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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23090/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'istanza avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la propria incompetenza rilevando che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è quella emessa in data 8 luglio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge.

Sostiene il ricorrente che la competenza funzionale a decidere rimane radicata presso il Tripw,nale di Modena perché la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s k7nv citata nel kprvevdiemtnc impugnato non è di condanna bensì una declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] n "(i Il ricorso è inammissibile.

1. Contro le sentenze dichiarative di incompetenza non è previsto alcun mezzo di impugnazione e la decisione del giudice può essere contestata dalle parti soltanto attraverso la denuncia di conflitto.

Le sentenze relative alla competenza sono infatti sottratte alla regola della generale impugnabilità per cassazione dall'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. in ragione sia della tutela del principio per cui ciascun giudice è giudice della propria competenza, con l'unico rimedio della disciplina del conflitto, sia della mancanza di definitìvità della pronunzia relativa alla competenza, che ha natura meramente processuale.

In considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non è impugnabile ed in particolare non è ricorribile per Cassazione.

Invero, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito a conflitto.

Tale regola iuris generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza.

Il provvedimento non è attributivo della competenza al giudice designato, il quale ha soltanto la possibilità di sollevare conflitto in caso di valutazione diversa sul punto.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'istanza avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la propria incompetenza rilevando che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è quella emessa in data 8 luglio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. Sostiene il ricorrente che la competenza funzionale a decidere rimane radicata presso il Tripw,nale di Modena perché la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s k7nv citata nel kprvevdiemtnc impugnato non è di condanna bensì una declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] n "(i Il ricorso è inammissibile. 1. Contro le sentenze dichiarative di incompetenza non è previsto alcun mezzo di impugnazione e la decisione del giudice può essere contestata dalle parti soltanto attraverso la denuncia di conflitto. Le sentenze relative alla competenza sono infatti sottratte alla regola della generale impugnabilità per cassazione dall'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. in ragione sia della tutela del principio per cui ciascun giudice è giudice della propria competenza, con l'unico rimedio della disciplina del conflitto, sia della mancanza di definitìvità della pronunzia relativa alla competenza, che ha natura meramente processuale. In considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non è impugnabile ed in particolare non è ricorribile per Cassazione. Invero, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito a conflitto. Tale regola iuris generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza. Il provvedimento non è attributivo della competenza al giudice designato, il quale ha soltanto la possibilità di sollevare conflitto in caso di valutazione diversa sul punto. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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