CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 settembre 2022
Cassazione n. 39808/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 4 novembre 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 17 settembre 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, in qualità di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 1 giugno 2017. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione, anche sub specie di omessa valutazione del primo motivo d'appello, in riferimento all'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, ritenuto in via apodittica in quanto la contabilità era stata regolarmente tenuta sino al 2016, come confermato dal curatore; l'imputato aveva messo a disposizione una copiosa serie di documenti che il curatore aveva omesso di considerare; il fallimento della società era stato richiesto dagli stessi amministratori; le dichiarazioni dell'imputato sono state selezionate contra reum, senza valorizzare le ragioni addotte a giustificazione della mancata tenuta della contabilità nell'ultimo quadrimestre per sopraggiunte difficoltà finanziarie; non è stato valutato il diverso profilo di colpa, con conseguente illogica esclusione della bancarotta semplice. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la stessa censura quanto alla bancarotta patrimoniale, risultando - all'sito delle contestazioni mosse al curatore ed all'assoluzione dalle distrazioni sub 3) - erroneamente determinata la disponibilità di cassa ritenuta sottratta, in quanto l'imputato aveva dichiarato di aver accantonato la somma di Euro 25.000,00 - successivamente consegnata agli organi della procedura - per evitarne il pignoramento, con conseguente insussistenza dell'elemento materiale del reato e del dolo, escluso dalla messa a disposizione delle risorse. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 2 settembre 2022, il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Il ricorrente articola la propria doglianza lungo due direttrici: da un lato, evidenzia come l'irregolare tenuta della contabilità, relativa agli ultimi quattro mesi di vita della società, sia stata determinata da difficoltà finanziarie; dall'altro, assume che tutta la relativa documentazione sarebbe stata consegnata al curatore, che non avrebbe svolto la necessaria sintesi ed organizzazione al fine della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Da siffatte premesse - di cui lamenta la preterizione nella sentenza impugnata - enuclea il vizio dii violazione di legge in relazione agli elementi soggettivo ed oggettivo del reato. Trattasi di deduzioni non dirimenti. 1.2. In riferimento al secondo punto, invero, è lo stesso ricorrente che - non contestando, ma imputando a sopravvenute difficoltà finanziarie - le omesse annotazioni relative all'anno 2017 finisce per confermare l'inidoneità complessiva delle scritture a svolgere la funzione propria della contabilità aziendale, che non può essere surrogata da una pretesa inerzia del curatore. In tal senso, anche il riferimento alla giurisprudenza citata dalla Corte di merito non s'appalesa erroneamente evocata, poiché non v'è dubbio che l'omessa tenuta della contabilità, anche se relativa alla fase finale della vita d'impresa, rende quantomeno difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (ex multis Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346), non potendo trasferirsi sul curatore un obbligo che la legga pone a carico dell'amministratore 1.3 Le censure rivolte al dolo - ed all'esclusione della bancarotta semplice - sono, del pari, inconducenti. Se è vero che la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, nondimeno l'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630). Ora, è proprio il ricorrente che, nell'addure l'onerosità della tenuta della contabilità nella fase critica dell'impresa, introduce un elemento cognitivo ed una deliberazione volitiva che senz'altro attrae nel fuoco del dolo la consapevolezza che siffatta omissione avrebbe finito per rendere difficoltosa la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. E tanto vale ad integrare il dolo - generico - della bancarotta contestata, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881). 2. Il secondo motivo è, del pari, infondato. 2.1. Anche in tal caso, il ricorrente giustifica il mancato rinvenimento in cassa della somma di Euro 25.000,00, risultante dalle scritture contabili, in quanto prelevata e custodita onde evitarne il pignoramento. Ma anche siffatta deduzione finisce per confermare, piuttosto che contraddire, il contestato occultamento, risolvendosi nell'ammissione della costituzione di un deposito "in nero", sottratto alla destinazione propria dei beni sociali e rimesso nella disponibilità della curatela solo successivamente alla soglia temporale della dichiarazione di fallimento; il che esclude ogni efficacia riparatoria (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922). 2.2. Sotto il profilo soggettivo, infine, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763), rimarcando l'assoluta gratuità dei prelevamenti, effettuati in una conclamata situazione di crisi aziendale, e giustificati - come già rilevato - solo ex post e proprio dalla finalità di sottrarsi alle iniziative recuperatorie dei creditori. In altri, termini, sul dolo non ha incidenza nè la finalità perseguita in via contingente dal soggetto, che è fuori della struttura del reato, nè il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, in quanto la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, nel quale si traduce, con corrispondente danno, ontologicamente, ogni ipotesi di distrazione. La sottrazione si perfeziona al momento del distacco dei beni dal patrimonio della società, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento. Il recupero del bene, reale o soltanto potenziale, è, dunque, un "posterius" che non ha incidenza giuridica sulla fattispecie ormai perfetta. Deve essere, pertanto, qui affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per occultamento il prelevamento di disponibilità di cassa, accantonate senza alcuna giustificazione contabile al solo scopo di evitare il pignoramento. Il ricorso è, pertanto, infondato. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell