CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 21037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/07/2021 della corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Bologna con sentenza del 13 luglio 2021 confermava la sentenza del tribunale di Modena del 7 gennaio 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al delitto di cui all'art. 10 ter del Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. attesa la mancata notifica al difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] di ogni atto del processo nonostante la relativa nomina, conosciuta dall'A.G. a fronte della presentazione da parte del medesimo di istanza di riesame. Con nullità assoluta della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché tardivo, atteso che a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 17 luglio 2021, con la fissazione di 75 giorni per il deposito, la cui sacdenza coincideva con il 26 settembre 2021, non è stato rispettato il termine massimo per impugnare, di giorni 45, essendo stato presnetato il ricorso solo il 10 dicembre 2021. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1 Consigli