CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 47283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata, con esclusivo riguardo al trattamento sanzionatorio, la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara il 19 giugno 2020 in relazione al reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 accertato in Pescara il 1 0 novembre 2018. Il ricorrente deduce violazione di legge non essendo stato acquisito il libretto merceologico dell'apparecchio; assume che, in tale situazione, il regolare funzionamento dell'etilometro non sarebbe provato. Deduce, inoltre, carenza di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Rilevato quanto al primo motivo che, «l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828). Considerato inoltre che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli» (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la censura formulata dal ricorrente non si confronti pienamente con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, secondo la quale la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata anche in ragione del valore del tasso alcolemico riscontrato (1,67-1,70 g/I a fronte del valore minimo - di 1,5 g/I - indicato nella lettera e) dell'art. 186 comma 1 cod. Strada). Rilevato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]