CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 39538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, per quanto qui interessa, preso atto della richiesta di pena concordata ex art. 599- bis cod. proc. pen. presentata, fra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], ne ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata in relazione ai reati in materia di stupefacenti a lui contestati. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello proposto dal precedente difensore del ricorrente (avv. [OSCURATO:PERSONA]), ritualmente proposto in data 24.3.2022. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti. Nella specie, è evidente che l'unica questione dedotta da parte ricorrente sia ormai superata dall'intervenuto accordo sulla pena intervenuto in sede di appello, con il quale si è rinunciato ai motivi di gravame diversi da quelli attinenti alla determinazione della pena. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] esten