CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 47983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31952_22 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Non di meno, tuttavia, il parametro quantitativo rimane decisivo per escludere l'applicabilità dell'ipotesi attenuata quando il valore ponderale supera un ragionevole limite, che consente di attribuire rilievo determinante alla situazione di pericolo derivante dall'accumulo della sostanza, sicché, superato tale limite, ogni circostanza, anche se favorevole, rende trascurabile l'eventuale presenza degli altri indici ed ogni altra inferenza diviene ultronea ai fini della decisione sull'attenuante speciale (Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, dep. 23/06/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256610). Rilevato che la Corte territoriale ha vagliato con congrua motivazione (cfr. pagg. 5 e 6) il compendio probatorio e, in particolare, il quantum della sostanza psicotropa, la diversità di sostanze, mediante la valutazione del dato ponderale della sostanza detenuta accertato dal S.I.S. da cui erano ricavabili 174 dosi, di cui 138 di hashish e 36 di marijuana. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022 Il consi 92tè , tensore Il