezzamenti, inerenti all'adeguatezza delle misure alternative alla detenzione, riservati dal legislatore al Tribunale di sorveglianza che, nel caso concreto, ha esercitato il potere discrezionale senza attribuire decisiva rilevanza all'assenza di attività lavorativa e, in ogni caso, dando adeguatamente conto delle ragioni sottese alla scelta (gravità ed epoca recente del reato in esecuzione, rilevante capacità a delinquere del condannato desunta non solo dai plurimi precedenti penali ma anche dai carichi pendenti per violazioni commesse dopo i fatti oggetto della condanna) così preganti da prevalere su quelle contrarie pedissequamente ribadite nel ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 08810/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris