CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17591/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 39141/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato dì cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/0