CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00285/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 142) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: mancata assoluzione dell'imputato, assenza dell'elemento soggettivo del reato, esclusione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/90. Le doglianze contenute nel ricorso sono inammissibili, in quanto assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il „ricorrente, in concreto, non si confronta CL adeguatamente con la motivazione dtla Corte di appello di Roma, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova a carico del prevenuto (rinvenimento dello stupefacente nel doppio fondo del suo bagaglio) e dell'ingente quantitativo dell'eroina trovata in suo possesso (oltre Kg. 2 lordi), circostanze peraltro ammesse dallo stesso imputato, prestatosi a commettere l'illecita importazione dietro la promessa di corresponsione di 10.000 dollari, come riportato nella sentenza impugnata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d