CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 9.02.2021, che confermava la sentenza di primo grado con la quale l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di cui all'art. 640 cod.pen commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo, il difensore osserva che nessun collegamento era emerso tra Zangari e Borgese e la società Svetonia, che aveva emesso gli assegni risultati scoperti; addirittura il legale rappresentante di tale società, che aveva firmato gli assegni, era stato assolto per mancanza di prove a suo carico, mentre Zangari era stato condannato perché, a dire della persona offesa, si era presentato come socio della Svetonia, ma non vi era alcuna prova né di tale circostanza, né in riferimento al soggetto che aveva ritirato i beni oggetto della truffa. 1.2 Il difensore contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa e, a corroborare la tesi circa l'assenza di un comportamento truffaldino, ma anzi della piena consapevolezza dello stato di insolvenza di Zangari e della propria volontà di celarlo segnala la sentenza n.32055/2017 di questa Corte. 1.3 Il difensore eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. 1.4 Il difensore lamenta che era meramente apparente la motivazione in base alla quale il giudice di appello aveva escluso di poter riconoscere le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e relativa alla dosimetria della pena. 1.5 Il difensore chiede infine che venga pronunciata declaratoria di non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Questa Corte osserva che le questioni dedotte con il presente ricorso hanno costituito oggetto di ampio dibattito processuale in entrambi i gradi del giudizio di merito, alle quali la Corte territoriale ha dato una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di natura fattuale e logica, disattendendo, quindi (in fatto e in diritto), la tesi difensiva dell'imputato, riproposta in modo tralaticio nuovamente in questa sede di legittimità. Le censure riproposte con il presente ricorso, vanno, quindi, ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte territoriale che, alla stregua della suddetta ricostruzione fattuale, ha correttamente qualificato il fatto come truffa. Infatti, la Corte di appello ha messo in evidenza che in base alle modalità della condotta, richiamate nella prima parte della sentenza, la condctta di truffa andava configurata essendo stati gli artifici e raggiri posti in essere nell'ideazione di un unico piano (pag.5 e seguenti), osservando che "quella riferita dalla persona offesa è l'ordinaria dinamica di una truffa commerciale commessa in parte confidando su un credito (più o meno solido) goduto presso la vittima prescelta e in parte tramite la rappresentazione di false circostanze atte a trarre in inganno il contrapposto contraente"; la Corte di appello si è quindi conformata all'orientamento di questa Corte (da ultimo, Sez. II, sentenza n. 45096 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], CED Cass. n. 245695), che il collegio condivide e ribadisce, per il quale il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata unicamente con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. La Corte territoriale ha poi motivato congruamente sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod.pen. che rende il reato procedibile di ufficio (pag.6, dove si evidenzia l'ingente danno patrimoniale causato), sul perché non si potessero concedere le attenuanti generiche prevalenti e sulla dosimetria della pena (pag.6) e le censure su tutti questi aspetti sono estremamente generiche, con conseguente inammissibilità delle stesse. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favor